Dalla pubblicazione dell’ottava relazione parlamentare, resa consultabile ad aprile scorso, relativa all’andamento del collocamento dei disabili e riguardante il 2014 e il 2015 è stato registrato un incremento, anche se contenuto, di assunzioni di disabili nel mondo del lavoro pubblico e privato. Nei due anni presi in esame si è notato, infatti, un incremento superiore al 10 per cento, su un totale oltre le 700.000 unità, destinato per l’anno in corso a crescere in considerazione dell’obbligo entrato in vigore dal primo gennaio 2018. Se prima di questa data per fare scattare l’obbligo di assunzione di un disabile incluso nelle liste delle categorie protette occorreva che l’azienda con almeno 15 lavoratori ne assumesse un altro, ora sarà sufficiente il requisito numerico dei 15 dipendenti.
Tutto ciò richiama l’attenzione delle istituzioni e dei datori di lavoro su una attenta e puntuale osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta proprio ai lavoratori diversamente abili. Le persone con disabilità dovrebbero godere di un trattamento equo sul lavoro e quindi anche in materia di salute e sicurezza. La salute e la sicurezza non devono diventare una scusa per non assumere o per continuare a non assumere persone disabili.
Inoltre, un luogo di lavoro che è accessibile e sicuro per i disabili è a maggior ragione più sicuro e più accessibile per tutti i dipendenti, clienti e visitatori. Le persone con disabilità sono coperte tanto dalla legislazione europea contro la discriminazione quanto da quella concernente la salute e la sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è chiamato ad effettuare anche per queste persone le valutazioni dei rischi e di introdurre le adeguate misure di prevenzione. Le priorità consistono nell’eliminare i rischi alla fonte e nell’adeguare il lavoro ai lavoratori. Oltre a queste condizioni legali applicabili a tutti i rischi e a tutti i lavoratori, i datori di lavoro devono: proteggere i gruppi a rischio particolarmente esposti agli specifici pericoli che li riguardano; organizzare il luogo di lavoro “tenendo conto, se necessario, di eventuali lavoratori portatori di handicap.”
Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati oppure occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap; mettere a disposizione attrezzature di lavoro adatte al lavoro da svolgere e che possano essere utilizzate dai lavoratori senza pericolo per la loro sicurezza e la loro salute. Bisogna tenere pienamente conto dei principi ergonomici quando si applicano i requisiti minimi di sicurezza e di salute. Una valutazione del rischio implica un esame attento di quello che, sul lavoro, potrebbe causare ferite alle persone, per giudicare se le precauzioni adottate in tal senso sono sufficienti oppure è possibile fare di più. Lo scopo è di garantire che nessuno si ferisca o si ammali. Una valutazione del rischio implica altresì l’identificazione dei pericoli presenti e quindi la valutazione della loro estensione, tenendo conto delle precauzioni esistenti. I risultati aiutano a scegliere le misure di prevenzione più appropriate.
Questa azione deve comprendere: l’ambiente di lavoro, ad esempio la disposizione dei locali l’illuminazione, il riscaldamento, l’accesso, le uscite; l’organizzazione del lavoro, ad esempio come è organizzato il lavoro e gli scadenzari; i rischi fisici, quali le sostanze pericolose; ad esempio i lavoratori affetti da asma possono essere maggiormente sensibili ai prodotti chimici utilizzati sul lavoro; rischi psicosociali quali lo stress o le violenze morali; ad esempio, la disabilità potrebbe essere una scusa per esercitare molestie morali; esigenze di informazione e di formazione, ad esempio fornire informazioni e formazione sulla sicurezza nei diversi ambienti; partecipazione dei dipendenti e dei rappresentanti dei lavoratori, compresa la loro consultazione circa i rischi e le misure di prevenzione. Le valutazioni generali del rischio, o generiche, potrebbero anche avere la necessità di tener conto delle differenze che intercorrono tra i singoli lavoratori.
È importante non assumere che tutti i lavoratori siano uguali né fare ipotesi sulla salute e la sicurezza associate ad una particolare disabilità.
Ad esempio: identificare i gruppi di lavoratori che potrebbero essere esposti ad un rischio maggiore; ed effettuare una valutazione specifica dei rischi cui possono incorrere, tenendo conto tanto della natura quanto della portata della disabilità e dell’ambiente di lavoro; quando si pianifica il lavoro, tenere presenti le capacità delle persone: i lavoratori disabili sono spesso dotati di capacità speciali, che non dovrebbero essere perse a causa delle condizioni di lavoro scarsamente adattate; nel corso del processo di valutazione del rischio, consultare gli individui interessati; quando è necessario, non esitare a ricorrere alla consulenza che può essere fornita da servizi e autorità di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), professionisti della sanità, professionisti della sicurezza ed ergonomisti, servizi di collocamento di disabili oppure organizzazioni di disabili.
Il principio guida della prevenzione, infine, è di adattare il lavoro al lavoratore e non viceversa. Le misure di prevenzione possono comprendere: modifiche del lavoro, ore lavorative, attrezzature, istruzioni, ambiente, procedure ecc., tecnologia assistita e formazione. Il datore di lavoro dovrebbe discutere le misure con le persone disabili, in quanto l’individuo è normalmente la migliore persona atta ad identificare quanto gli è necessario.
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro
Università Telematica Internazionale Uninettuno - Roma