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In Gazzetta il Decreto sull’Ilva. Attività può proseguire anche se azienda è sotto sequestro


Si potrà autorizzare il proseguimento dell’attività per 36 mesi anche se l'autorità giudiziaria ha adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Si dovranno però assicurare condizioni di tutela della salute e dell'ambiente. Multe a chi non rispetta le regole e nomina di un Garante. Il testo.

04 DIC - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 3 dicembre 2012 sull’Ilva di Taranto. Cinque gli articoli del provvedimento che riguardano l'efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Responsabilità nella conduzione degli impianti, i 'Controlli e le garanzie, la Copertura finanziaria ed Entrata in vigore.
 
Il primo articolo del decreto, di carattere generale, prevede che nel caso si sia in presenza di uno stabilimento di interesse strategico nazionale e quando sono occupati almeno 200 lavoratori e qualora vi sia la “necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, in sede di riesame dell'Aia la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'Aia è punita con sanzione amministrativa fino al 10% del fatturato della società”.
 
Molto importante, da questo punto di vista, il comma 4 dell’articolo che prevede come le disposizioni previste (ad esempio la prosecuzione dell’attività) “trovano  applicazione  anche quando  l'autorità  giudiziaria  abbia  adottato  provvedimenti   di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In  tale caso i provvedimenti di sequestro  non  impediscono,  nel  corso  del periodo   di   tempo   indicato   nell'autorizzazione,  l'esercizio dell'attività d'impresa”. In ogni caso il Ministro dell’Ambiente dovrà riferire ogni 6 mesi sullo stato di attuazione dell’Aia.
 
 
Entro 10 giorni “ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'Aia è nominato con decreto del presidente della Repubblica” (dopo delibera del Cdm e su indicazione dei ministri dello Sviluppo, della Salute e dell'Ambiente), per un periodo non superiore a tre anni “un Garante di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto”. Il suo compenso non sarà superiore a 200 mila euro lordi annui. In caso rilevasse criticità potrà proporre “idonee misure” fra cui eventuali provvedimenti di amministrazione straordinaria. 

04 dicembre 2012
© Riproduzione riservata

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