Esiste in una larga parte Paese una grande confusione su cosa sia nella pratica il
welfare, quello particolarmente dedicato all'assistenza delle persone - quel primario segmento assistenziale che precede l'intervento più prettamente sanitario, nel senso di generare prevenzione, e in quello che deve succederle, nel senso di intervenire a riabilitazione avvenuta ovvero impossibile - nonché su come e dove lo stesso debba rintracciare le risorse per essere assicurato agli individui.
Tante le chiacchiere, poche le certezze, errati i metodi
Su di esso si discute tanto, spesso in modo generico e confuso, confondendo di frequente che cosa realmente sia, cosa debba erogare e a chi spetta cosa, ma soprattutto chi debba rendersi finanziariamente garante della sua costante esigibilità universale.
La causa della confusione generatasi è dettata, a valle, dalla mancata inclusione, a sistema, dell’assistenza sociale con quella sanitaria. Si è elaborata infatti - ad eccezione di quanto da tempo realizzato in alcune delle solite regioni più avanzate in tal senso - una programmazione della salute distinta da essa piuttosto che essere opportunamente riassunta e sviluppata in una sola e unitaria, tanto da generare una progettualità unica, indistinta e inclusiva dell'assistenza sociale.
In proposito, sono state davvero poche le Regioni a perfezionare programmazioni integrate, di tipo sociosanitario. Tante sono state, invece, elaborate distintamente, una per la sanità e l'altra per l'assistenza sociale, fino ad arrivare addirittura, in talune regioni, a trascurare del tutto quella riguardante quest'ultima, di frequente ridotta ai minimi termini erogativi.
La responsabilità grave del legislatore costituzionale
L’errore di sottovalutarla deriva prioritariamente da un handicap culturale che ha supposto di soddisfare le esigenze assistenziali - altrove tenute nella debita considerazione di dovere assicurare prestazioni specifiche ai bisognosi per patologia ovvero per povertà - mediante la previdenza non contributiva. Quel welfare previdenziale erogativo di pensioni di invalidità e di assegni di accompagnamento produttivi però della ricorrente incongruenza di intervenire in favore di un destinatario di fatto spesso non coincidente con il beneficiario finale del benefit economico.
Una ipotesi errata dell'originario regolatore della materia, invero molto datata, che supponeva - tra l'altro - di potere soddisfare, con erogazioni periodiche di denaro peraltro al di sotto del limite necessario alla sopravvivenza, esigenze di esasperato e cronico bisogno vitale causato da malattie invalidanti e/o da indigenza.
Un errore marchiano che andrebbe risolto attraverso una riforma strutturale che rendesse onore alla formazione di un welfare assistenziale, vero e proprio, inclusivo di tutte le soluzioni da proporre in favore della società civile più debole, tra le quali la trasformazione degli attuali benefici economici derivanti dall'anzidetta previdenza non contributiva in voucher da «spendere» nel sistema della salute integrata, al lordo della rete degli accreditati/contrattualizzati privati, ovvero per garantirsi un ottimale e palese sevizio di badantato.
A tutto questo stato di confusione erogativa ha, di certo, contribuito la grave incuranza del legislatore costituzionale del 2001 a non includere la materia delle politiche sociali tra le competenze esclusive dello Stato, così come prevedeva invece l'ipotesi di revisione bocciata nel referendum del 4 dicembre 2016, ovvero quantomeno prevederla nella legislazione concorrente. Ridotto com'è oggi alla potestà residuale regionale, l'ambito dell'assistenza sociale è stato consegnato alle Regioni con la conseguenza che quelle più incapaci godono oggi del peggiore welfare assistenziale.
Il Sud messo alle corde. La Calabria, la solita ultima
L'affollato sud del Paese, ove risiedono 15 milioni di abitanti, solo il 10% di quanto destinato al welfare non previdenziale viene attribuito al sistema socio-assistenziale con conseguenze da allarme rosso. Ciò in quanto, in presenza del progressivo abbandono delle famiglie da parte dei giovani e con l'assenza quasi totale del contributo del servizio sanitario sul segmento della popolazione interessata, vi è la preoccupante abitudine di istituzionalizzare l'anziano, anche quando sarebbe invece sufficiente renderlo destinatario, ma soprattutto beneficiario, di un minimo di assistenza domiciliare. Ma si sa, alle sue latitudini non si legifera e quando lo si fa si legifera male,
Al riguardo, la peggiore, ovviamente la Calabria, rimasta al solito al palo con una legge (la n. 23/2003) malfatta, pedissequamente scopiazzata dalla legge statale 328/2000 e, in quanto tale, intempestiva e superata. Ciò in quanto la legge 328/2000 era divenuta all'epoca della legiferazione regionale quantomeno ininfluente, quanto a principi fondamentali, per non essere più la materia individuata - a decorrere dal 2001 - tra quelle sottoposte alla legislazione concorrente e, dunque, non soggetta alla legislazione regionale di dettaglio bensì rimessa alla sua competenza esclusiva.
Dunque, la Calabria rimasta ultima, quanto a regole, ad organizzazione e risorse destinate alla collettività bisognosa di intervento socio-assistenziale, utilizzando ivi la vergognosa somma di 22 euro ad abitante a fronte di una media nazionale di 116, con tante strutture - alcune delle quali di ottimo spessore erogativo - messe sul lastrico da una quota sociale della tariffa non corrisposta da anni.
Ettore Jorio
Università della Calabria