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Farmaci on line. Quali possono essere acquistati e come riconoscere le farmacie autorizzate: una guida per gli acquisti sul web in sicurezza


Nel 2020, anno boom dell’online a causa della pandemia, il fatturato era stato di 428 milioni di euro, (+25% rispetto all’anno precedente). Lo scorso anno un nuovo balzo in avanti con un fatturato di 673 milioni di euro (+24% rispetto all’anno precedente, che si era attestato a 544 milioni). Ma come procedere nell'acquisto on line in sicurezza evitando truffe e prodotti contraffatti? Ecco quali sono i farmaci acquistabili e l'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita.

22 FEB -

L’e-commerce dei prodotti da farmacia ha fatto un balzo in avanti arrivando a un fatturato (dati Iqvia) di 673 milioni di euro (+24% rispetto all’anno precedente, che si era attestato a 544 milioni). Nel 2020, anno boom dell’online a causa della pandemia, il fatturato era stato di 428 milioni di euro, (+25% rispetto all’anno precedente). E negli anni sono cresciute anche le farmacie e le parafarmacie autorizzate che oggi sono oltre 1.400.

Ma come procedere ad acquisti sicuri evitando il rischio di truffe e farmaci contraffatti? Ecco una guida per punti sulla vendita on line di farmaci.

Farmaci acquistabili online. In Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica. La vendita online è possibile solo per i farmaci senza obbligo di prescrizione, cosiddetti SOP, che comprendono i farmaci da banco, anche detti OTC (Over The Counter), che sono medicinali da automedicazione e che come tali vengono indicati solitamente per disturbi di lieve entità. Sono usati per un breve periodo di tempo e per essi non è necessario l’intervento del medico. Un bollino sulla loro confezione li rende facilmente riconoscibili.

Chi è autorizzato a vendere. Sono autorizzate a vendere “medicinali senza obbligo di prescrizione” on line solo le farmacie e gli esercizi commerciali parafarmacie” o “corner della salute” della Grande distribuzione organizzata (individuati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223). I distributori all’ingrosso di medicinali non possono effettuare la vendita online. La violazione del suddetto disposto si configura come vendita illecita di farmaci al di fuori dei canali autorizzati.

Chi autorizza. Ad autorizzare la vendita on line è la Regione o provincia autonoma o le altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.

Come richiedere l'autorizzazione. Le farmacie o gli esercizi commerciali devono richiedere l’autorizzazione all'autorità competente per il territorio, in cui sono stabiliti, comunicando almeno le seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
- indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia/esercizio commerciale che intende avviare l’attività deve procedere alla registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali dove viene indicato l'indirizzo del sito web, nonché, ottenere copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale (decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015) che deve essere presente in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali e deve contenere il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal Ministero.

A tal fine, il titolare deve compilare l’istanza on line alla seguente pagina.

La richiesta compilata in ogni sua parte, va inoltrata con posta elettronica certificata all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it, allegando, in formato elettronico, la copia del documento di identità del presentatore dell’istanza, nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma.

L’Ufficio competente del Ministero, fatti i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell’elenco e, tramite PEC dedicata, a consegnare alla farmacia o esercizio commerciale un’unica copia digitale, non trasferibile, del logo, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo.

È cura del venditore comporre l’immagine del logo identificativo nazionale con il collegamento ipertestuale consegnato in modo tale che chiunque clicchi sul logo stesso venga reindirizzato sul portale del Ministero.

Il logo deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale in cui si vendono i medicinali.

La consegna del logo non costituisce l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sullo stesso, che deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità individuate dalla norma.

Nello specifico non è consentito né per se né per terzi:

I soggetti autorizzati che hanno ottenuto il logo sono personalmente responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate all’112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all’autorizzazione pena la decadenza della stessa.

Al fine di non creare travisamenti in capo all’utenza sull’identità dei prodotti venduti on line, non è consentito utilizzare il logo nelle pagine impiegate prodotti diversi dai medicinali senza obbligo di prescrizione (dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.).

Il logo comune. Il logo comunitario, detto “comune”, per le farmacie online, che operano legalmente nell'Unione Europea, è un marchio commerciale registrato (TradeMark), combinato di elementi specifici di tipo grafico e verbale (“Composite Mark”), riconoscibile attraverso l’UE e che consente nel contempo l’identificazione dello Stato Membro, in cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza.

Il logo è stato scelto dalla Commissione Europea tra diversi loghi candidati proposti alle Autorità Nazionali interessate ed è stato registrato con n. 1162865 ed adottato in nome e per conto dell'Unione Europea.

Il TradeMark è stato incluso in allegato al Regolamento di esecuzione (UE) n.699/2014 della Commissione ed è stato concesso in licenza all’Italia con l’Accordo di licenza del logo (Licence Agreement Online Pharmacies logo), firmato da entrambe le Parti, UE e Italia, in data ultima 4 marzo 2015.

La creazione di questo logo per le farmacie online è stato introdotto dalla Direttiva sui medicinali falsificati (direttiva 2011/62 / UE), che modifica la Direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

L’Italia ha recepito la Direttiva 2011/62/UE con il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 17 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2014), che modifica il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, con il quale è stato attuato il codice comunitario dei medicinali ad uso umano.

Con il decreto del Direttore Generale dei Dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015 è stato predisposto del Logo Identificativo Nazionale (comma 6 dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 219/2006) che deve essere chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale dedicata alla vendita di medicinali.

Proteggere la propria salute con il logo identificativo nazionale ed il registro delle autorizzazioni: cosa fare. In generale acquistando medicinali da una farmacia o da un esercizio commerciale autorizzati e registrati, si può essere certi della massima qualità del prodotto, poiché ogni passaggio della catena di approvvigionamento è debitamente controllato. Se il venditore online, da cui si sta per effettuare l’acquisto espone il Logo Identificativo Nazionale è facile verificarne l'attendibilità: basta cliccare sul logo e si sarà rinviati al sito web del Ministero della salute dove è possibile verificare se il venditore online è registrato nell’elenco di quelli autorizzati. In caso affermativo, si può essere certi che il medicinale che si sta per acquistare proviene da una fonte legale, in quanto è autorizzata.

Caratteristiche del sito web. Oltre agli obblighi di informazione relativi a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuazione della direttiva 2000/31/CE) il sito web del venditore online di medicinali deve contenere:
- i recapiti dell'autorità competente che ha autorizzato;
- il logo identificativo nazionale rilasciato da Ministero chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale destinata alla vendita di medicinali.

Il logo contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati pubblicato sul sito web del Ministero.

Elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati. È disponibile l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web.
L’elenco è aggiornato quotidianamente.

G.R.



22 febbraio 2023
© Riproduzione riservata

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