Dal 18 marzo si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (cosiddetto bonus psicologo). Il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro.
Le domande per la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.
Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’accesso al beneficio sono contenute nella Circolare INPS n. 34 del 15 febbraio 2024.
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS) dalla sezione “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Rispetto alla precedente annualità, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo.
ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Il contributo è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, ed è stato finanziato anche per gli anni 2023 e seguenti dall’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed ulteriormente rifinanziato dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e viene erogato sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2023.
Accedi al sito INPS (tramite SPID, CIE o CNS)