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Testamento biologico. L’Anci: legittima la loro raccolta da parte dei Comuni


L’associazione dei Comuni, presieduta dal sindaco di Torino Sergio Chiamparino, risponde con una sua nota alla circolare dei ministri Fazio, Maroni e Sacconi. “Legittimo che i registri possano essere istituiti e organizzati qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni sono state rese”. “E’ competenza dei Comuni dare in ogni caso una risposta alle esigenze dei cittadini, sempre che, così facendo, essi non violino la legge”.
 

30 NOV - Si è fatta attendere qualche giorno ma la risposta dell’Anci ai ministri Fazio, Maroni e Sacconi che avevano dichiarato illegittima la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento da parte dei Comuni, è arrivata.
Una lunga e articolata nota con la quale l’associazione che rappresenta gli oltre 8 mila comuni italiani risponde punto per punto alle argomentazioni del Governo.
 
La presa di posizione più importante è senz’altro quella dove l’Anci sottolinea che “la tenuta presso i comuni delle attestazioni dei cittadini che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volontà con l'indicazione dell'avvenuta redazione di tali dichiarazioni e del luogo o dei soggetti presso cui sono conservate (notaio/fiduciario/altro depositario) al fine di garantirne la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza”, è un’attività assolutamente legittima.
 
Diverso il caso in cui i registri raccolgono oltre a ciò anche il testamento biologico, sigillato in busta chiusa, per l'eventuale consegna a soggetto legittimato (medico/fiduciario/altro). Come diverso quello in cui il comune predispone dei modelli di dichiarazione anticipate. “Relativamente a queste ultime due situazioni riscontrate – scrive l’Anci - si può ritenere che in assenza di una specifica disciplina normativa, si configuri un'attività che potrebbe essere in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali tutela della salute, della privacy e della famiglia”.
 
Ma nel primo caso l’Anci non ha dubbi e scrive “Relativamente invece al primo caso come descritto, si può ritenere, in difformità a quanto affermato dalla circolare interministeriale, che, sebbene in assenza di specifiche previsioni legislative o regolamentari, in quanto trattasi di raccolta di dichiarazioni di volontà attestanti  il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione di fine vita, si possa ricondurre tale attività allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nei settori dei servizi alla persona e alla comunità correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà”.

30 novembre 2010
© Riproduzione riservata

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