Rinnovo rappresentanti sindacali. Nursind Sicilia: “Gli Lsu non potranno partecipare”
Il sindacato degli infermieri scrive alle aziende sanitarie evidenziando come il Consiglio di Stato e poi la Cassazione abbiano chiarito che i lavori socialmente utili possono essere qualificati come “rapporto di impiego”. “Anche l’Aran in sintesi ha spiegato che non essendo lavoratori con rapporto di impiego non devono essere inseriti negli elenchi del personale”. Il Nursind mette quindi in guardia dal “rischio di eventuali ricorsi”.
14 FEB - “Gli Lsu non possano essere considerati elettorato attivo e passivo e non potranno partecipare alla prossima consultazione”. È quanto sostiene il sindacato Nursind Sicilia che ha inviato la comunicazione a tutte le aziende sanitarie e alla commissione elettorale Rsu in vista delle imminenti elezioni nella pubblica amministrazione, sanità compresa.
Nella nota, il sindacato guidato da Francesco Frittitta risponde alle richieste di chiarimento sulla titolarità dei Lavoratori socialmente utili alla partecipazione attiva e passiva. E ricorda tutto l’iter legislativo e giudiziario a cominciare dalla sentenza del Consiglio di Stato numero 3664/2007 che ha sottolineato come “le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego. E ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali rientrando nel quadro dei cosiddetti ammortizzatori sociali, e riguarda un impegno lavorativo certamente precario. Non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento, presenta caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali”.
Il Nursind ricorda quindi che la Cassazione ribadì questo concetto con la sentenza n. 21155 del 13/10/2010, quando ha precisato che “in tema di lavori socialmente utili, l’art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997, nel ricomprendere in tale ambito le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, non reca un’elencazione tassativa di attività, né le previsioni della contrattazione collettiva che destinano risorse al sostegno delle iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi hanno diretta incidenza sulla ricomprensione di analoghe iniziative fra le attività inerenti ai lavori socialmente utili”.
“Anche l’Aran in sintesi ha spiegato che non essendo lavoratori con rapporto di impiego non devono essere inseriti negli elenchi del personale”, evidenzia il sindacato. Da qui la nota e l’avvertimento in merito al “rischio di eventuali ricorsi”.
14 febbraio 2018
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