Ha preso ieri il via in Commissione Affari sociali e Sanità al Senato l'esame del disegno di legge in esame a prima firma Maria Cristina Cantù (Lega), recante misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria. La relatrice del testo in commissione è Elena Murelli (Lega).
“Il provvedimento prevede la creazione di una Rete vicina al cittadino dalla presa in carico fino alle cure specialistiche, in cui il medico di assistenza primaria può contare sul supporto degli specialisti per prevenire, assistere e rispondere ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione, anche attraverso il rafforzamento delle attività di teleconsulto”, commenta Maria Cristina Cantù, vicepresidente della commissione Sanità e prima firmataria del ddl. “Più sburocratizzazione, attraverso l’obbligo di utilizzare il fascicolo sanitario elettronico, nuove regole d’ingaggio e misure per l’incremento dei medici, un sistema di remunerazione che premia il merito, prevedendo anche un controllo delle attività e dell’appropriatezza del servizio. Su oltre 20 milioni annui di accessi al Pronto soccorso, il 90% non sfocia in un ricovero: investire nella medicina territoriale significa intervenire su tali cronicità, sanabili attraverso un’attività di prevenzione”, conclude la senatrice.
Per il presidente nazionale Snami, Angelo Testa, è “un disegno di legge che, con la dovuta attenzione alle carenze attuali, programma la sanità territoriale del futuro, valorizzando la figura del medico di medicina generale che torna ad essere il centro della assistenza sul territorio. Cronicità, innovazione, telemedicina ed investimenti che danno una speranza di futuro ad un settore abbandonato negli anni al proprio destino”.
Un plauso arriva anche dal presidente Enpam, Alberto Oliveti, che conferma “l’impegno per supportare reti di studio idonee” e aggiunge: "bisogna rilanciare le reti degli studi professionali: questi devono avere un livello appropriato di tecnologia, interconnessione e personale di supporto per permettere forme di mono o pluri-professionali di assistenza sul territorio, e che siano finalizzati all’integrazione professionale dei vari livelli di prevenzione e di cura”, conclude.
Più nel dettaglio, il disegno di legge ha lo scopo di affrontare, non solo nel breve e medio periodo, i rilevanti vulnus e le notevoli criticità acuitesi durante l'emergenza epidemiologica da Covid, "costituenti altrettanti ostacoli alla piena attuazione del dettato costituzionale in termini di garanzia dei tempi, modi e contenuti delle risposte in materia di salute e di tutela delle fragilità, confacenti all'effettivo bisogno espresso dovute ai cittadini", si legge nella relazione.
Un nuovo sistema sanitario per accompagnare il cittadino in tutto il percorso di cura, dalla prevenzione alle cure specialistiche. Il disegno di legge prevede l’istituzione di una Rete One Health di medicina territoriale in cui il medico di famiglia è il garante della salute del paziente, con nuove regole di ingaggio dei medici di assistenza primaria per garantire la certezza di continuità e prossimità nel servizio in tutte le fasi di prevenzione, assistenza e cura dei bisogni che non richiedono ospedalizzazione.
Si punta quindi a dare una nuova centralità al medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che, si spiega, in prospettiva "non deve avere più di 1.000 assistiti, quale garante della continuità assistenziale del paziente e dell'effettiva presa in carico dei suoi bisogni e delle cronicità prevedendo, in accompagnamento alla dotazione ordinaria della strumentazione di primo livello, sistemi di telemedicina e di supporto specialistico diagnostico integrato e financo di carattere logistico, per soddisfare al meglio i bisogni degli assistiti marginalizzando gli accessi inappropriati al pronto soccorso e in generale l'ospedalizzazione non necessaria", si legge nella relazione.
Si prevede di inserire a regime circa 60 mila medici sul territorio, fra medici del ruolo unico di assistenza primaria e pediatri di libera scelta, rispetto ai 52 mila attualmente contrattualizzati. Obiettivo è rendere strutturalmente effettivo il parametro ottimale di un medico ogni 1000 assistiti in tutto il territorio nazionale. Molte Regioni hanno innalzato il massimale, anche fino a 1800 assistiti, per sopperire alla carenza dei medici di base. Obiettivo è rendere gradualmente il parametro realmente strutturale, incentivando gli accessi alla professione e introducendo un nuovo sistema di remunerazione, valutazione e controllo.
Previsto il potenziamento delle attività in studio e a domicilio, fra cui l’implementazione degli orari minimi di apertura dello studio, privilegiando l’associazionismo tra medici, attraverso un obbligo di 25 ore settimanali minime, a fronte delle attuali 15.
Vengono individuate diverse misure per sopperire all'attuale carenza di medici e precisato un nuovo meccanismo di remunerazione del medico del ruolo unico di assistenza primaria, fra la retribuzione in base al numero degli assistiti e quella per ore di attività svolte in favore del distretto fino al
raggiungimento del massimale, in modo tale da garantire al neo inserito una remunerazione minima sulla base di un impegno orario di 38 ore, incrementato più del 50% rispetto all’attuale.
Il provvedimento è composto da 5 articoli.
L'articolo 1, al comma 1, istituisce la Rete di medicina territoriale "Salute Globale" (One Health), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria.
La Rete, in base al successivo comma 2, è integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di screening nell'età evolutiva. L'articolazione e le linee fondamentali del funzionamento della Rete, basata a livello organizzativo sulle "aggregazioni funzionali territoriali" (Aft) e sulle Case della Comunità, sono quindi specificate dal comma 3.
Previsto il potenziamento delle attività in studio e a domicilio, fra cui l’implementazione degli orari minimi di apertura dello studio, privilegiando l’associazionismo tra medici, attraverso un obbligo di 25 ore settimanali minime, a fronte delle attuali 15.
La continuità del servizio è assicurata:
- dalle 8 alle 20 dai medici di famiglia;
- dalle 20 alle 8 dalla continuità assistenziale/guardia medica.
Il successivo comma 4 dispone in ordine all'integrazione con il sistema di continuità territoriale, particolarmente al fine di ridurre gli accessi ai pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare.
Inoltre è previsto dal comma 5 che i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni operino nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscano all'Ecosistema dei dati sanitari (Eds).
L'articolo 2 dispone in materia di rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e medici di assistenza primaria, apportando modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In primo luogo, si prevede che le regioni definiscano, nell'ambito del distretto sanitario, l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendone l'integrazione con il settore sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e con i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini.
Il rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali resta demandato alla disciplina posta da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali, in aderenza a una serie di principi. È inoltre delineata la disciplina riguardante il medico del ruolo unico di assistenza primaria e si interviene sulla normativa concernente la scelta del medico di assistenza primaria. Si prefigura poi un trattamento sanzionatorio in relazione agli eventuali inadempimenti dei medici e, infine, è disposto che le aziende sanitarie locali, in accordo con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuino gli obiettivi e concordino i programmi di attività delle Aft.
Vengono introdotte indennità aggiuntive legate al raggiungimento di obiettivi e alla presa in carico di pazienti fragili.
È precisato un nuovo meccanismo di remunerazione del medico del ruolo unico di assistenza primaria, fra la retribuzione in base al numero degli assistiti e quella per ore di attività svolte in favore del distretto fino al raggiungimento del massimale, in modo tale da garantire al neo inserito una remunerazione minima sulla base di un impegno orario di 38 ore, incrementato più del 50% rispetto all’attuale.
L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati. Ad esempio le Regioni, attraverso le aziende sanitarie locali, possono trattenere in servizio, in regime di convenzione, su base volontaria, i medici del ruolo unico di assistenza primaria, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali che ne facciano richiesta, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, per un periodo di un anno, rinnovabile e comunque non oltre il 31 dicembre del 2026 e fino al compimento del settantatreesimo anno di età, verificata l'impossibilità di procedere alla reclutamento di medici mediante le procedure ordinarie e, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati interni, il raggiungimento del massimale orario previsto.
Inoltre, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione specifica e di programmazione della distribuzione delle borse di studio, potranno partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali per il ruolo unico del medico dell'assistenza primaria i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione, che abbiano svolto una o più delle seguenti attività nel periodo dal 1° marzo 2020 al 1° marzo 2022, per un totale complessivo di almeno 3.200 ore:
a) servizio presso le unità di continuità assistenziale (Uca), ai sensi del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;
b) servizio presso aziende sanitarie o da altri enti accreditati presso il Ssn nei reparti di pronto soccorso o adibiti alla ricezione di pazienti affetti da Sars-CoV-2. La partecipazione all'assegnazione di queste persone è in ogni caso aggiuntiva alle assegnazioni già previste alla data di entrata in vigore della presente legge. I medici ai quali viene conferito incarico di medico di medicina generale ai sensi del presente comma svolgono, nell'arco dei due anni successivi al conferimento dell'incarico, l'attività didattica prevista, pari a 1.600 ore. In caso di mancato svolgimento dell'attività didattica, l'incarico si intende revocato.
E ancora, entro il 31 dicembre 2026, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali nel ruolo unico del medico dell'assistenza primaria anche i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione, che abbiano svolto le funzioni di medico di assistenza primaria per almeno 1.000 giorni.
In via residuale, esaurita l'assegnazione delle borse di studio programmate per soddisfare le carenze accertate e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, anche i medici chirurghi specialisti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno partecipare alle procedure di selezione per l'assegnazione degli incarichi di medico del ruolo unico di assistenza primaria sul territorio nazionale.
Per il periodo di attuazione del Pnrr, e comunque sino al 31 dicembre 2026, gli enti locali provvedono a fornire in comodato d'uso ai medici neoincaricati, per la durata dell'incarico, un luogo idoneo all'esercizio delle funzioni, dotato di spazi, arredi, attrezzature, di sala d'attesa, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei e necessari per l'esercizio dell'attività di assistenza primaria.
Quanto ai pediatri, per il periodo di attuazione del Pnrr e comunque sino al 31 dicembre 2026 i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Ssn. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
A decorrere dall'anno 2024 l'importo delle borse di studio per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale è pari a 1.200 euro mensili.
L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.
Giovanni Rodriquez