Tar Sicilia accoglie ricorso Ordine farmacisti di Trapani su ispezioni a farmacie e parafarmacie
I giudici hanno ritenuto “che la commissione ispettiva sia un collegio perfetto che, come tale, deve assumere le decisioni con la partecipazione di tutti i componenti normativamente previsti”.
17 DIC - Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 2297/2018, ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine dei farmacisti di Trapani per l’annullamento dei punti 5) e 7) della delibera del Direttore Generale dell’AUSL n. 9 di Trapani n. 1894 del 17.7.2008, avente a oggetto “Ispezioni ordinarie a farmacie e parafarmacie. Regolamento”.
In particolare, il punto 5) della deliberazione oggetto di gravame prevede la possibilità, per la commissione ispettiva, di operare con la maggioranza dei componenti.
I Giudici ricordano che l’attività ispettiva delle commissioni presso le farmacie rinviene le sue basi normative nell’art. 127 del R.D. n. 1265/1934 e nell’art. 18 della L.R n. 33/1994.
Orbene, il citato art 18, ai commi 6 e 7, della L.R n. 33/1994 stabilisce che le ispezioni sono svolte “da una commissione nominata dal direttore generale della unità sanitaria locale così composta: a)il responsabile del settore farmaceutico o un dirigente farmacista suo delegato; b)un dirigente farmacista di primo livello in servizio presso la unità sanitaria locale; c)un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva con funzioni di segretario; d)il presidente dell’Ordine dei farmacisti o suo delegato scelto tra i titolari o direttori di farmacia”. La commissione è integrata “dal responsabile del settore di igiene e sanità pubblica o da un dirigente medico suo delegato quando l’accesso ispettivo coinvolge interventi di vigilanza per fini igienico-sanitari.”
Alla luce della consolidata giurisprudenza, inoltre, può considerarsi “perfetto” un collegio che prevede anche componenti supplenti.
Il Collegio precisa, ancora, che la presenza del presidente dell’Ordine dei farmacisti o suo delegato è stata successivamente aggiunta per assicurare la presenza, all’interno dell’organo collegiale, di un componente a titolo di garanzia per il farmacista destinatario dell’ispezione.
Di conseguenza, constatata la non omogeneità dei titoli in forza dei quali ciascun componente fa parte della commissione, “non può predicarsi l’omogeneità dei componenti di tale organo di vigilanza”.
Pertanto, il Tar Sicilia, ritiene “che la commissione ispettiva sia un collegio perfetto che, come tale, deve assumere le decisioni con la partecipazione di tutti i componenti normativamente previsti”.
Con riferimento al punto 7) della impugnata deliberazione, i Giudici hanno ritenuto che la disposizione, nella parte in cui consente di effettuare la visita ispettiva in assenza del titolare sul presupposto della sola circostanza di aver opposto un rifiuto o di essere stato assente in una precedente occasione, si pone in contrasto con il dato normativo e con la tutela del principio del contraddittorio. Conclude il Collegio, che “la visita ispettiva si possa svolgere, nonostante l’assenza dell’interessato, solo in presenza di situazioni chiaramente delineate, quali il rifiuto di presenziare o una reiterata e ingiustificata assenza”.
17 dicembre 2018
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