Vaccinazione HPV obbligatoria in Puglia per andare a scuola e all’università. Garante Privacy apre istruttoria
Approvata in Consiglio regionale, la legge (che stabilisce anche misure per prevenire le bronchioliti nei bimbi) prevede che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione nella fascia 11-25 anni sia subordinata alla presentazione del certificato di vaccinazione anti Hpv o anche solo l'avvenuto colloquio informativo sui benefici. Contro le bronchioliti prevista la somministrazione degli anticorpi monoclonali umani nei neonati.
29 MAG - Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una richiesta di informazioni alla Regione Puglia sul progetto di legge che introduce l’obbligo per gli studenti di scuole medie, superiori ed università, di presentare una certificazione di avvenuta o mancata vaccinazione al Papilloma virus (HPV) per potersi iscrivere ai relativi corsi di istruzione.
Le legge, proposta con consigliere Fabiano Amati, è stata approvata all’unanimità il 21 maggio scorso dal Consiglio Regionale e interessa sia "Misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV)” che misure per “la prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale nel neonato (VRS - bronchiolite)”. In particolare, si prevede, al fine di “rendere capillare il dovere di informazione a carico delle autorità sanitarie e scolastiche sull’utilità della vaccinazione anti papilloma virus umano, così da debellare le infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose, nell’esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione quanto più libera e affidabile”, che l’iscrizione ai percorsi d’istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, sia “subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilità genitoriale oppure, dei soggetti interessati che hanno raggiunto la maggiore età, alla presentazione di documentazione, già in possesso degli interessati, in grado di certificare l’avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure un certificato rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la somministrazione, l’avvio del programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino”.
Il testo normativo prevede, però, che l’attestazione rilasciata dai centri vaccinali possa anche “limitarsi, su formale richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al mero riferimento sull’avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici della vaccinazione”.
Nella richiesta di informazioni il Garante ricorda, tuttavia, che “il Regolamento europeo sancisce un generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni” e che, “sulla base della normativa di settore, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione può essere richiesta dal personale scolastico esclusivamente nei casi di vaccinazioni obbligatorie”.
“Tenuto conto della particolare delicatezza dell’iniziativa, che vede coinvolti anche gli studenti minorenni”, il Garante ha dunque invitato la Regione a far pervenire, entro 30 giorni, ogni elemento di informazione utile alla valutazione del caso.
In materia di prevenzione delle malattie causate dal Virus respiratorio sinciziale (VRS) nei bambini, invece, la legge stabilisce che “è autorizzata la somministrazione degli anticorpi monoclonali umani approvati dalle autorità regolatorie” e che tale somministrazione avvenga “in ambito ospedaliero, prima delle dimissioni dal reparto di maternità, per tutti i bambini nati nel periodo epidemico ottobre-marzo” o “a cura dei servizi territoriali, possibilmente nel mese di ottobre e comunque prima della conclusione del periodo epidemico, per i bambini nati nel periodo aprile-settembre”.
29 maggio 2024
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