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L’atto aziendale di distretto e il Recovery Plan

18 MAR - Gentile Direttore,
ogni azienda sanitaria è tenuta ai sensi dell’art.4 del D.Lgs 150/2009 ad assegnare obiettivi annuali e valutare risultati conseguiti dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative in cui si articola. Una corretta programmazione e assegnazione degli obiettivi deve essere coerente con i profili di responsabilità stabiliti dai CCNL e dall’atto aziendale e con l’allocazione effettiva e appropriata delle risorse.
 
Il D.Lgs 150/2009 all’art. 9 afferma che gli obiettivi e la valutazione della performance di risultato individuale dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità deve essere collegata agli indicatori di risultato relativi all'ambito organizzativo di “diretta” responsabilità e al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti nel contratto individuale, in un “quadro di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento” (art.3).
 
Presupposto è dunque la chiarezza di mandato, la coerenza tra risorse umane e materiali di fatto assegnate nel rispetto dei ruoli per i bisogni della comunità e la fattibilità dei risultati attesi di responsabilità “diretta e appropriata a funzioni e contratto di lavoro specifico”.
 
L’atto aziendale di cui all’art.3, comma 1-bis, del D.Lgs n.229/1999 ha la responsabilità di regolamentare l’organizzazione dei distretti sanitari, entro i vincoli di legge che ne definiscono le funzioni proprie agli artt. 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies del D.Lgs 502/1992, modificati dal D.Lgs 229/1999 e integrati da norme regionali e dai contratti collettivi di lavoro, per assicurare agli assistiti i Livelli Essenziali di Assistenza territoriale di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (Cass. Civ. sez. Lavoro n.3469 del 06/02/2019). Il D.Lgs 502/92 all’art. 3-quater e 3-sexies affida al direttore di distretto la responsabilità di budget e del personale assegnato al distretto per le funzioni proprie elencate nell’art.3-quinques e nell’art. 3 e seguenti del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA).
 
Il CCNL del comparto sanitario all’art.16 comma 2 affida a personale coordinatore delle professioni sanitarie incarichi di funzione non dirigenziali con responsabilità di “gestione dei processi assistenziali” senza obiettivi di budget, mentre invece la gestione del personale viene assegnata ai dirigenti dello stesso profilo professionale ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge 251/2000 nel rispetto delle funzioni di coordinamento e integrazione proprie dei direttori di struttura ai sensi dell’art.3-sexies e art 15, comma 6, del D.Lgs 502/1992 (TAR Lazio, sezione 3°-quater, n. 06513/2015; TAR Umbria, sezione I°, n. 704/2016).
 
Una chiara definizione nell’atto aziendale delle afferenze gerarchiche e degli obblighi di interdipendenza per l’assistenza integrata distrettuale nel rispetto dei ruoli è quindi essenziale per stabilire chi fa cosa, un coordinamento operativo reale di prossimità e l’appropriatezza di assegnazione individuale degli obiettivi e di responsabilità dei risultati come previsti dall’art.4 del D.Lgs 150/2009.
La legge 24/2017 all’art.1, comma 1, afferma infatti che la sicurezza delle cure agli assistiti dipende da coordinamento e interazione tra tutte le componenti del sistema e prevede un dovere di analisi e verifica dell’organizzazione nel suo complesso la cui omissione è causa di responsabilità (Cassazione sez.IV Pen. n.50619/2019 e n.32477/2019).
 
Un efficiente governo delle cure primarie richiede infatti un coordinamento operativo diretto sul campo della rete territoriale di servizi diversi sanitari, sociali e di comunità per rilevare e gestire con competenza in tempo reale i bisogni complessi degli assistiti che spesso richiedono soluzioni personalizzate definite nei piani assistenziali individuali (TAR Lombardia, sez. 3°, n.2/2020) e attuate nei percorsi assistenziali multidisciplinari contestualizzati nelle diverse comunità locali (vedi riferimenti 1,2,3), in conformità alla dichiarazione di Astana sulle cure primarie e ai principi di management sanitario di Starfield adottati dal SSN.
 
Il PNRR 11/03/2021 previsto dal Recovery Plain riformerà l’assistenza territoriale finanziando in 6 anni con 7 miliardi di euro strutture intermedie tipo gli ospedali di comunità di cui all’intesa stato-regioni 20/01/2020, il modello organizzativo delle case per la salute, le cure domiciliari in microteams, la telemedicina secondo le linee guida ministeriali 27/11/2020 e pertanto emerge l’importanza sia di una adeguata definizione di standard territoriali regionali uniformi di personale in rapporto ai residenti da assistere e sia della valorizzazione dei distretti sanitari negli atti aziendali per un efficiente governo clinico di prossimità attraverso una leadership partecipativa.
 
Mauro Marin
Direttore Distretto Sanitario ASFO (Pordenone)

Riferimenti:
1. Organisation of primary health care systems in low- and middle-income countries: review of evidence on what works and why in the Asia-Pacific region 
2. What kind of evidence do we need to strengthen primary healthcare in the 21st century? 
3. Building primary care in a changing Europe
                                                                                    

18 marzo 2021
© Riproduzione riservata

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