Nuovo contratto. I medici ospedalieri: “Prima la chiusura dell’accordo stralcio 2016-2018”
I sindacati dei dirigenti medici sottolineano che se non ci sarà la definizione e la chiusura dell’accordo stralcio Contratto collettivo provinciale di Lavoro (CCPL) 2016-2018, relativo al contratto 2006, non ci potrà essere alcun tavolo di confronto per il nuovo contratto CCPL 2019-2021.
18 LUG - Si sta aprendo proprio in questi giorni il tavolo delle trattative per rinnovo dei contratti del CCPL (Contratto collettivo provinciale di Lavoro) 2019-2021, comparto sanità - area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss), compresi i dirigenti delle professioni sanitarie, che è ancora fermo dal 2006 se non fosse per alcuni accordi stralcio. Il primo incontro fra APRaN e sindacati del comparto sanità è previsto per oggi.
L’intersindacale dell’area dirigenziale del comparto sanità (costituita da Aaroi Emac, Anaao Assomed, Anpo Ascoti, Fials medici, Federazione Cimo‐Fesmed, Federazione Fassid‐ Fvm) hanno inviato le loro proposte ad APRaN attraverso una nota, scrivendo nero su bianco quello che dovrebbe essere il percorso per arrivare alla chiusura del CCPL 2016-2018 e la riapertura del nuovo 2019-2021.
“Abbiamo chiesto ripetutamente che venisse inserito – anticipano le OO.SS.– fin dal primo ordine del giorno del primo incontro con APRaN, ciò che serve, innanzi tutto, per la chiusura del CCPL 2016-2018 riproponendo, peraltro, quanto già comunicato nella nota a verbale dell’incontro in APRaN del 28 marzo scorso, ovvero la definizione della parte economica dell’accordo stralcio 2016-2018 con riferimento al CCNL di pari periodo, che è, ancora oggi, condizione necessaria per poter dare inizio alle trattative per il rinnovo del contratto provinciale 2019-2021”.
Ergo, prima di iniziare a discutere il nuovo contratto CCPL 2019-2021, le OO.SS. desiderano definire la parte economica dello scorso contratto CCPL 2016-2018, altrimenti: “Non avrebbe alcun senso discutere un nuovo contratto, senza avere concluso tutto il precedente, scaduto ormai dal 2006. Abbiamo inoltre già avuto esperienza di cosa vuole dire siglare un contratto provinciale prima di quello nazionale. La sigla dello stralcio del CCPL in dicembre 2016 quando il CCNL veniva siglato solo nel 2019 ci ha fatto perdere alcuni adeguamenti che dobbiamo necessariamente recuperare ora”.
Pertanto anche se la convocazione APRaN di oggi è finalizzata all’apertura della discussione per il nuovo contratto provinciale 2019-2021, le OO.SS. chiedono che sia definita in primis la chiusura del CCPL 2016-2018 attraverso i seguenti punti che, seppure non esaustivi, rappresenteranno il primo passo per riconoscere che almeno sulle voci generali non vi siano macroscopiche, e di minore vantaggio, differenze rispetto al contratto nazionale: Di seguito la proposta unitaria:
Stipendio tabellare• Definizione dell’adeguamento a quanto complessivamente previsto dal CCNL 2016-2018 del trattamento tabellare/stipendio base ed applicazione di quanto stabilito nell’accordo stralcio del 29/12/2016 art.7
Indennità• Adeguamento dell’indennità di esclusività previsto all’art.89 CCNL 2016-2018 e a seguire fino al 31.12.2020;
• Da rivalutare l’indennità sanitaria provinciale, quale riconoscimento delle specificità del contesto socio-economico del Trentino e quale presupposto all’implementazione delle azioni finalizzate ad una maggiore attrattività del SSP vs SSN;
• Da definire il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico in coerenza ed uniformità a quanto previsto dal CCNL 2016-2018, art.99;
• L’adeguamento dell’indennità di specificità medico-veterinaria a quanto previsto dal CCNL 2016-2018, art.90 bis;
• Adeguamento dell’indennità di lavoro notturno/festivo a quanto previsto dal CCNL 2016-2018, art.26 com.5;
• Il riconoscimento dell’indennità di specificità sanitaria ai dirigenti sanitari (biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi) – (vedi art.6 CCPL 2016-2018 Provincia Autonoma di Bolzano) – per iniziare un progressivo percorso di omogeneizzazione economica e normo-giuridica dei contratti collettivi dei dirigenti provenienti dalla ex Area III e ex Area IV, confluiti nell’Area unica della dirigenza sanitaria;
• Adeguamento dell’indennità di polizia giudiziaria in coerenza ed uniformità a quanto previsto dal CCNL 2016-2018, art.100.
Adeguamenti normativi• Modifica del testo dell’art. 48 del vigente CCPL dd. 15.09.2006 (le modifiche sono inserite in grassetto nel testo):
Art. 48 - Assenze retribuite: (le modifiche sono inserite in grassetto nel testo)
Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: […]
− particolari gravi motivi personali e familiari documentati (ivi compresa la documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, così come previsto dall’art. 4, comma 1, della L. n.53/2000), compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno. […]
• inserimento, nel testo del vigente CCPL dd. 15.09.2006, dell’art. 48 bis: “Art. 48 bis - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”.
“Su quanto richiesto - concludono Aaroi Emac, Anaao Assomed, Anpo Ascoti, Fials medici, Federazione Cimo‐Fesmed, Federazione Fassid‐ Fvm – non potranno soprassedere e nemmeno ignorare che, prima di iniziare una nuova e doverosa discussione sull’apertura di un tavolo per il nuovo contratto CCLN 2019-2021 ci dovrà essere prima la chiusura dell’accordo stralcio 2016-2018”.
Endrius Salvalaggio
18 luglio 2022
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