Cambio generazionale in Sanità. Al Senato la proposta Dirindin e Silvestro (PD) per favorirlo
Per le due senatrici l’intervento è “necessario per garantire la qualità del servizio”. La proposta prevede incentivi per trasformare da tempo pieno a tempo parziale i contratti degli infermieri e professionisti sanitari pensionandi, utilizzando i risparmi ottenuti per assumere o migliorare i contratti di lavoro dei giovani. IL TESTO.
09 GIU - Sostenere il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie nonché di sostenere l’occupazione giovanile. È questo l’obiettivo del Disegno di Legge depositato in senato dalle esponenti del Pd
Nerina Dirindin e
Annalisa Silvestro, che è anche presidente della Federazione dei Collegi infermieristici Ipasvi.
Per le due senatrici, infatti, “è rilevante l’impatto sul buon andamento del Sistema sanitario nazionale che deriva dal numero di operatori con età superiore ai sessanta anni. È nota infatti la delicata tipologia delle funzioni e prestazioni assistenziali da loro garantite e che incide sia sulla tenuta del sistema in termini di efficienza organizzativa e sugli assistiti in termini di qualificazione del processo diagnostico, terapeutico e assistenziale”.
Considerato questo, e le limitazioni del turn over in vigore in molte regioni, per Dirindin e Silvestro risulta “necessario intervenire per un’inversione di tendenza che contribuisca a contenere il progressivo invecchiamento di tale particolare forza lavoro in un ambito dove è necessario un graduale e costante ricambio generazionale per garantire la qualità di un servizio fondamentale e delicato”.
Ecco la loro proposta, che spiegano le senatrici, “prende spunto da alcune forme di sperimentazione in atto o in fase di attuazione in varie regione italiane”.
Art. 1.
Il ddl prevede incentivi volti a favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani professionisti sanitari disoccupati o inoccupati fino a 35 anni di età nonché il passaggio dal contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale degli esercenti le professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.
Art. 2.
Sono definiti “pensionandi” gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali mancano non più di 36 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e sono definiti “assumibili” gli infermieri e gli eser-centi le altre professioni sanitarie fino a 35 anni di età, disoccupati o inoccupati, in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio della professione infermieristica e delle altre professioni sanitarie.
Art. 3.
Gli incentivi per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle altre professioni sanitarie sono riconosciuti quando:
- al pensionando che si rende volontariamente disponibile alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione dell’orario di lavoro del 50% delle ore contrattualmente dovute, è mantenuta l’integrazione contributiva derivante da un contratto di lavoro a tempo pieno sino alla maturazione dei requisiti pensionistici.
- gli incentivi appena citati sono attribuiti con la sottoscrizione di un atto denominato “patto intergenerazionale” firmato dal pensionando, dall’assumibile, dall’azienda o dalla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata nonché dalle rappresentanze sindacali, previa attestazione dell’Inps circa la sussistenza dei requisiti citati al punto precedente.
Con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell’orario di lavoro dei pensionandi della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, il da-tore di lavoro assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o più assumibili in regime di lavoro a tempo parziale ovvero in regime di lavoro a tempo pieno. Alla maturazione dei requisiti pensionistici dei pensionabili, il contratto di lavoro a tempo parziale può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo pieno.
Art. 4
Le aziende e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate avviano, in collaborazione con l’Inps, una ricognizione relativa alla consistenza numerica dei pensionandi ed adottano, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari, la conoscenza dell’opportunità offerta dalla presente legge.
09 giugno 2014
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