Pronto anche un Ddl “scritto” con le associazioni dei giovani medici. Castellone: “Lavoriamo per una riforma della formazione post laurea”
20 DIC - Laurea abilitante e allineata allo standard degli altri paesi europei, competenze e qualità al centro della formazione, creazione di un’osmosi culturale tra medicina generale e specialistica, anche nell’ottica di un potenziamento delle reti assistenziali e formative, che includano le cure primarie e intermedie, evoluzione dello status del medico in formazione, pianificazione delle politiche in tema di risorse umane in sanità per rispondere al bisogno di salute e alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Sono i punti cardine di
un disegno di legge per riformare la formazione post-laurea delineati oggi dalla capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione Igiene e Sanità del Senato,
Maria Domenica Castellone, durante una conferenza stampa a Palazzo Madama con
Raffaele Mautone e
Gaspare Marinello e le associazioni di giovani medici Federspecializzandi, Movimento Giotto, l’Associazione italiana medici (Aim) e l’Associazione italiana giovani medici (Sigm).
“Un punto di partenza - ha spiegato Castellone - per avviare un percorso partecipativo che vedrà le porte del Parlamento aperte a tutti i portatori di interesse (Università, regioni, ordini professionali, associazioni e sindacati di categoria) con l’obiettivo di creare una proposta di riforma strutturale e condivisa di rilancio del sistema formativo e per la tutela del diritto allo studio dei giovani medici in formazione, nell’ottica di garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria di qualità, appropriata e sicura, e per promuovere la salute della popolazione in tutte le politiche”.
Il disegno di legge intende, ha proseguito, “evolvere la formazione specifica di medicina generale, ampliandone gli orizzonti alle cure primarie ed intermedie, istituendo un curriculum omogeneo su base nazionale, rivisitandone la governance e rendendo strutturale il contributo delle Università a supporto dei corsi organizzati dalle Regioni, valorizzando lo strumento delle reti formative integrate tra Università e Aziende sanitarie territoriali e delle strutture assistenziali”.
Ma sarà anche fondamentale, ha detto ancora, “sostenere il continuum tra la formazione pre-lauream, creando i presupposti per l’introduzione della laurea abilitante in medicina e chirurgia, la formazione post-lauream e la long life learning, mettendo al centro del percorso formativo, e quindi dell’esercizio della professione, il tema delle competenze da misurare attraverso il Sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti (ECTS)”.
Su tutto questo, le ha fatto eco Mautone, “ci confronteremo con tutti. La situazione ad oggi, con l’imbuto formativo che si è venuto a creare, non solo richiede una programmazione rispondente al bisogno di salute ed alle esigenze del Ssn, cui si potrà dare avvio grazie a un nostro emendamento nella legge di Bilancio. Abbiamo iniziato un’inversione di tendenza e andremo avanti - ascoltando e confrontandoci con tutti gli attori del sistema salute - per superare le criticità esistenti attraverso l’adozione di una visione di sistema”.
E per fare questo, ha concluso Marinello, “punteremo anche e soprattutto a uniformare la qualità delle prestazioni erogate ai pazienti, che deve essere parimenti garantita da Linosa al Friuli. Per questo stiamo lavorando e su questo apriamo un confronto con un unico obiettivo: migliorare sempre di più la nostra sanità a partire dalle future generazioni di medici e professionisti dalla sanità”.
Scendendo nel dettaglio dei singoli articoli, si punta principalmente a modificare il decreto legislativo 368 del 17 agosto 1999.
Le modifiche all’articolo 18 del Dlgs 368/99 si prefiggono di implementare la definizione ed i contenuti della formazione dei medici chirurghi, nonché di istituzionalizzare il concetto di rete formativa integrata tra Università e strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale. Queste reti saranno individuate in conformità a standard, requisiti e livelli di performance stabiliti con un apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro della Salute. Inoltre, le integrazioni al comma 2 intendono porre maggior enfasi sulle pratiche, attestate da tutor ed espletate nelle predette reti formative integrate sotto il coordinamento dell’Università di riferimento. Infine, si intende introdurre, a mezzo di uno specifico decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, la disciplina delle modalità per la verifica dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, attraverso il
superamento di una prova espletata contestualmente al conseguimento del diploma di laurea, cui si accede previa verifica dell’espletamento dell’attività di tirocinio attestata dai tutor. In tal modo, quindi, sarebbe possibile realizzare una vera laurea abilitante in medicina e chirurgia.
Attraverso l’introduzione dell’articolo 18 bis si intende mettere al centro del sistema formativo-professionalizzante del medico la valorizzazione delle competenze e si mira a garantire una omogenea qualità dell’offerta formativa sul territorio nazionale. A tal fine, la certificazione dell’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie a esercitare la professione di medico chirurgo si baserà su un sistema di certificazione si baserà sul
Sistema Europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti (ECTS) a partire dalla formazione pre- e post-laurea, per continuare con l’alta formazione universitaria e la formazione continua. Si prevede, inoltre, l’innovazione di definire ex ante i curricula formativi nazionali che descrivano le competenze professionali caratterizzanti la figura professionale da formare, gli obiettivi formativi teorici, pratici e attitudinali, nonché gli strumenti e i metodi di insegnamento, apprendimento e di valutazione, finalizzati all’acquisizione delle predette competenze attraverso il corso di laurea in medicina e chirurgia, i corsi di specializzazione ed il corso regionale di formazione specifica in
medicina generale e cure primarie.
L’articolo 20, così come modificato, si prefigge l’obiettivo di meglio definire i requisiti necessari a conferire un diploma di medico chirurgo specialista. Nel particolare si vuole rimarcare l’importanza di una formazione a tempo pieno ed integrata tra Università, strutture sanitarie del Ssn, erogata dunque all’interno di reti formative individuate dalle Università, di concerto con le Regioni di riferimento, in ragione di criteri di qualità definiti da un sistema di accreditamento.
Le modifiche all’articolo 21 intendono allargare l’orizzonte culturale e formativo-professionalizzante della medicina generale anche alle cure primarie. Il nuovo
corso di formazione specifica in medicina generale e cure primarie sarà vocato a formare medici del territorio capaci di lavorare in aggregazioni ed in equipe multidisciplinari e multi-professionali, superando gli steccati culturali della compartimentalizzazione della sanità pubblica.
Le modifiche proposte all’articolo 24 mirano a garantire degli standard di qualità della formazione specifica a tempo parziale in linea con quelli della formazione a tempo pieno, attraverso un opportuno allungamento del periodo di formazione.
Il combinato disposto delle modifiche avanzate agli articoli 24 bis e 24 ter rappresentano la base per l’evoluzione dello
status giuridico del medico in formazione specifica in medicina generale e cure primarie.
Nel particolare, l’articolo 24 bis mira all’introduzione di un contratto di formazione specifica, annuale e rinnovabile fino al completamento del periodo di formazione. Questo contratto di formazione è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di medico di medicina generale e cure primarie, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dal curriculum formativo nazionale.
L’articolo 24 ter definisce gli impegni formativi ed assistenziali connessi alla sottoscrizione del contratto di formazione. Inoltre, l’attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specifica si svolge sotto la guida di tutori, designati nel rapporto di 1 a 3 sulla base di requisiti di adeguata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.
Si propone la soppressione dell'articolo 25 in ragione della proposta di istituzione di una
selezione unificata con graduatoria unica nazionale ai fini dell’accesso ai percorsi formativi post-lauream.
L’articolo 26 stabilisce le modalità relative alla definizione degli
standard organizzativi delle attività formative dei corsi, nonché gli standard, i requisiti e i criteri minimi di qualità che devono possedere le predette reti formative integrate tra aziende ospedaliere e strutture distrettuali e dipartimentali delle aziende sanitarie. A differenza di quanto avviene ai giorni nostri, il medico in formazione "diverrà, de facto, un medico integrato nei vari setting assistenziali con chiari benefici per la sua formazione e crescita professionale, e quindi per la qualità dell’assistenza erogata popolazione assistita, ma anche per le strutture che ospiteranno i medici in formazione specifica".
L’articolo 27 introduce il presupposto del possesso di documentate competenze didattiche e di ricerca, definite e validate da una commissione nazionale di esperti, al fine di ricoprire ed espletare i
ruoli di coordinamento dei corsi e di docente.
L’articolo 28 intende superare la attuale governance ed i vigenti assetti organizzativi dei corsi di formazione specifica stabilendo che questi saranno istituiti e attivati dalle Regioni e dalle Provincie autonome di concerto con le Università presenti nel territorio o viciniori, nonché col supporto delle Aziende sanitarie territoriali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende universitarie.
L’articolo 29 si propone di definire la composizione e le competenze della commissione di diploma.
L’articolo 36 intende ottimizzare l’attuale
sistema di selezione per l’accesso alle scuole di specializzazione, estendendolo anche ai corsi regionali di formazione specifica di medicina generale e cure primarie.
All’articolo 37 si prevede l’adozione di un
contratto di formazione-lavoro per i medici iscritti all’ultimo anno di corso di specializzazione. In tal modo, si potrà favorire un inserimento anticipato del medico al mondo del lavoro, fermo restando l’assunzione di una graduale autonomia, garantendo al contempo adeguati riconoscimenti economici e tutele contributive, legali e previdenziali.
Con l’articolo 38 viene posta enfasi sul riconoscimento dell’attività tutoriale espletata dal personale, a qualsivoglia livello svolta, sia ai fini della formazione continua che della progressione di carriera.
L’articolo 39 intende
adeguare il trattamento economico all’impegno a tempo pieno nonché all’assunzione di responsabilità progressiva da parte del medico in formazione. Viene introdotta la previsione di una remunerazione aggiuntiva per eventuali attività di guardia, incentivando le specialità che coinvolgono lo specializzando anche in turni di guardia ordinari e straordinari.
L’articolo 40 al comma 1 definisce in maniera chiara, a differenza del testo vigente, l'
impegno richiesto per la formazione specialistica, che è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, comprensivo di eventuale attività di guardia, fermo restando che per il medico in formazione specialistica il monte ore per l’aggiornamento professionale equivale all’attività didattica frontale prevista dal piano formativo.
L’articolo 41, comma 3, pone in capo alle Regioni la
copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione, nonché per malattia e infortunio professionale ed extra professionale, conseguenze di lungo periodo, nonché per la responsabilità professionale e la tutela legale.
Con gli articoli 45 bis e ter si intende evolvere e
potenziare l’attuale sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione, finalizzato al miglioramento continuo della qualità della formazione, estendendolo anche ai corsi si di formazione specifica di medicina generale e cure primarie.
L’articolo 46 si propone di ridefinire le competenze e le procedure relative alla
definizione del fabbisogno di medici chirurghi, di medici di medicina generale e cure primarie e di medici specialisti da formare.
Infine, con l’articolo 47, si intende
regolare l’accesso in sovrannumero ai corsi di formazione specialistica e specifica di medicina generale e cure primarie nei limiti del fabbisogno di professionalità documentato sulla base delle procedure introdotte con questa proposta di legge.
20 dicembre 2019
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