La “gogna” e la deontologia delle ambulanze
di Luca Benci
L’Ordine dei medici di Bologna si è inventato la “deontologia dell’ambulanze” e con questo ci ha costruito un caso mediatico, non certo deontologico. Ma ha perso la partita e non riconoscendo la sconfitta reitera nell’errore. La deontologia medica è altra cosa e nasce limitata e non riconosce alcuna pubblica gogna
06 GEN - Nella “
lettera aperta indirizzata ai Presidenti Omceo italiani” dal Presidente dell’Ordine dei medici di Bologna
Giancarlo Pizzacommentando la sentenza della Corte costituzionale, ha fatto un’affermazione che ci lascia basiti: “Lasciamo perdere le motivazioni ufficiali della Corte e le interpretazioni strumentali che se ne possono dare”.
Il giudice delle leggi agisce per atti formali, le sue parole costituiscono giurisprudenza alta. Non possiamo in alcun modo perdere le parole della Corte costituzionale, soprattutto quando decide, come nel caso di specie, per la prima volta tra i rapporti tra la deontologia e gli ordini professionali.
A costo di ripetermi, vorrei ricordare cosa ha detto la Corte, sui rapporti tra deontologia e giudizio disciplinare.
Il giudizio disciplinare, a detta della Consulta:
• “può dunque essere legittimamente esercitato solo
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”. La deontologia, quindi, deve tener conto anche dei contratti di lavoro e delle convenzioni nazionali di lavoro;
• deve essere una graduata e “correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito e quindi può essere esercitato nei soli confronti dei sanitari che si
rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale”;
• deve tutelare “l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la
salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva”;
• il Codice di deontologia medica, nel testo approvato nel 2014, chiarisce, all’art. 1, che le regole da esso poste impegnano «il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione».
Così circoscritto, il potere si rivolge a colpire comportamenti dissonanti rispetto a un corretto svolgimento dell’attività professionale, nonché i «c
omportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione». La genericità di tale ultima previsione – peraltro contenuta in una formula comune a tutti gli ordinamenti disciplinari – è di tutta evidenza. Deve essere evitato, nei disposti deontologici, il richiamo generico sulla “dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione”;
• il potere disciplinare, così configurato nelle sue finalità, serve ad assicurare il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione. Il legislatore ha inteso, in tal modo, delimitare un potere sanzionatorio che,
se non ristretto entro confini ben precisi, potrebbe
irragionevolmente invadere la sfera dei diritti dei singoli destinatari delle sanzioni;
• l’Ordine dei medici ha
agito in carenza di potere, poiché ha sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionatorio un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di medico,
ma nell’esercizio di una funzione pubblica, in qualità di assessore regionale. Tali atti, ascrivibili a un
munus pubblico,
non rientrano fra quelli sottoposti al potere sanzionatorio dell’Ordine;
• in tal modo ha interferito illegittimamente con l’esercizio delle prerogative dell’assessore, tra le quali rientra la facoltà
di proporre e di concorrere a formare e deliberare gli atti dell’organo collegiale di appartenenza.
La chiarezza della Corte è esemplare. Dopo aver richiamato la normativa vigente che la deontologia, “
dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”, precisa che la deontologia stessa nasce limitata, entro confini precisi, altrimenti potrebbe irragionevolmente invadere ambiti non invadibili
.
Altra affermazione di Pizza che lascia basiti è la seguente: “Al contrario la deontologia, come ci insegna l’esperienza dell’Ordine di Trento, va radicalmente ripensata ma al solo fine di renderla più forte”.
Nell’esperienza di un nuovo codice deontologico promossa dall’Omceo di Trento nel 2018 (esiste anche una pubblicazione) si legge che il medico è soggetto comunque alla deontologia medica anche qualora ricopra “ruoli politici, amministrativi e gestionali” e che al medico verrebbe fatto divieto anche solo di condividere “decisioni in evidente contrasto con i dettami del Codice deontologico”. Il medico ha il dovere, in questi casi, di dissociarsi pubblicamente: in caso contrario il medico andrebbe “
pubblicamente biasimato dagli Ordini competenti e dalla Federazione nazionale”.
La deontologia farebbe quindi scattare la pubblica gogna verso quei professionisti che non si dissocerebbero. Questo sarebbe il lascito della c.d. esperienza di Trento...
Vogliamo ricordare che ministri, parlamentari, consiglieri regionali quando hanno agito nelle loro cariche, hanno assunto la c.d. “responsabilità politica” dei propri atti senza rispondere, giustamente, ad alcun codice di categoria (medici, avvocati, ecc.).
I parlamentari hanno votato contro i rinnovi contrattuali, contro i diritti dei cittadini e dei migranti (verso cui ha protestato la stessa FNOMCEO), salvato ministri da processi penali, e tanto altro.
L’Ordine dei medici bolognese si è inventato la “deontologia dell’ambulanze” e con questo ci ha costruito un caso mediatico, non certo deontologico.
L’Ordine dei medici Bologna ha quindi perso la partita e non riconoscendo la sconfitta reitera nell’errore. La deontologia medica è altra cosa
e nasce limitata e non riconosce alcuna pubblica gogna.
Il posto della deontologia medica lo ha disegnato la Corte costituzionale. Non ne esiste altro.
Tutto il resto, come diceva un iconico film degli anni ottanta, “è conversazione”.
Altra preoccupazione dell’Ordine dei medici Bologna
L’Ordine dei medici di Bologna si dice preoccupato
della delibera della regione del Veneto – quindi incompetente per territorio – sulle competenze avanzate in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.
Vera ossessione dell’ordine bolognese che intervenne, anche nel
See and Treat toscano, nei primi anni ‘90.
Ci si preoccupa della delibera veneta anche quando si tratta di competenze certificate da molti anni, e gestite dalle professioni sanitarie. Ha avuto modo di esprimersi il Tar del Lazio (TAR del Lazio, Sezione Terza Quater, sentenza 8 marzo 2016) proprio sul
See and Treat eccependo una visione di competenza senza responsabilità. I giudici romani hanno avuto modo di rispondere confermando gli insegnamenti della cassazione penale, come anche “l'infermiere del pronto soccorso adibito ad attribuire i codici di priorità (c.d. "triage") risponde di omicidio colposo qualora il paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell'urgenza del caso” (Cassazione penale, sezione IV, 1 ottobre 2014, n. 11601)”.
Non a caso, oggi, il
See and Treat si appresta a far parte di una metodica applicata in tutta Italia. Il regionalismo differenziato, non c’entra nulla.
Cosa si sia voluto vedere di competenze avanzate nel documento della Regione del Veneto non è dato capire. Quelle indicate sono tutte competenze svolte da anni delle professioni sanitarie.
Non c’è nulla di preoccupante in quella delibera, è sufficiente leggerla. Solo una lettura superficiale e disinformata può portare a conclusioni diverse.
Quello che in realtà rende perplesso, è la qualità del Contratto di lavoro del comparto che non ha finanziato i fondi per le carriere specialistiche ed esperte, vanificando il percorso professionale che intendeva svolgere.
Quello è il vero problema. Un contratto che deve essere riformato.
Luca Benci
Giurista
06 gennaio 2020
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