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Concorso farmacie. Tar Campania respinge la richiesta di annullamento della graduatoria

Il caso trattato trae origine dal ricorso proposto da due candidati per la violazione delle modalità di composizione della Commissione esaminatrice, e più in particolare per la mancata congiunta designazione da parte degli Ordini provinciali dei due farmacisti facenti parte la commissione. Nella sentenza si è evidenziato come tale mancata designazione sia stata sanata con l'intervento della Fofi, per il tramite del delegato regionale. LA SENTENZA

21 APR - Il Tar Campania, con sentenza 2079/2017 pubblicata lo scorso 18 aprile, ha dichiarato improcedibile il ricorso per l’annullamento della graduatoria generale provvisoria del Concorso per sedi farmaceutiche della Regione Campania, rigettando il successivo ricorso per motivi aggiunti e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Campania, degli Ordini costituiti in giudizio, della Federazione e degli intervenienti.
 
Il caso trattato trae origine dal ricorso n. 4690/2013, proposto da due candidati, con il quale è stata impugnata la graduatoria generale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche della Regione Campania e dei relativi atti, per la violazione dell’art. 3 del DPCM 298/1994, che regola le modalità di composizione della Commissione esaminatrice e che, secondo i ricorrenti, sarebbe avvenuta in violazione della medesima normativa. Nello specifico, il bando prevedeva che, in caso di mancata congiunta designazione da parte degli Ordini provinciali campani dei due farmacisti facenti parte la commissione esaminatrice (un titolare di farmacia ed un esercente in farmacia), entro 15 giorni dalla richiesta, tale designazione sarebbe stata richiesta alla Federazione.
 
In tale sentenza, il Tar Campania ha evidenziato, tra l’altro, che la mancata designazione congiunta da parte degli Ordini provinciali coinvolti è stata sanata con l’intervento della Federazione, per il tramite del Delegato regionale (nella persona di Ferdinando Foglia, che a suo tempo rivestiva tale ruolo), nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal bando di concorso.
 
I giudici hanno, infatti, riconosciuto la legittimità dell’operato del Delegato regionale della Federazione, che, nell’ottica di leale collaborazione, è intervenuto, richiedendo per le vie brevi agli Ordini provinciali interessati la designazione dei componenti della Commissione di concorso. 

21 aprile 2017
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