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Lilt. Soppressi i comitati regionali, ridotto di a 5 il Consiglio direttivo


30 MAG - I componenti del Consiglio direttivo nazionale passano da 15 a 5. L’Ente sarà articolato in una sede centrale, ente pubblico su base associativa e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi, con conseguente soppressione dei comitati regionali previsti dal vigente statuto.
Entro 60 giorni il nuovo Statuto e poi, entro 30, saranno rinnovati gli organi.
Riconosciuta, invece, alla Lilt, la possibilità di costituire una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle attività istituzionali dell’ente.

Statuto
Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, la Lilt adegua il proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Organi centrali
1. Sono organi centrali della Lilt:  il Consiglio direttivo nazionale; il Presidente nazionale; il Collegio dei revisori;
Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall’assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari in assenza del presidente.
Gli organi dovranno essere rinnovati entro 30 giorni dall’approvazione del nuovo Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini previsti, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalità previste dal decreto legislativo.

Articolazione della Lilt
La Lilt, si articola in una sede centrale ente pubblico su base associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della Lilt, nell’ambito della propria autonomia, possono costituire, a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l’Unione delle sezioni provinciali Lilt, nominando il relativo coordinatore.
La Lilt può procedere alla costituzione di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.
 

30 maggio 2012
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