Il Registro nazionale tumori è pronto a tagliare il traguardo. Lo schema di Decreto che ne disciplina l’uso è arrivato infatti sul tavolo della Conferenza Stato Regioni. In tutto 16 Articoli che dettano le coordinate per la sua piena implementazione a quattro anni dall’approvazione della legge che l’ha istituito, ai quali si aggiunge un Disciplinare tecnico con indicazioni, modalità tecniche di trattamento dei dati e misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
Il Registro nazionale tumori è senza dubbio un tassello importante del Piano nazionale oncologico approvato il 26 gennaio scorso. Grazie alla sua realizzazione sarà infatti possibile avere a disposizione informazioni omogenee e standardizzate in ordine all'incidenza, alla sopravvivenza e alla prevalenza dei tumori per sede, sesso, età e ogni altra variabile di interesse.
Si potranno quindi monitorare e valutare i dati relativi all'accesso, alla qualità delle attività diagnostiche e terapeutiche e agli esiti delle prestazioni dei servizi di prevenzione e di diagnosi e cura. Avere una fotografia dettagliata dei dati sulla qualità dell’assistenza e della riabilitazione psicofisica e sociale e sulla sopravvivenza dei pazienti. Ma anche identificare e monitorare i gruppi ad alto rischio. E ancora, svolgere ricerca scientifica, medica, biomedica, epidemiologica e in particolare studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori e sugli esiti. Oltre ad adeguare la programmazione degli interventi per migliorare lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente di lavoro nonché la pianificazione sanitaria; semplificare le procedure di scambio dati, facilitare la trasmissione degli stessi e la loro tutela.
Insomma, il Registro si profila come una banca dati strategica per svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Il tutto nel pieno rispetto della protezione dei dati personali e del segreto professionale
A tirare le fila il ministero della Salute - o più esattamente la Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico sanitario in collaborazione con la direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria – titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro. Al ministero compete quindi la realizzazione, la gestione operativa e lo sviluppo evolutivo del Registro già istituito nel 2017. Un Comitato tecnico scientifico, formato da esperti con funzioni di consulenza scientifica, valutazione tecnica e supporto alla programmazione sarà responsabile del trattamento.
In capo alle Regioni, la realizzazione del registro tumori di rilevanza regionale che terrà conto di quelli già attivati, e l’identificazione dei Centri di riferimento regionale e dei responsabili organizzativi, scientifici e del trattamento dati. Entro sei mesi alla data di pubblicazione del provvedimento, le Regioni dovranno comunicare al ministero della Salute i Centri di riferimento individuati specificandone caratteristiche, modalità organizzative e naturalmente l'istituzione di un proprio registro tumori.
Accesso ai dati. Il Decreto stabilisce poi che le Unità organizzative, individuate dalla Direzione generale competente del Ministero, hanno accesso ai dati degli assistiti presenti nel Registro secondo modalità definite nel disciplinare tecnico allegato.
La parola d’ordine è protezione dei dati personali. Nel Decreto si sottolinea quindi che gli incaricati del trattamento devono attenersi alle regole del segreto professionale stabilite dal Titolare del trattamento dei dati. I dati personali sono archiviati previa separazione dei dati anagrafici da quelli relativi alla salute, e quest'ultimi sono trattati con tecniche crittografiche in modo da renderli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi.
A fini comparativi e di programmazione sanitaria, anche i Centri di riferimento regionali e le Unità organizzative delle Regioni hanno accesso ai dati, in forma aggregata, sia dei residenti della propria Regione che delle altre Regioni raccolti nel registro nazionale.
Fonti, diffusione e tutela dei dati. Il Registro nazionale tumori è alimentato, con cadenza annuale, dai Centri di riferimento regionali grazie ai dati provenienti dai propri registri regionali e relativi alla popolazione residente attraverso un sistema di codifica che non sente l‘identificazione diretta degli interessati.
In ogni caso, il ministero della Salute adotta le misure tecniche per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio individuato nel disciplinare. Inoltre, la sicurezza dei dati trattati dal Registro nazionale, deve essere garantita per tutte le attività di trattamento dei dati attraverso opportuni accorgimenti per preservarli da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati sono cancellati trascorsi 120 anni dal decesso del paziente e nel caso in cui il decesso non sia tracciato nel registro, i dati personali sono comunque cancellati dopo 150 anni dal loro inserimento nel registro stesso. Il ministero della Salute è infine tenuto a comunicare al garante per la protezione dei dati tutte le violazioni dei dati contenuti nel registro senti non rischio ha delle persone fisiche.