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E Balduzzi si arrabbia con l'Espresso: "Sui generici nessun cedimento alle lobby" 


Dura polemica del ministro della Salute con il settimanale, dopo la pubblicazione sul sito di un articolo di Daniela Minerva che attacca quello che considera un passo indietro del Governo sull'obbligo di prescrizione del solo principio attivo. Ecco come funzioneranno le nuove regole. 

01 AGO - "In relazione all’articolo “Farmaci, la beffa del governo” pubblicato sul sito del settimanale “L’Espresso”, si precisa che il Governo non ha fatto alcun passo indietro, né tantomeno il Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, ha ceduto alle lobby del farmaco". 

Inizia così una nota del ministero della Salute dopo l'artcolo apparso sul sito web del settimanale che critica duramente le modifiche apportate alla norma approvata dalla Commissione Bilancio che vincolava i medici a prescrivere solo il principio attivo dei farmaci qualora esistano equivalenti al farmaco originario.

Per Balduzzi, invece, "La norma servirà a consolidare la cultura del farmaco equivalente che consentirà nel medio e nel lungo periodo di abbassare i prezzi del farmaci. Quindi non solo non c’è alcun passo indietro, ma finalmente per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante l’indicazione del “principio attivo”.
"Ciò - conclude il ministero - a vantaggio esclusivo dei cittadini e in particolare dei pazienti".

Ma vediamo come funzionerà la nuova prescrizione. A spiegarlo è lo stesso ministero in un'altra nota stampa diffusa ieri sera.
"Una volta entrato in vigore il provvedimento, sulla ricetta rossa, cioè quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale - spiega  il ministero  - dovrà comparire il nome del principio attivo, cioè il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.

La norma - spiega ancora la nota - prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando sulla ricetta che esso è “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Per esempio può scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un’altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.
Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti - sottolinea il ministero - il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione.

Resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto “Cresci Italia” dello scorso gennaio (articolo 11 comma 12 del testo convertito dalle Camere) di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente.

I medici - conclude la nota - conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici. In ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo 

01 agosto 2012
© Riproduzione riservata

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