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Liste d’attesa. Consulta: “Se c’è intesa con i sindacati possibile incrementare fondo di perequazione attingendo dai fondi per libera professione”


I giudici hanno giudicato legittima una legge della Regione Puglia con cui si dava la facoltà ai direttori generali, qualora il fondo per la riduzione delle liste d’attesa non fosse sufficiente ad attivare intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione. LA SENTENZA

29 LUG - “Nel caso in cui il fondo previsto dall’articolo 2 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) non risulti sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di attesa, il direttore generale attiva intese sindacali finalizzate a incrementare detto fondo, attingendo alle quote già accantonate per i fondi perequativi alimentati dalla libera professione”. È quanto prevede la legge della Regione Puglia 13/19 che secondo la Consulta non viola la Costituzione.
 
Il Governo aveva impugnato la legge perché “la normativa statale, pertanto, vincolerebbe al fondo destinato alla riduzione dei tempi di attesa una ben definita quota e non quella destinata dalla contrattazione collettiva al fondo di perequazione”.
 
Ma non sono dello stesso parere i giudici per cui “le norme impugnate, in altri termini, si limitano a consentire la destinazione di parte delle somme del fondo per la perequazione alla riduzione dei tempi d’attesa, qualora le risorse previste dal fondo a ciò specificatamente deputato non risultino sufficienti. Il che, tuttavia, lascia inalterato ogni aspetto riservato alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, nella disciplina della quota tariffaria per la costituzione del fondo perequativo. L’obiettivo per i direttori generali, inoltre, dovrà realizzarsi attraverso il ricorso a intese sindacali, con previsione che anche per tale aspetto è conforme alle norme statali, che lasciano comunque uno spazio per la contrattazione integrativa nella disciplina di entrambi i fondi.
Ne consegue che la disposizione regionale impugnata non comporta l’invasione di tale spazio, la qual cosa esclude la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile”.
 
 

29 luglio 2020
© Riproduzione riservata

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