Dopo le prime due parti della proposta di legge per la riforma dello stato giuridico dei professionisti della salute di cui alla legge 3/18 (parte prima, parte seconda) e conseguente istituzione della categoria speciale, la terza parte prende in esame le questioni relative alle assunzioni, ai contratti di formazione lavoro degli specializzandi e delle professioni di cui alla legge 251/00 nonché modifiche alle leggi 43/06, 251/00 e 3/18 in attuazione dell’evoluzione delle professioni presenti in tali normative.
E’, altresì previsto uno specifico articolo per affrontare la questione dell’emergenza infermieristica con misure a regime e straordinarie nonché la possibile estensione di tali norme ad altri profili in forma concordata e condivisa tra le parti.
Articolo 6 (Sulle assunzioni, i contratti di formazione lavoro e modifiche della legge 43/06, 3/18 e 251/00)
2. È vietato l’utilizzo di Agenzie o Cooperative per la copertura di professionisti e operatori della salute con lavoro interinale nelle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie; in caso di violazione di quanto sopra decade dalla nomina il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria su delibera motivata della Giunta regionale.
3. Con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Università d’intesa con le Regioni, sentite le Federazioni degli Ordini professionali di riferimento e previo confronto con i sindacati di categoria, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati:
a) una specifica forma di contratto di formazione lavoro per i medici e le altre professioni sanitarie iscritte e frequentanti il corso di specializzazione post-laurea i cui istituti normativi, previdenziali e economici sono disciplinati da un’apposita sezione contrattuale del Contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e sanitaria di cui all’articolo 4, comma 4 lettera b. della presente legge prevedendo il mantenimento dei medesimi diritti e doveri del personale a tempo indeterminato tenuto conto dello status di specializzandi;
b) un particolare rapporto di formazione lavoro per gli iscritti al terzo anno del corso di laurea per infermiere e per ostetrica nonché per le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione individuate d’intesa con le Regioni e le Federazioni degli ordini professionali di appartenenza, previo confronto con i sindacati di categoria; tale rapporto di formazione lavoro prevede la regolamentazione degli istituti normativi, previdenziali ed economici è affidata ad una specifica sezione contrattuale del Contratto collettivo nazionale di cui all’articolo 4, comma 4 lettera c. della presente legge;
c) contratti di formazione lavoro di durata triennale con i neolaureati in infermieristica e in ostetricia nonché per le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, previo confronto con i sindacati di categoria, al termine del triennio se con valutazione positiva della formazione raggiunta, i professionisti sono assunti a tempo indeterminato.
4. All’articolo 6 della legge 1° febbraio 2006 n. 43 alla lettera b) dopo professionisti coordinatori è aggiunto: “professionisti coordinatori senior in possesso della specifica laurea magistrale o specialistica” e dopo la lettera c) professionisti specialisti “professionisti specialisti senior in possesso della laurea magistrale o specialistica con indirizzo clinico o specialistico attinente di cui all’articolo 8 della presente legge”.
5.I professionisti coordinatori e specialisti senior svolgono funzioni con competenze gestionali o specialistiche o avanzate o cliniche più complesse e diverse da quelle previste dal profilo professionale di base formato e abilitato dal diploma di laurea.
6. In conseguenza del comma 5 del presente articolo gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, della professione di ostetrica, e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della professione sanitaria di fisioterapista di cui alla legge 11 gennaio 2018 n.3 articolano i loro iscritti nell’Albo sezione “A” degli esercenti la professione in possesso del diploma di laurea e nell’Albo sezione “B” degli esercenti la professione in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica; il Ministero della Salute formula entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le conseguenti modifiche ai regolamenti ordinistici.
7.All’articolo 6 della legge 10 agosto 251/00 dopo “aziende ospedaliere” aggiungere è altresì analogamente istituita la nuova qualifica di dirigente del servizio sociale professionale per il personale appartenente alla professione sociosanitaria di assistente sociale.
Articolo 7 (Misure straordinarie e a regime per affrontare l’emergenza infermieristica e di altre professioni della salute)
1. La Repubblica considera la professione infermieristica centrale e strategica per garantire il diritto alla salute individuale e collettiva in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e della legge 833/78 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine ne promuove la valorizzazione attraverso la piena integrazione ai modelli più avanzati di formazione, organizzazione del lavoro e implementazione delle competenze adottati e positivamente verificati in altri Stati europei ed extraeuropei adottando, anche, provvedimenti straordinari e limitati nel tempo al fine di superare emergenze formative ed occupazionali.
2. In attuazione di quanto previsto nel comma 1 il Ministero della Salute, con la partecipazione dei Ministeri dell’Università, del Lavoro e delle politiche sociali nonché dell’Economia e Finanze, della Conferenza delle Regioni e della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche attiva periodici tavoli di confronto con i sindacati rappresentativi delle professioni infermieristiche al fine di monitorare l’attuazione dei provvedimenti di cui ai commi seguenti e, se del caso, proporre correzioni o integrazioni degli stessi.
3. La formazione universitaria infermieristica, in attuazione del terzo comma dell’articolo 6 del dlgs 502/92 è svolta all’interno dei presidi e servizi del Servizio Sanitario Nazionale in attuazione di uno specifico protocollo stipulato con un Ateneo di riferimento e gestita da una dedicata Unità Operativa Complessa di funzione formativa universitaria infermieristica diretta da un direttore infermieristico organicamente inserita nel Servizio di assistenza infermieristica di cui all’articolo 7 della legge 251/00.
4. La formazione universitaria infermieristica è articolata in laurea in scienze infermieristiche, laurea magistrale in scienze infermieristiche, master universitari di primo e secondo livello e dottorati di ricerca. La laurea magistrale in scienze infermieristiche prevede i seguenti indirizzi specialistici:
a) gestionale;
b) educativo-formativo e di ricerca metodologica;
c) clinico-specialistico, con le seguenti aree specialistiche:
1. area delle cure primarie e della sanità pubblica;
2. area intensiva e dell'emergenza e urgenza;
3. area medica;
4. area chirurgica;
5. area neonatologica e pediatrica;
6. area della salute mentale e delle dipendenze;
7. area della salute di genere;
8. eventuali altri indirizzi stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Regioni e la FNOPI, previo confronto con i sindacati rappresentativi della professione infermieristica. I master di primo e di secondo livello sono rivolti all'acquisizione di ulteriore professionalità, in particolare riguardo al management generale delle professioni sanitarie. Il master di secondo livello è titolo preferenziale per l'accesso alla direzione di unità organizzative complesse e di unità programmatiche nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli altri enti sanitari. A tale titolo preferenziale è equiparata la docenza universitaria di ruolo nello specifico settore scientifico-disciplinare.
5.La programmazione dei fabbisogni di formazione infermieristica è progressivamente adeguata non solo a garantire il normale turn over ma anche la dimostrata carenza di infermieri all’interno dei servizi sanitari pubblici e privati a tal fine le Regioni implementano le sedi di formazione universitaria infermieristica nelle Aziende sanitarie in convenzione con gli Atenei
6.Le Regioni nella formulazione degli obiettivi strategici ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie inseriscono la realizzazione ed il potenziamento della formazione universitaria infermieristica da intendere e realizzare quale investimento e valore aggiunto e, a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale i Direttori Generali garantiscono al personale docente e ai tutor la valorizzazione economica e normativa ad iniziare dal sistema degli incarichi e alle retribuzione delle ore di insegnamento.
7.L’Unità Operativa Complessa di funzione formativa universitaria infermieristica svolge tutte le funzioni previste dalla normativa in materia di formazione; il direttore di tale struttura è anche direttore del corso di laurea infermieristica; gli Atenei incrementano l’assunzione università di professori espressione della professione infermieristica; i docenti nei corsi di formazione universitaria infermieristica dipendenti delle Aziende sanitarie hanno i medesimi diritti e doveri dei docenti dipendenti dalle Università, compresa la partecipazione agli organismi accademici.
8.Sperimentalmente per i prossimi cinque anni dall’entrata in vigore e comunque prorogabili sino al superamento dimostrato della carenza infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie gli iscritti al primo anno di corso di laurea in scienze infermieristiche con un ISEE sino a euro 70.000 ; l’esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati superati nell’anno accademico in corso almeno la metà degli esami del piano di studio.
9..Entro un anno dall’entrata in vigore dalla presente legge il Ministero dell’Università di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e la FNOPI rimodulano l’ordinamento didattico del corso di laurea in scienze infermieristiche nella parte teorica e del tirocinio al fine di coniugare la migliore formazione con il rispetto del compimento del triennio del corso, consentendo il suo prolungamento solo di fronte a motivazioni di salute o altro di reale gravità motivata; le Regioni con propri bilanci posso erogare agli studenti del corso di laurea in scienze infermieristiche confermabili annualmente in relazione al profitto verificato dello studente.
10.È attivato uno specifico contratto di formazione lavoro per gli studenti del terzo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche, regolato economicamente e normativamente in una specifica sezione contrattuale del CCNL del personale del comparto sanità; a tal fine è stipulato un CCNL integrativo entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
11.Le Aziende sanitarie attivano nel limite del 50% dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in scienze infermieristiche con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato, al fine di velocizzare le procedure concorsuali.
12.Le Regioni in attuazione dell’articolo 1 della presente legge fissano tra gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie:
13.Con decreto del Ministero della Salute da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge sono individuate le specifiche competenze avanzate di capacità prescrittiva infermieristica sulla base delle esperienze positive e consolidate degli altri Stati europei.
14. La normativa di cui ai precedenti commi si applica in analogia anche a quei profili professionali individuati dal Ministero della Salute e da quello dell’Università di concerto con le Regioni, d’intesa con le Federazioni degli Ordini professionali di appartenenza e previo confronto con i sindacati di categoria.
15. Agli esercenti le professioni infermieristiche e le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e la professione di ostetrica dipendenti dal SSN si applica la normativa sulla libera professione intramuraria prevista dall’articolo 15 e seguenti del dlgs 502/92.
16. I rinnovi contrattuali dei comparti in cui siano presenti dipendenti esercenti la professione infermieristica prevedono l’istituzione di una specifica indennità di professione infermieristica da erogare in forma progressiva in relazione al maturarsi di un’anzianità per scaglioni quinquennali finanziati in sede di approvazione della legge di bilancio statale e distinta dal finanziamento del rinnovo contrattuale, analogamente è previsto per una specifica indennità di tutela per la salute per i dipendenti appartenenti alle professioni della salute tecnico-sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione, di ostetrica e di assistente sociale.
17. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei ministri su proposta del Ministero della Salute e di quello della Funzione Pubblica, sentite le Regioni emana una specifica normativa per favorire il rientro, in qualità di dipendenti del SSN, dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti della salute laureatisi in Italia e che siano emigrati in altri Stati per svolgere la loro professione.
Saverio Proia