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Dat. Il Giudice Tutelare nella relazione di cura

Le aziende sanitarie dovrebbero predisporre corsi di formazione specificatamente diretti alla tutela dei diritti dei soggetti fragili e, nel contempo, auspichino che il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) voglia incoraggiare la formazione dei Giudici Tutelari circa il loro ruolo in ambito sanitario.

18 LUG - Uno degli aspetti meno indagati e conosciuti tra le novità introdotte dalla legge 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, è sostanziato dal ruolo e dalle funzioni del Giudice Tutelare nella relazione di cura. La norma, infatti, nell’affrontare la delicata tematica del c.d. “consenso informato” ne disciplina le modalità di espressione e di revoca nonché le condizioni e le disposizioni anticipate di trattamento, al fine di normare una tematica molto delicata quale quella di consentire all'individuo di dichiarare il proprio intendimento sul c.d. “fine vita”, nel caso in cui sopravvenga una incapacità di intendere e di volere.
 
E’ bene evidenziare un concetto “percepito” come rivoluzionario, sebbene propriamente non innovativo, ovvero che l’autorità giudiziaria da adire in caso di disaccordo/conflitto tra professionisti sanitari e legali rappresentanti di soggetti fragili (quali minori, amministrati o sottoposti a tutela cautelare) è rappresentato dal Giudice Tutelare come specificatamente indicato al punto 5 dell’articolo 3 della legge: “Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.

Per quanto concerne specificamente le persone minori di età, il Giudice Tutelare è chiamato a dirimere l'eventuale controversia insorta tra professionisti sanitari e genitori laddove questi rifiutano le cure proposte ed i primi le ritengano invece appropriate e necessarie. Parimenti occorre in caso di soggetto adulto che versi in condizioni tali da far sorgere dubbi sulla propria capacità di autodeterminarsi di trattamenti sanitari di cui necessiti.

In casi simili le direzioni sanitarie o altri professionisti si rivolgono spesso ed impropriamente alle Procure o altrettanto indebitamente ai Tribunali per i Minorenni. Tali autorità giudiziarie non hanno, invece, competenza in merito, essendo chiaro il dictum della legge 219/2017 e prima ancora la disposizione dell’articolo 406 del Codice di procedura civile: “I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare…..”.

Alla luce delle predette norme, possiamo dare una compiuta e corretta applicazione all’articolo 32 del Codice di Deontologia Medica che, al terzo comma, dispone che: “Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente autorità giudiziaria”.

Il citato articolo 32 pone in capo al medico l’onere di udire “l'autorità giudiziaria” senza indicare a quale autorità rivolgersi: Procura della Repubblica? Tribunale dei Minori? Volontaria Giurisdizione?

Il combinato disposto dell’articolo 3 punto 5 della legge 219/2017 e dell’articolo 406 ultimo comma individua la “competente autorità” giudiziaria cui il medico dovrà rivolgersi in caso di motivato conflitto con i legali rappresentanti dei soggetti fragili.

Orbene, per dare compiuta attuazione alla norma, da un lato i professionisti sanitari e le direzioni sanitarie dovranno apprendere le modalità di presentazione del ricorso al Giudice Tutelare, dall’altro il Giudice Tutelare e le Cancellerie degli Uffici di Volontaria giurisdizione dei Tribunali dovranno creare una corsia preferenziale in modo da rendere praticabile ed efficace il ricorso sotto l’aspetto della tempistica di risposta.

E’ di palmare evidenza come in ambito sanitario ogni ritardo, per quanto apparentemente giustificabile con esigenze procedurali, possa dapprima ledere i diritti del cittadino fragile e quindi arrecare nocumento alla sua salute.

In conclusione, le aziende sanitarie dovrebbero predisporre corsi di formazione specificatamente diretti alla tutela dei diritti dei soggetti fragili e, nel contempo, auspichino che il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) voglia incoraggiare la formazione dei Giudici Tutelari circa il loro ruolo in ambito sanitario.
 
Prof. Pasquale Giuseppe Macrì
Esperto medico-giuridico di FEDERSANITA’ ANCI
Direttore AFD Prevenzione e Gestione del rischio dei professionisti Az USL TOSCANA SUD EST
Coordinatore Area Medicina Legale Arezzo-Siena-Grosseto
Segretario Nazionale MeLCo


18 luglio 2018
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