Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il 20 ottobre scorso la proposta di legge recante “Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale”.
“Un provvedimento normativo – ha detto la relatrice del provvedimento, Pasqualina Straface, di Forza Italia – che prevede un primo intervento di carattere strutturale, finalizzato a incrementare la dotazione di risorse professionali della sanità in modo stabile e permanente nel medio-lungo periodo, e il secondo intervento di carattere contingente, rivolto ad assicurare nel breve periodo risorse professionali aggiuntive da impiegare in modo flessibile per assicurare il mantenimento dei livelli dei servizi essenziali”.
“Inoltre, la riforma – spiega ancora Straface - detta disposizioni finalizzate a garantire i livelli essenziali di assistenza nell’unità di anestesia rianimazione e nelle unità operative di pronto soccorso, prevedendo misure straordinarie finalizzate a ridurre il ricorso alle esternalizzazioni nel reperimento del personale medico”.
E ancora, “la proposta di legge si prefigge di tutelare e attuare i principi di dignità della persona umana, delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze”, ha detto ancora la relatrice che ha fatto anche presente come “lo stanziamento ha una previsione di spesa importante nei tre anni per permettere, ai medici che lo vorranno, di effettuare prestazioni aggiuntive nei reparti maggiormente in difficoltà, con la possibilità, inoltre, di impiego degli specializzandi dell’Università di Catanzaro che prestano servizio con contratto a tempo determinato”.
Nel dettaglio la legge regionale approvata prevede:
Il comma 1 consente alle aziende di concordare con i dirigenti medici e sanitari l’effettuazione di prestazione aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso, ai sensi dell’articolo 115 del CCNL area sanità 2016/2018.
Il comma 2 detta disposizioni per l’individuazione dei dirigenti medici con i quale concordare l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1, secondo un ordine di priorità ivi indicato in ordine decrescente.
Il comma 3 detta analoghe disposizioni per le prestazioni aggiuntive da rendere presso le unità di anestesia e rianimazione.
Il comma 4 contiene la determinazione della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1.
Il comma 5 dispone circa la possibile effettuazione di prestazioni aggiuntive presso le unità operative di pronto soccorso da parte dei medici in formazione specialistica assunti dalle aziende ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Nel caso di cui al comma 5, la tariffa oraria da corrispondere è individuata nel comma 6 nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il comma 7 contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni normative vigenti in materia di prestazioni aggiuntive.
Il comma 8, al fine di garantire l’applicazione degli istituti contrattuali, in maniera uniforme nell’itero territorio regionale, dispone a carico del competente Dipartimento la tempestiva adozione delle linee guida di indirizzo di cui all’articolo 6 del CCNL. Ai medesimi fini sono assegnati specifici obiettivi ai vertici delle aziende ed enti, soggetti a valutazione annuale.
La legge prevede una spesa complessiva di quasi 30 milioni di euro così suddivisi: 3 milioni e 315mila euro per il 2022, 16 milioni e 880mila euro per il 2023 e di 9milioni e 203mila euro che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dalle normative vigenti.