Opg. Consulta conferma legittimità legge 81/2014 per superamento
Respinto il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, giudicando non fondata la questione di legittimità costituzionale. Cecconi (Stop Opg): “ Corte conferma legittimità legge sul superamento degli OPG. Ora commissariare regioni inadempienti”. LA SENTENZA
23 LUG - La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, giudicando non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Il ricorso contestava la legge 81/2014 nelle parti in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale “è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni (cosiddette ambientali) di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale” e che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.
Per la Corte “la disposizione censurata non ha modificato, neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l’applicazione di quelle detentive. L’erroneità del presupposto interpretativo posto a base della questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina ne comporta l’infondatezza in relazione a tutti i residui parametri evocati”.
“La Consulta – sottolinea
Stefano Cecconi di StopOpg - conferma la piena legittimità costituzionale della legge 81, laddove in sostanza ci dice che un malato povero, emarginato, senza casa o abbandonato dai servizi non può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e finire in OPG. Come troppo spesso sinora è accaduto. Si conferma e si rafforza così l’orientamento di quella che abbiamo definito una buona legge. Il tratto più interessante della nuova norma è aver spostato il baricentro dai binomi manicomiali “malattia mentale/pericolosità sociale e cura/cusotodia” ai progetti di cura e riabilitazione individuali e al territorio. In particolare essa stabilisce che la regola deve essere una misura di sicurezza diversa dalla detenzione in Opg e in Rems, salvo situazioni determinate che devono diventare l’eccezione. In questo senso la sentenza della Consulta è illuminante e conferma precedenti atti. La mobilitazione di stopOPG così prosegue con più forza e la prima richiesta al Governo è il commissariamento delle regioni che non hanno ancora accolto i propri pazienti e che impediscono la chiusura degli OPG a quasi quattro mesi dalla scadenza del 31 marzo 2015”.
23 luglio 2015
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Cronache
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001
Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari
Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy