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Precari Ssn. Le proposte della Fials per correggere il Dpcm


Chiarezza sugli ambiti di applicazione e omogeneità su tutto il territorio nazionale, stabilizzazione a tempo pieno e più attenzione alle Regioni in piano di rientro per non penalizzare i precari di quelle aree. Questi, ed altri, gli emendamenti della Fials alla bozza di Dpcm per la stabilizzazione dei precari della sanità.

20 NOV - Come spiegato ieri dal sottosegretario alla Salute, Paolo Fadda, nell’intervista al nostro giornale, entro giovedì saranno raccolte le loro proposte di emendamento dei sindacati sulla base delle quali elaborare un nuovo testo di Dpcm per la stabilizzazione dei precari Ssn. La Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità (Fials) non si è fatta attendere ed è già pronta a presentare i suoi emendamenti, di seguito illustrati.

Intervenendo già ieri all’incontro al ministero della Salute, la Fials ha espresso le linee generali di “insoddisfazione” della bozza del Dpcm, specie per la stabilizzazione dei precari a tempo parziale, che viene richiesta a “tempo pieno”, come anche per il finanziamento poiché “così come esplicato nel documento proposto non risolverebbe la problematica, colpendo in particolare, i precari della sanità delle Regioni con piani di rientro che meriterebbero, invece, una attenzione particolare e prioritaria nel medesimo emanando DPCM”.

La Fials ha comunque espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro di ieri e per le parole del sottosegretario Fadda, secondo il quale “senza una proroga generalizzata” dei dipendenti precari della sanità “il sistema crolla”. Una dichiarazione “coraggiosa”, l’ha definita il gegretario generale della Fials, Giuseppe Carbone, e “un obiettivo ed auspicio tanto desiderato e ricercato dalla Fials”.
Il sottosegretario, spiega Carbone, “ha proseguito ribadendo la condivisione del processo del tavolo unitario con tutte le OO.SS. in un incontro ‘importante’ che deve vedere tutti uniti in un’unica definizione della bozza del DPCM sulla stabilizzazione del personale precario in sanità sia esso del comparto che dell’intera dirigenza, così come voluto dalla legge 125/2013. Un documento che, secondo Fadda, certamente troverà altri interlocutori, il MEF, la Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni, ‘con le quali troveremo non poche difficoltà’”.

Ma ecco, nel dettaglio, tutte le osservazioni e gli emendamenti proposti dalla Fials


Art. 1 - Ambito di applicazione
Si richiede la necessità di declinare tutti gli Enti del SSN a cui verrà applicato il DPCM per evitare forme disomogenee a livello regionale.

Art. 2 - Procedure concorsuali riservate
•    comma 1:  la contrarietà a nuove procedure concorsuali per coloro che sono già inclusi in graduatorie di concorsi vigenti. Già la precedente legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 c. 558, riferita alla stabilizzazione dei precari, disponeva che “ alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse (c.f.r. a quelle concorsuali) si provvede previo espletamento di prove selettive…”. Tale norma legislativa, pur se riferita al solo personale non dirigenziale, riteniamo che sia possibile estenderla anche al personale della dirigenza.
Emendamento art. 2 c. 1: dopo l’ultima parola amministrativa, aggiungere “ fatta salva la possibilità di utilizzo, per la stabilizzazione di personale a tempo determinato già in servizio, di graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami ancora utili ai sensi della normativa vigente”.
•    comma 2: mentre il comma 1 prevede che le procedure concorsuali per la stabilizzazione sono previste per assunzioni del personale del comparto e della dirigenza tutta, il comma 2, nel citare le diverse leggi di riferimento a cui sono riservate le procedure di cui al comma 1, fa riferimento solo al personale non dirigenziale anche se la frase “ovvero che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso gli Enti” potrebbe riferirsi alla dirigenza. Sarebbe opportuno, a nostro parere, una migliore riscrittura del medesimo comma. Ed ancora, al medesimo comma 2, con le parole “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”  si preclude la stabilizzazione al personale in servizio con altre forme di lavoro flessibile quali co.co.co, co.co.pro. ed altre forme di lavoro senza dei quali operatori, oggi sarebbe impossibile assicurare il LEA. In ultimo, mentre l’art. 4 c. 6 ultimo capoverso della legge 125/20013 prevede il requisito “ovvero che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso “l’ente di appartenenza” , la bozza del DPCM dispone “presso gli Enti”. Sarebbe opportuno, a nostro parere, una migliore precisazione per evitare forme di interpretazione anche giuridica o contenziosi vari.

Emendamento art. 2 comma 2: sostituire la frase “con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” con “con contratto di lavoro a tempo determinato e varie forme flessibili”.
•    comma 3: siamo assolutamente contrari che la stabilizzazione avvenga con assunzioni a tempo indeterminato con contratti “a tempo parziale”. Un sistema, questo, che nella sanità creerebbe enormi difficoltà organizzative, dato che le esigenze, in modo prevalente, del personale del ruolo sanitario è per il tempo pieno, tenuto conto anche della turnistica.

Emendamento art. 2 c. 3: il comma 3 viene così sostituito: “Tenuto conto dell’effettivo bisogno del personale e delle esigenze organizzative, i bandi sono adottati per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo pieno”.

Art. 3 – Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali
I commi 1 e 2, a nostro parere, se pur riprendendo quanto riportato all’art. 4 comma 6 della legge 125/2013 e dell’art. 35 comma 3 bis del d.l.vo 165/2001, non permettono una chiara definizione del limite di spesa per la stabilizzazione, tenuto conto, in particolare, della diversità di operare con i bilanci aziendali degli Enti del SSN tra regione e regione proprio per la loro autonomia giusto l’art. 5 della riformata Costituzione. In diverse Regioni cosidette “sane” esiste la programmazione triennale del fabbisogno del personale con finanziamento nei bilanci, in altre viene concesso agli Enti del SSN un budget di spesa nel bilancio preventivo, per ogni esercizio di competenza e quindi non vi sono piani di programmazione triennale di assunzione. Diverso, invece, è l’aspetto nelle Regioni sottoposte a piani di rientro dove i sistemi sono totalmente differenti. Non vi sono piani triennali ma ove fossero esistenti il finanziamento da parte delle regioni avviene dopo la concessione delle deroghe da parte del Ministero della Salute e quindi prive di risorse finanziarie disponibili, così come previsto nella bozza del DPCM.
In definitiva ci troviamo in presenza di differenti sistemi a cui i commi 1 e 2 dell’art. 3 della Bozza del DPCM non pone alcun chiarezza sulla possibilità economica dell’attuazione della stabilizzazione. Ma vi è un denominatore comune per tutti gli Enti del SSN, la spesa per il personale attualmente così definito precario, risulta nei bilanci a consuntivo di ciascun anno, per cui, a nostro parere, i commi 1 e 2 devono essere meglio ridefiniti. Tra l’altro, nel merito è intervenuta anche la legge 189/2012 (Balduzzi) che proprio per le Regioni con piani di rientro le procedure previste per la stabilizzazione, avvengono per il 15% delle cessazioni dell’anno precedente, ed ancora, lo stesso art. 1, comma 2 della legge 244/2007, che non consente alcuna programmazione triennale delle assunzioni per gli Enti che per la spesa del personale superino il 50% delle spese correnti.
Come risulterebbe necessario specificare nel DPCM se la riserva dei posti per i precari debba avvenire contestualmente alla procedura concorsuale riservata all’esterno e se per quest’ultima procedura opera la propedeutica attivazione della mobilità di cui all’art.30 dlgs 165/2001).
Tantissimi aspetti, quindi, che non vengono chiariti e specificati nella bozza del DPCM e che meritano l’assoluta specificazione.
Emendamento art. 3 commi 1 e 2: “Fermo restando che le procedure di reclutamento del personale deve avvenire sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale ove esistente, le medesime, comunque, sono avviate nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziare a consuntivo sostenute per il personale precario in servizio per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessivamente considerate”.  

Art. 4 – Proroga dei contratti a tempo determinato
Rimane necessario stralciare dall’emanando DPCM la proroga dei contratti dei precari. Infatti, l’applicazione rigida di quanto riportato all’art. 4, determinerebbe, di fatto, solo la proroga di coloro che “avrebbero i requisiti per la stabilizzazione sino al 2016”. Tale contesto, rapportato a quanto riferito nelle nostre specificazioni ed osservazioni sul precedente art. 3 – diversità di finanziamenti tra regioni – sui 26 mila circa dei precari attuali in sanità, appena il 30%, secondo le nostre stime, potrebbe ottenere la proroga dei contratti al 31 dicembre 2013. Una siffatta situazione determinerebbe concretamente il “collasso” del sistema sanitario che in questo momento il Paese non meriterebbe.
Sarebbe opportuno, quindi lo stralcio, e porre la questione delle proroghe nell’emanando legge di stabilità 2014 e prevedere l’estensione degli effetti dell’art. 4 ter della legge 189/2012 (Balduzzi) per tutti i precari anche per quelli non addetti ai servizi sanitari.     

Art. 6 – Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie
comma 4: riteniamo che alla stessa stregua del personale medico dei pronto soccorso, ammesso a partecipare ai concorsi riservati ancorché non in possesso del diploma di specializzazione, vi siano compresi anche quelli in servizio nei 118.
Emendamento art. 6, comma 4: sostituire le parole “nei pronto soccorso” con “emergenza – urgenza e 118”.



 

20 novembre 2013
© Riproduzione riservata

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