FVG. Cannabis, semplificato l’accesso alle terapie
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale la nuova legge che aggiorna quella del 2013. L’obiettivo è ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi e agevolarne l’accesso. Al via acuisti centralizzati e sperimentazioni per produrre e distribuire tali farmaci. Previste forme di collaborazione tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia.
30 LUG - Semplificare l’accesso alle terapie con farmaci cannabinoidi e ridurre i costi per il Ssr. Queste le finalità della nuova legge n. 11 dell’8 luglio 2016 del Friuli Venezia Giulia che modifica la legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 in materia di “Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”.
Il percorso previsto e i ruoli dei medici specialisti e dei medici di medicina generale sono così definiti: l'inizio del trattamento avviene sia in regime ambulatoriale, sia in regime di ricovero, sia in ambito domiciliare presso i Centri del Ssr individuati dalla Regione; il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del Ssr, sulla base della prescrizione del medico specialista; il medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dallo specialista, può prescrivere i farmaci con oneri a carico del Ssr; il paziente può rifornirsi del farmaco presso le farmacie individuate dalla Regione presso i presidi ospedalieri o le sedi delle Aziende per l'assistenza sanitaria o presso farmacie convenzionate che operano in FVG; il rinnovo della prescrizione è subordinato alla valutazione di efficacia e di sicurezza da parte del medico prescrittore; la Regione promuove periodicamente iniziative di informazione dirette ai medici e ai farmacisti operanti nella regione al fine di favorire la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi.
Le modifiche riguardano, in particolare, i percorsi per il trattamento ospedaliero e domiciliare dei pazienti. La nuova legge prevede che l’inizio del trattamento con farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale possa avvenire, sulla base di una prescrizione effettuata da parte di centri specialistici individuati dalla Regione, sia in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili sia in regime di ricovero, ordinario o di day hospital, che ambulatoriale. Per la prosecuzione del trattamento a livello domiciliare la terapia può essere prescritta dal medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico redatto dai centri individuati dalla Regione. I medicinali a base di cannabinoidi saranno acquistati in modo centralizzato da un ente del Ssr individuato dalla Giunta per ridurre l’aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, e che svolge il compito di capofila per la centralizzazione degli acquisti.
Le farmacie degli enti del Servizio sanitario regionale ne garantiscono il successivo allestimento e la dispensazione ai pazienti.
Per pazienti in assistenza domiciliare, la preparazione e la fornitura dei farmaci cannabinoidi potrà essere effettuata anche da parte delle farmacie aperte al pubblico, secondo modalità da definirsi previo accordo da stipularsi a livello regionale.
Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell’efficacia terapeutica.
La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale possa stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, può avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con i soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre e distribuire medicinali cannabinoidi.
La Giunta regionale sarà poi chiamata ad adottare provvedimenti per fornire indirizzi operativi finalizzati a, tra le altre cose, a prevedere forme collaborative tra le farmacie per garantire la qualità dei preparati e la continuità della terapia ai pazienti, anche al fine di assicurare punti di preparazione di alta competenza.
30 luglio 2016
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