Slittati termini di decorrenza norma per obbligo di acquisto tramite Nso per Asl e ospedali
A disporlo è il decreto ministeriale del 27 dicembre scorso, che accoglie le principali istanze presentate da Fiaso al Mef. Nello specifico, con il decreto slittano i termini di decorrenza della norma che introduce l’obbligo di emissione degli ordini esclusivamente tramite Nso da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche. IL DECRETO
15 GEN - Le principali proposte inerenti al Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (Nso) avanzate da Fiaso al Mef in occasione del webinar del 23 settembre sono state accolte. Un successo raggiunto anche grazie alla grande partecipazione a queste sessioni di formazione organizzate dalla Federazione e al forte interesse per le tematiche trattate.
A confermarlo è la pubblicazione, il 27 dicembre scorso, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che modifica il decreto ministeriale del 7 dicembre 2018 sulle modalità e i tempi per l’attuazione dell’obbligo di emissione e trasmissione dell’ordine di beni e servizi in formato elettronico da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Nello specifico, con il decreto - che riafferma quanto già anticipato dall’assemblea plenaria Mef-Regioni del 25 settembre scorso - slittano i termini di decorrenza della norma che introduce l’obbligo di emissione degli ordini esclusivamente tramite Nso da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche.
Fra le altre istanze Fiaso accolte dal Mef:
- lo scaglionamento con decorrenze differite dell’avvio dell’ordine elettronico per beni, servizi non sanitari e servizi sanitari;
- la previsione di un ulteriore differimento della clausola di impagabilità (art.3.4), onde prevenire un sovraccarico amministrativo e un ritardo nei tempi di pagamento;
- l’abilitazione della trasmissione di ordini elettronici in ambiente di produzione su base volontaria prima della decorrenza obbligatoria dei termini.
Il decreto regolamenta inoltre la possibilità per le aziende di avviare l’emissione di ordini elettronici anche prima delle decorrenze ufficiali: l’1 gennaio 2020 per l’acquisto di beni (sanitari e non) e l’1 gennaio 2021 per l’acquisto di servizi (sanitari e non). E ancora, stabilisce che l’articolo 3.4 del decreto ministeriale 7/12/2018, che introduce il criterio di impagabilità delle fatture elettroniche prive dei riferimenti dell’ordine, trova applicazione differita con decorrenza dall’1 gennaio 2021 per l’acquisto di beni (sanitari e non) e dall’1 gennaio 2022 per l’acquisto di servizi (sanitari e non).
15 gennaio 2020
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