Dal comma 201 al 300: dalla formazione specialistica al Pht
11 DIC -
COMMA 203 (Adroterapia oncologica)
1. 1217. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial
Sopprimere il comma 203
1. 1799. Gigli, Crimì, Fauttilli, Vargiu, Galgano, Binetti
Al comma 203, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro e aggiungere, in fine, il seguente periodo: A far data dal 2014 le prestazioni sanitarie assicurate dal CNAO saranno finanziate con il sistema ordinario previsto dal SSN.
Conseguentemente, dopo il comma 284 aggiungere il seguente:
284-bis. Per l'anno 2014 è incrementato di 2 milioni di euro il fondo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a disposizione per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ai fini del finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici.
1. 2610. Boccadutri, Nicchi, Marcon, Melilla
Dopo il comma 203, aggiungere i seguenti:
203-bis. All'articolo 2 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, e aggiunto il seguente comma:
2-bis. ciascuna struttura sanitaria, pubblica o privata, è tenuta ad assumere, per la posizione di infermiere nei reparti di pediatria, esclusivamente soggetti in possesso del diploma universitario in infermieristica pediatrica.
203-ter. In conformità, con le disposizioni normative concernenti l'autonomia didattica degli atenei, è fatto obbligo a ciascun ateneo – che introduca o abbia introdotto master in infermieristica generica ed in infermieristica pediatrica – di consentirne l'accesso a chi abbia conseguito la laurea tanto in infermieristica generica quanto in infermieristica pediatrica, consentendo a ciascuno di poter acquisire anche il diverso profilo professionale corrispondente, accedere all'iscrizione ai relativi ordini, ed esercitare tale professione.
1. 783. Zampa
Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:
203-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
COMMA 216 (Visite medico legali delle Asl)
1. 59, 1. 529 e 1. 2443
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
216-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione. L'istituto medesimo, per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché le modalità e i criteri di selezione per l'impiego, in aggiunta, dei medici con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le aziende sanitarie locali e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze dei medici di cui al periodo precedente. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.
1. 2934. Murer, Lenzi, Mognato, Moretto, Burtone, D'Incecco, Amato, Argentin, Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Capone, Carnevali, Casati, Fossati, Grassi, Iori, Sbrollini, Patriarca
Dopo il comma 216, inserire il seguente:
216-bis. Al comma 10-bis, articolo 4, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
COMMA 233 (Contratti specialistica per categorie sanitarie non rientranti nell'area medica e formazione medico specialistica)
1. 226. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti
Dopo il comma 233 inserire il seguente:
233-bis. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
1. 223. Distaso, Fucci, Chiarelli, Sisto, Marti
233-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
ll'articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera d con il seguente testo: "Il periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".
31-bis. All'implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica utile a sostenere i contratti di formazione specialistica in medicina generale si provvede attingendo al Fondo Sanitario Nazionale, per la quota parte destinata alla ex formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 5 del DL 8 febbraio 1998 n. 27 ed all'articolo 3 del DL 30 maggio 1994 n. 325, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta compartecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in ossequio all'articolo 1, comma 5, della Legge 13 settembre 2012 n. 158.
31-ter. Il capitolo di spesa della formazione medica specialistica viene implementato nella misura 18 milioni/anno da attingere dal Fondo Sanitario Nazionale al fine di garantire la sostenibilità dei contratti di formazione della scuola di specializzazione in medicina generale per la parte eccedente all'adeguamento delle ex borse di studio in contratti di formazione.
31-quater. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale.
COMMA 246 (Finanziamento ai policlinici universitari privati)
1. 14. Crimì, Fanucci, Marco Di Maio
Sopprimere i commi 246 e 247.
Conseguentemente:
dopo il comma 282, aggiungere il seguente:
282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015. 2016.
Al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad esclusione di quelle relative allo stato di previsione del Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
1. 1425. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Castelli, Cariello, Currò, Caso, D'Incà, Sorial, Brugnerotto
Sopprimere il comma 246.
Conseguentemente, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n 68, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.
1. 2497 e 1. 2499
Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 15 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2604. Zaratti, Marcon, Boccadutri, Zan, Melilla, Pellegrino, Zaccagnini, Labriola
Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2599. Pellegrino, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zan, Zaratti
Al comma 246, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 49 milioni di euro per l'anno 2014 e di 29 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
1. 2594. Zan, Boccadutri, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino
Al comma 246. sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.
COMMA 247 (Finanziamento Bambino Gesù)
1. 1226. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà, Sorial
Sopprimere il comma 247.
1. 2846. Rondini
Sostituire il comma 247 con il seguente:
All'articolo 22 comma 6 del legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: sopprimere le parole da: «Per la» a «n. 311» e sostituirle con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 80 milioni di euro, e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Conseguentemente, sopprimere il comma 246.
1. 2884. Rondini
Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
247-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dell'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, alla data di entrata in vigore della presente legge, per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.
COMMA 277 (Limite spese di personale delle Università)
1. 246. Mongiello, Di Gioia, Cera, Sannicandro
277-quinques. Le spese relative agli stipendi a carico delle Università corrisposte al personale universitario docente e tecnico amministrativo che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ridotte di un terzo ai fini del calcolo dell'indicatore di cui all'articolo 5 comma l del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
COMMA 282 (Costi standard)
1. 612. Corsaro
Sopprimerlo.
1. 2033. Borghesi, Guidesi
Al comma 282 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: negli enti locali, aggiungere le seguenti: e applicarli a decorrere dal 1o aprile 2014;
b) sostituire le parole da: 4 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 1 milione per l'anno 2013.
1. 3089. Calabrò
Dopo il comma 282 inserire il seguente:
Ai fini della determinazione della quota capitaria, la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.
1. 3094. Calabrò
Dopo il comma 282 inserire il seguente:
282-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
e) è applicato, per ciascuna regione, alla relativa popolazione pesata regionale secondo criteri, fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, che tengano conto della distribuzione per classi di età e della speranza di vita alla nascita.
1. 2851. Calabrò, Leone, Gigli, Crimì, Dorina Bianchi
Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
282-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 6.000 contratti di formazione medica specialistica e di 1.000 contratti per la formazione dei medici in Medicina Generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2868. Calabrò, Leone, Gigli, Crimì, Dorina Bianchi
Dopo il comma 282 aggiungere il seguente:
Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le aziende, società ed i soggetti giuridicamente riconosciuti che finanziano contratti di formazione specialistica alle Università beneficiano di sgravi fiscali sull'intero importo del finanziamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2951. Calabrò
Dopo il comma 282 inserire i seguenti:
282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le aziende, società e gli altri soggetti privati che finanziano contratti di formazione specialistica alle Università possono beneficiare di agevolazioni fiscali parametrate all'importo del finanziamento, nei limiti del risparmio di spesa conseguente al predetto finanziamento per le Università interessate.
282-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità attuative del comma precedente.
COMMA 283 (Cure palliative)
1. 253. Distaso, Fucci, Elvira Savino
Dopo il comma 283 inserire il seguente:
283-bis. All'articolo 11 del decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Conseguentemente, è inibito al medico in formazione, eliminare le parole: l'esercizio di attività libero-professionali ed;
b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, eliminare le parole: o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo;
c) alla fine del comma 1 aggiungere: Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività già previste dall'articolo 19, comma 11, della legge n. 448 28 dicembre 2001 n. 448, è comunque consentita, al di fuori dell'orario di attività del corso, l'attività libero-professionale.
1. 1648. Sisto, Palese
Dopo il comma 283 è aggiunto il seguente:
283-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
COMMA 284 (Aggiornamento del Prontuoario ospedale territorio e vendita in farmacia)
1. 3257 Monchiero, Binetti, Gigli, Vargiu, Librandi
Al comma 284, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: aperte al pubblico.
1. 469. Saltamartini, Misuraca, Leone
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), al comma 8, dopo le parole: relativi ai medicinali inserire le seguenti: non orfani e a quelli;
b) alla lettera i) del comma 8, dopo le parole: relativi ai medicinali inserire le seguenti: non orfani e a quelli.
284-ter. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera i) aggiungere lo seguente:
i-bis). Le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercia destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.
1. 1232 e 1. 1236
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. All'articolo 15, il comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è sostituito dal seguente:
11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.
284-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 284-bis e ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.
284-quater. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'Aifa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.
284-quinquies. Quanto previsto dall'applicazione dei commi 284-bis e 284-ter del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 2464. Vargiu, Librandi
Dopo il comma 284 aggiungere i seguenti:
284-bis. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per l'a.a. 2014/2015 e 70 milioni di euro per l'a.a. 2015/2016, per finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.
284-ter. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari.
Conseguentemente al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, 170 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016.
COMMA 300 (Pubblico impiego)
1. 2601. Capodicasa, Iacono
Dopo il comma 300 inserire il seguente:
300-bis. L'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 «Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale» pubblicato in seguito all'applicazione dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi è così interpretato: «il servizio prestato in convenzione, è valido ai fini dei diversi istituti, compresa l'indennità di esclusività».
1. 2992. Marchetti, Giulietti
Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
11 dicembre 2013
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