i ritiene che il legislatore e la giurisprudenza maturata negli anni consentano all’amministrazione comunale forme di gestione delle farmacie, in via diretta, ma anche mediante concessione, idonee a svolgere i compiti propri delle farmacie comunali in maniera agile e semplificata, anche per quanto concerne gli adempimenti volti agli approvvigionamenti necessari per la somministrazione dei farmaci.
Tuttavia, in considerazione degli elementi di criticità segnalati e del richiamato assetto normativo, il Ministero della Salute, consapevole dell’importante ruolo sanitario e sociale esercitato dal sistema delle farmacie comunali insieme alle farmacie private, si è reso disponibile ad avviare, col necessario coinvolgimento degli altri Dicasteri interessati, le opportune interlocuzioni con gli stakeholder per verificare, ferma restando una previa valutazione di conformità del quadro giuridico, dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, un possibile margine d’intervento in senso ordinamentale sulla vigente disciplina".
Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo in aula alla Camera al question time sul tema presentato da Rosaria Tassinari (FI).
Di seguito la risposta integrale del ministro Schillaci.
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Ringrazio l’’On. Tassinari la cui interrogazione tocca una importante problematica riguardante l’applicazione del nuovo Codice degli Appalti con ricadute per le farmacie comunali, meritevoli di attenzione specie per le realtà più piccole presenti sul territorio nazionale.
Come giustamente evidenziato, le farmacie erogano un servizio pubblico “preordinato al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”.
In particolare, le farmacie comunali si caratterizzano per la “funzione sociale” che è “propria del servizio farmaceutico comunale”.
Le farmacie comunali sono quindi un presidio sanitario indispensabile e svolgono la loro funzione operando in concorrenza con le farmacie private e con le parafarmacie: dunque, operano in un mercato competitivo.
Tuttavia, si può evidenziare che, a differenza delle farmacie private e delle parafarmacie, le farmacie comunali, quando a gestione diretta dell’Ente locale o di aziende speciali o di società in house, devono sottostare a discipline pubblicistiche che comportano costi e adempimenti.
Questo, secondo l’interrogante, potrebbe incidere sulla capacità delle farmacie comunali di rimanere competitive sul mercato e di svolgere con efficacia la loro funzione sociale.
A questo proposito occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza la gestione di una farmacia comunale può essere esercitata dall’ente, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali in house, ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica.
Peraltro, come osservato dal Consiglio di Stato lo stesso legislatore ha previsto forme di gestione del servizio farmaceutico comunale ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge.
L’ordinamento assegna all’ente il potere di istituire o meno la farmacia comunale, una decisione che rientra dunque nella discrezionalità dello stesso ente locale, in relazione agli interessi pubblici da perseguire e alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.
L’assenza di una norma positiva che autorizzi la dissociazione tra titolarità e gestione non crea un ostacolo insormontabile.
Con riguardo al profilo afferente alla tutela della salute, l’obiettivo del mantenimento in capo al comune delle proprie prerogative di ente che persegue fini pubblicistici può essere garantito – in caso di affidamento a terzi – dalle specifiche regole di gara e dagli obblighi di servizio pubblico da imporre al concessionario, idonei a permettere un controllo costante sull’attività del gestore e a garantire standard adeguati di tutela dei cittadini.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che il legislatore e la giurisprudenza maturata negli anni consentano all’amministrazione comunale forme di gestione delle farmacie, in via diretta, ma anche mediante concessione, idonee a svolgere i compiti propri delle farmacie comunali in maniera agile e semplificata, anche per quanto concerne gli adempimenti volti agli approvvigionamenti necessari per la somministrazione dei farmaci.
Ciò premesso, dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell’intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. L’ANAC, al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi, allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, ha reso disponibile l’utilizzo dell’interfaccia web dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
In tale modo, le farmacie comunali organizzate sotto forma di gestione in house, dovrebbero avere il tempo per adeguare i propri sistemi alle nuove regole.
Tuttavia, in considerazione degli elementi di criticità segnalati e del richiamato assetto normativo, il Ministero della Salute, consapevole dell’importante ruolo sanitario e sociale esercitato dal sistema delle farmacie comunali insieme alle farmacie private, si è reso disponibile ad avviare, col necessario coinvolgimento degli altri Dicasteri interessati, le opportune interlocuzioni con gli stakeholder per verificare, ferma restando una previa valutazione di conformità del quadro giuridico, dell’ordinamento nazionale a quello comunitario, un possibile margine d’intervento in senso ordinamentale sulla vigente disciplina".