Il comma 1 dell'art. 47-bis del recente d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (“Semplificazione in materia di sanità digitale”) ha sancito la preminenza della gestione elettronica rispetto a quella tradizionale per quanto concerne le pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, nei limiti di sostenibilità anche finanziaria per gli enti sanitari pubblici e privati interessati. Ha inoltre consentito, a partire dal 1° gennaio 2013, la conservazione anche soltanto digitale delle cartelle cliniche. Si tratta quindi di una vera e propria rivoluzione che ha indotto
l’Istituto Italiano di Privacy, in collaborazione con Federsanità Anci, a elaborare un manuale su principi, caratteristiche e normative da applicare all’erogazione di servizi sanitari attraverso le tecnologie del Cloud Computing.
La pubblicazione si apre con un focus sulle ragioni di opportunità connesse a una gestione elettronica: disponibilità di tutte le informazioni sanitarie con un click e in ogni momento; accessibilità alle informazioni sanitarie da qualsiasi terminale abilitato; completezza informativa; standardizzazione dei formati; abbattimento dei costi di archiviazione (storage) e dei volumi; possibilità di verifica degli accessi alle informazioni sanitarie; automatizzazione dei sistemi di prenotazione delle visite e ritiro dei referti, con abbattimento dei costi e risparmio di tempo per il cittadino; semplificazione del workflow documentale in ambito clinico e amministrativo.
Un ulteriore fattore di risparmio è dato dall'adozione di tecnologie cloud, in quanto esse abbattono i costi fissi per l'acquisizione di strumenti informatici (hardware e software), come anche i costi di manutenzione e di aggiornamento, permettendo di convogliare la spesa soltanto sull'ottenimento del servizio desiderato e di farlo in maniera flessibile e solo quando ce n'è bisogno, in base alle reali esigenze di approvvigionamento. Le risorse economiche liberate possono quindi essere meglio indirizzate in direzioni diverse.
Il vademecum è strutturato in tre macrosezioni:
-una prima parte con cenni alle caratteristiche essenziali nella scelta di un servizio cloud in ambito sanitario
-una seconda parte che indichi sinteticamente le norme da osservare in materia di protezione
dei dati personali nella gestione e implementazione di servizi sanitari
-una terza parte dedicata specificamente a una serie di servizi di ampia applicazione e sviluppo nel contesto della sanità elettronica.
Particolare attenzione è rivolta alla distinzione tra Cartella clinica elettronica e Fascicolo sanitario elettronico. La prima viene definita come “Insieme di documenti che registrano un complesso eterogeneo di informazioni sanitarie, anagrafiche, sociali, aventi lo scopo di rilevare il percorso diagnostico-terapeutico di un paziente al fine di predisporre gli opportuni interventi sanitari e di poter effettuare indagini statistiche, scientifiche e medico-legali. È uno strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente”.
Una definizione da cui traspare non soltanto finalità di cura, ma anche di ricerca scientifica e statistica. Emerge inoltre la tendenza a non limitare la cartella clinica alla raccolta soltanto delle informazioni relative ad un singolo episodio clinico, dal momento del ricovero a quello della dimissione, con individuazione esatta del paziente, indicazione del motivo del ricovero, accertamenti diagnostici e specialistici, referti, terapie, ma a raccogliere, in senso più ampio, il complesso delle informazioni sanitarie disponibili in una struttura riferite anche a più episodi clinici di un determinato paziente, tendenza quest'ultima favorita dal ricorso alle tecnologie informatiche.
Il Fascicolo sanitario elettronico è invece definito come “l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito”. Si tratta di una definizione normativa di cui all'art. 12, comma 1 del d.l. 18 ottobre 2012 , n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. La stessa definizione era già presente nelle Linee guida 2010 sul FSE emanate dal Ministero della salute (cfr. pag. 6). Il FSE è pensato come uno strumento commisurato all'intera vita del paziente e ad alimentazione continua nel tempo. Le finalità del FSE sono di tre tipi: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Interessante infine notare che le Linee guida ministeriali del 2010 suggeriscono di prevedere nell’ambito del FSE il cosiddetto “taccuino personale del cittadino”, ossia “una sezione riservata al cittadino per offrirgli la possibilità di inserire dati ed informazioni personali (es. dati relativi al nucleo familiare, dati sull’attività sportiva, ecc.), file di documenti sanitari (es. referti di esami effettuati in strutture non convenzionate, referti archiviati in casa), un diario degli eventi rilevanti (visite, esami diagnostici, misure dei parametri di monitoraggio), promemoria per i controlli medici periodici. Questo consente di arricchire il FSE con ulteriori informazioni al fine di completare la descrizione dello stato di salute, ma tali informazioni e/o documenti risulteranno non certificate”. Un software dedicato al funzionamento del FSE dovrebbe perciò tenere in considerazione tali elementi ed essere strutturato in modo adeguato alla loro gestione, prevedendo anche uno spazio eventuale dedicato al “taccuino personale del cittadino” e gestendo i livelli di accesso a ciascuna parte del FSE.