Coronavirus. Sventata turbativa gara Consip per forniture sanitarie per 258 milioni di euro, tra cui anche mascherine ed altri DPI. Arrestato imprenditore
A condurre l’operazione il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Nel mirino dei militari, dopo una denuncia della Consip alla Procura della Repubblica di Roma, una gara per l’acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature sanitarie per un valore di 258 milioni di euro
09 APR - I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito questa mattina, su delega della Procura della Repubblica capitolina, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di A.I (classe 1978), indagato per i reati di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Le attività investigative, condotte dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, sono partite da una denuncia della Consip Spa alla Procura della Repubblica di Roma, che aveva rilevato una serie di anomalie nell’ambito della procedura di una gara, del valore complessivo di oltre 258 milioni di euro, bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali.
In particolare, evidenza una nota della Guardia di Finanza “il lotto n. 6 della gara, dell’importo di circa 15,8 milioni di euro, relativo alla fornitura di oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche, veniva aggiudicato alla B. Società Agricola a Responsabilità Limitata. La medesima B., con la sottoscrizione di apposito Accordo Quadro con Consip, si impegnava, tra l’altro, alla consegna dei primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni dall’ordine. Sin dai primi contatti con la stazione appaltante pubblica, finalizzati all’avvio della fornitura, però, A.I., che interloquiva per conto dell’impresa sebbene non risultasse nella compagine societaria, lamentava l’esistenza di problematiche organizzative relative al volo di trasferimento della merce già disponibile, affermava, in un punto di stoccaggio in Cina.
Permanendo l’inadempimento alla data di scadenza prevista nel contratto per la prima consegna di mascherine, attraverso la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane, veniva effettuata presso l’aeroporto cinese di Guangzhou Baiyun un’ispezione, che accertava l’inesistenza del carico dichiarato. I successivi approfondimenti facevano emergere a carico di B. anche pregresse posizioni debitorie per violazioni tributarie, per oltre 150 mila euro nei confronti dell’Erario, non dichiarate in sede di procedura dalla società che, di converso, aveva invece falsamente attestato l’insussistenza di qualsiasi causa di esclusione”. Un quadro che ha comportato l’esclusione di B. dalla procedura e l’annullamento in autotutela da parte di Consip dell’aggiudicazione.
L’indagine, definita dal Gip “tempestiva rapida ed efficace”, ha consentito di dare pieno riscontro dei fatti denunciati e fornire ulteriori elementi idonei a rinforzare il quadro accusatorio, grazie anche alle intercettazioni telefoniche disposte d’urgenza dal Pm e poi convalidate dal Gip.
In particolare, è stato ricostruito come A.I. - già con precedenti, sia giudiziari non ancora definitivi, sia di polizia, che avrebbero potuto inficiare la partecipazione alla gara - abbia cercato di dissimulare la riconducibilità a sé della società B., pur rimanendone l’esclusivo dominus, nominando come amministratore, in concomitanza con la pubblicazione del bando, un mero “prestanome” senza precedenti, V.S. (classe 1980), cui ha poi “ceduto” l’intero capitale sociale al prezzo di 100mila euro, da corrispondere però tra due anni.
Inoltre, dalle indagini è emerso che la B., con un oggetto sociale del tutto estraneo al settore merceologico relativo alla gara (“coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”), fosse una “scatola vuota” destrutturata, caratterizzata da un vero e proprio stato di inoperatività, sintomatica della originaria e assoluta inidoneità della stessa, per totale assenza di dipendenti, strutture, mezzi e capitali, a far fronte alle obbligazioni nascenti da un contratto come quello originariamente aggiudicato.
Nonostante la palese incapacità operativa e finanziaria della B. ha partecipato all’appalto, accettando il rischio di non essere in grado di adempiere alla fornitura di milioni di mascherine nei tempi brevissimi dettati dallo stato emergenziale in atto, chiaramente indicati nel bando di gara: “una puntata d’azzardo – come evidenzia il Gip nell’ordinanza – giocata sulla salute pubblica e su quella individuale di chi attendeva, e attende, le mascherine, che bene rende la capacità a delinquere del soggetto”. Sebbene il tentativo non sia andato a buon fine, I. si è immediatamente riorganizzato per provare ad aggiudicarsi un altro appalto pubblico, prosegue la nota, questa volta relativo alla fornitura di guanti, occhiali protettivi, tute di protezione, camici e soluzioni igienizzanti, per un valore complessivo di oltre 73 milioni di euro, utilizzando altro soggetto giuridico, essendo la B. ormai “bruciata”.
La nuova società - D.E. S.r.l. . presentava, però, una inesistente capacità economica pressoché sovrapponibile a quella della B.; in aggiunta, un socio e membro del consiglio di amministrazione risultava gravato da precedenti penali. Anche in questo caso, all’esito dei controlli, Consip S.p.A. rilevava l’incompatibilità con i requisiti di partecipazione richiesti ed escludeva l’operatore economico dalla procedura. Le investigazioni hanno consentito di accertare come I., nonostante tale provvedimento, si stesse adoperando per far figurare l’uscita dalla compagine sociale della persona gravata da precedenti in una data antecedente all’indizione della gara, così da poter ricorrere alla giustizia amministrativa e rientrare in corsa per l’aggiudicazione dell’appalto.
Sfruttando la possibilità di depositare presso la Camera di Commercio l’atto di passaggio delle quote entro 30 giorni dalla sottoscrizione, si stava organizzando per predisporre, ora per allora, una retrocessione della partecipazione, sostenendo che sarebbe avvenuta “senza passaggio di denaro, altrimenti avremmo l’obbligo di far vedere anche il transito di denaro”, per tornare formalmente in bonis.
09 aprile 2020
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Cronache