Farmaci. Pubblicata in GU determina Aifa con aggiornamento delle modalità di rimborso Fondo 5%
La determina sostituisce la determina del Direttore Generale dell'AIFA n. 131 del 28 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2022, recante Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a valere sul Fondo 5%
18 GIU -
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 135 del 11/06/2024 è stata pubblicata la Determina del Direttore Amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) n° 160/2024 del 27/05/2024 recante le "Modalità delle richieste di rimborso delle spese per trattamenti sanitari a valere sul Fondo 5%”.
In particolare, la suddetta determina sostituisce la determina del Direttore Generale dell'AIFA n. 131 del 28 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2022, recante “Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a valere sul Fondo 5%”.
La determina prevede che:
1. I provvedimenti di autorizzazione all’accesso al Fondo 5% emessi a decorrere dal 1° luglio 2024 sono revocati qualora:
a) il trattamento sanitario non sia stato avviato entro tre mesi dalla data del provvedimento di
autorizzazione di accesso al Fondo 5%;
b) non sia stata presentata una richiesta di rimborso tramite il servizio online “Gestionale Fondo 5%” entro i 12 mesi successivi alla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
Le richieste di rimborso dovranno essere presentate per ciascuna determinazione di autorizzazione all’accesso al Fondo 5% in un'unica soluzione, al termine del periodo di trattamento sanitario autorizzato dalla singola determinazione e limitatamente a quanto debitamente documentato. Le richieste di rimborso che saranno presentate oltre i termini o con modalità differenti da quelle previste dal presente articolo, non saranno liquidate.
In via di prima applicazione e per le richieste di accesso al Fondo 5% presentate fino al 30 giugno 2024, le nuove condizioni per la presentazione delle richieste di rimborso di cui all’articolo 1 si applicano ai procedimenti che non siano già stati oggetto di provvedimento negativo da parte dell’Agenzia e che, in base alla nuova tempistica introdotta, risulterebbero ancora nei termini. La presente determinazione, è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18 giugno 2024
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