Consultori. La sentenza del Tar e la paradossale richiesta di estendere l’obiezione coscienza ai farmacisti
di Luca Benci
Correttamente il Tar del Lazio ha ricordato i limiti dell’istituto dell’obiezione di coscienza presenti nella normativa vigente. Quanto alla proposta di legge presentata da Gian Luigi Gigli, gli effetti sarebbero devastanti: l’accesso al farmaco da parte dei cittadini dipenderebbe sempre dalla “scienza e coscienza” del monopolista sanitario incaricato dall’ordinamento a dispensare i farmaci al pubblico e alle strutture. L’etica del farmacista a danno dei cittadini.
29 AGO - In merito alla sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso dei medici obiettori e di alcune associazioni pro life e di cui
ha dato notizia questo giornale e i commenti del presidente del Movimento per la Vita
Gian Luigi Gigli sono necessarie alcune precisazioni. Il ricorso è nato in seguito all’emanazione, da parte della Regione Lazio delle linee guida per le attività dei Consultori familiari da parte del decreto del Commissario ad Acta del 12 maggio 2014, n. U00152 nella parte in cui esclude, nei consultori familiari, l’obiezione di coscienza ex legge 194/1978.
Il decreto commissariale esclude l’obiezione in quanto riguarda “l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria della gravidanza” con la conseguenza che il “personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG”.
Il secondo punto di cui è stato chiesto l’annullamento riguardava la contraccezione di emergenza. Nelle linee guida della Regione Lazio si legge infatti che “il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D.(Intra Uterine Devices)”.
Correttamente il Tar del Lazio – sul primo punto – ha ricordato i limiti dell’istituto dell’obiezione di coscienza presenti nella normativa vigente. Il primo comma dell’articolo 9 della legge 194/78, esenta il “personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza e non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.”
L’istituto dell’obiezione di coscienza non “copre” quindi tutte le attività del processo sanitario dell’interruzione della gravidanza, bensì solo le attività “specificamente e necessariamente” dirette all’interruzione. E’ utile ricordare, inoltre – lo sottolineano bene i giudici romani – quale è nel nostro ordinamento la finalità dell’interruzione volontaria della gravidanza: la tutela della salute della donna sia entro che oltre i novanta giorni.
Nel primo caso, infatti, l’aborto è consentito solo qualora la prosecuzione della gravidanza comporti “un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica” in relazione a una serie di circostanze. Nel secondo caso l’interruzione è consentita solo quando la “gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna” e “quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica delle donne”. Non quindi diritto di aborto, ma interruzione della gravidanza per motivi terapeutici.
Giustamente il Tar del Lazio respinge un’idea di obiezione di coscienza che possa permettere al medico di astenersi dalla visita della donna per accertarne lo stato di gravidanza, raccoglierne la volontà e rilasciare un “documento” (non un certificato!) firmato anche dalla donna. Questo per le richieste entro i primi novanta giorni.
Dopo i novanta giorni l’obiezione di coscienza assume tratti addirittura inquietanti e tali da porre seri problemi di legittimità costituzionale sia rispetto al dettato che alla giurisprudenza della Consulta. Non mi riferisco solo al problema della certificazione che, ovviamente, non può comunque rientrare nell’oggetto dell’obiezione, ma proprio anche alle manovre atte a procurare l’interruzione. Ci si chiede come sia possibile che un medico preferisca obiettare in un contesto in cui la propria paziente, quella di cui ha seguito il percorso della gravidanza fino a quel punto, sia in una condizione clinica in cui la prosecuzione della gravidanza o il parto ponga nei suoi confronti “un grave pericolo per la vita”.
Siamo ben oltre a ogni possibile bilanciamento di interessi che, come disse la Corte costituzionale nel 1975 con la sentenza che depenalizzò l’aborto, non esiste un’equivalenza tra la salute della donna e il diritto del nascituro: prevale, sempre, il diritto alla salute di chi persona è già. Prevale sempre, non potrebbe essere altrimenti, il diritto alla salute e alla vita della donna. Questo se non vogliamo retrodatare i dettami della civiltà giuridica alle norme originarie del codice penale italiano del 1930 firmate da Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III.
Il ricorso della associazione pro life però si sofferma anche sulla paradossale richiesta di obiezione di coscienza per le attività contraccettive. Non sono richieste nuove e sono state già respinte dallo stesso Tar del Lazio nel 2001 quando escluse che la commercializzazione della “pillola del giorno dopo” comportasse un aborto. Non cambia la natura contraccettiva neanche il successivo farmaco commercializzato, c.d. pillola dei cinque giorni dopo. Siamo sempre – lo confermano l’Aifa, l’Ema, l’Oms solo per citare alcune autorità nazionali e internazionali – nella contraccezione di emergenza e non nell’interruzione della gravidanza. Antiche e superate sono anche le stantie argomentazioni sulla natura abortiva della spirale o I.U.D.
La finalità di questi ricorsi non è strettamente giuridica: le questioni sono chiare da molti decenni, bensì politica. Lo stigmatizzano anche i giudici romani quando specificano che con il ricorso le parti “tentano di rimettere in discussione” un antico dibattito che ha già trovato risposta nella legge 194/78. La piaga dell’istituto dell’obiezione di coscienza – perché di piaga si tratta – ha raggiunto livelli percentuali, soprattutto in alcune aree geografiche intollerabili e incompatibili con l’organizzazione dei servizi nel silenzio colpevole del Ministero della salute che continua a sottostimare il fenomeno e le sue conseguenze.
La finalità politica è confermata anche dalla doppia veste dell’attuale presidente del Movimento per la Vita: militante dei gruppi pro life ma anche deputato della Repubblica.
Gigli ha presentato recentemente una proposta di legge per l’estensione dell’obiezione di coscienza ai farmacisti. In questo caso siamo ancora più lontani dalle “attività specificamente e necessariamente dirette” all’interruzione di gravidanza e siamo in un contesto ancora più pericoloso e illegittimo costituzionalmente. Secondo la pdl ogni “farmacista”, pubblico o privato, avrebbe diritto “adducendo motivi di coscienza” di rifiutarsi “di consegnare a chi lo chiede” “qualsiasi dispositivo, medicinale o sostanza che il professionista giudichi, in scienza e coscienza, atto a produrre effetti anche potenzialmente abortivi, ovvero che risulti prescritto a fini della sedazione terminale”.
Gian Luigi Gigli, nella sua professione di origine è un medico e non trova di meglio che rispolverare il vetusto principio dell’etica medica storica dell’agire in “scienza e coscienza”. La scienza, è sottinteso, non è quella “ufficiale” bensì quella personale del professionista. Laddove il professionista ritenga che, secondo la sua personale concezione della scienza, la pillola del giorno dopo sia abortiva avrebbe diritto a non consegnare il relativo farmaco. Ovviamente estendibile anche alla spirale.
Se la scienza è quella personale e dichiarata ancora più evanescente è il ricorso a una indefinibile, per definizione, “coscienza”. Bisogna tenere presente che l’obiezione si allargherebbe anche alle tematiche di fine vita con farmaci, che sempre con la stessa concezione premoderna della “scienza e coscienza”, vengano prescritti per una sedazione terminale (anche senza prova, basta che il farmacista la giudichi così). In questo ultimo caso sarebbe a rischio ogni terapia seria sul dolore.
Gli effetti dell’approvazione di un tale progetto di legge sarebbero devastanti: l’accesso al farmaco da parte del cittadino e della cittadina dipenderebbe sempre dalla “scienza e coscienza” del monopolista sanitario incaricato dall’ordinamento a dispensare i farmaci al pubblico e alle strutture. L’etica del farmacista a danno dei cittadini. Un risultato inaccettabile e improponibile.
Un rimedio in questo caso ci sarebbe. Provocatoriamente potremo sostenere la caduta del monopolio di distribuzione dei farmaci vista l’impossibilità di garantirne l’accesso da parte del sistema delle Farmacie e da parte dei farmacisti.
Luca Benci
Giurista
29 agosto 2016
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