Studi e Analisi
La spesa sanitaria è sempre costituzionalmente necessaria
di Fernanda Fraioli“Devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale” diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket”.
Tanto perché in un contesto di risorse scarse, a fronte delle sempre più pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica introdotte anche da vincoli eurounitari, devono essere con priorità ridotte le spese che sono state definite indistinte dalle quali si differenzia, per gli ovvi motivi indicati, quella per la salute.
Ciò è quanto, con testuale espressione, ha statuito la Corte costituzionale lo scorso 6 dicembre in occasione di una pronuncia emessa a seguito di ricorso presentato dalla Regione Campania avverso il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Diverse sono le questioni dichiarate non fondate afferenti alla legittimità delle misure previste dal legislatore per il concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica con la legge di bilancio per il 2024 nelle more di una nuova governance economica europea, ma tutte unitarie nel non far gravare questo contributo sulle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute.
Riconosce la stessa Corte che l’espressione contenuta nell’articolato normativo con riferimento all’ipotesi in cui le Regioni a statuto ordinario non definiscano il riparto del contributo complessivamente previsto a loro carico, è fortemente innovativa rispetto alle precedenti manovre di contenimento della spesa regionale ed evidenzia la volontà di non far gravare il contributo alla finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario sulla spesa corrente relativa a questi due ambiti.
Infatti, alle spese destinate a fornire prestazioni inerenti ai diritti e alle politiche sociali e alla famiglia, nonché alla tutela della salute, viene riconosciuta una preferenza qualitativa, idonea a distinguerle da quelle rilevanti ai fini del riparto del contributo.
D’altronde, l’espressione ad esso riferita della legge “è effettuato […], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato”, è decisamente indicativa.
Afferma, altresì, la Corte che questa norma si pone in linea con la posizione già assunta in merito in occasione di una prassi legislativa troppo incline ad effettuare pesanti “tagli lineari” anche sulla sanità ove ebbe ad introdurre la nozione di “spesa costituzionalmente necessaria”, funzionale a evidenziare che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il diritto per eccellenza che, per essere stato costituzionalmente previsto, deve essere adeguatamente tutelato in tutte le sue forme a cominciare dalla destinazione delle risorse, o meglio, dalla difesa di eventuali tagli che ad esse si dovessero presentare come necessari.
La pronuncia di illegittimità costituzionale ha, poi riguardato parzialmente anche la norma nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle Regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute.
Tanto perché, nemmeno nel caso in cui la Regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per l’effetto, come si è visto, delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere.
D’altronde è principio ampiamente e graniticamente affermato dalla Corte che a condizionare la doverosa erogazione debba essere la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio non già il suo equilibrio.
Principio dal quale, poi, scaturisce che diritti come questi tra i quali si annovera a pieno titolo quello alla salute, coinvolgendo esigenze primarie della persona umana, non possono essere sacrificati fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità.
Infine ancora, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella parte della norma che non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del “Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare”, sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tanto perché, con l’esclusione di qualsiasi coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo, si violerebbero gli artt. 117, co. 3, 118 e 119 Cost. nonché il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., ledendo le attribuzioni regionali nella materia di competenza legislativa concorrente “tutela della salute”.
La dichiarata illegittimità costituzionale di tale parte di norma trova il suo fondamento in altra precedente specifica pronuncia della Corte che ha scrutinato analoga questione dal medesimo oggetto del finanziamento della diagnostica molecolare, mediante uno stanziamento di spesa nello stato di previsione del Ministero della salute da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori.
Esattamente come in quell’occasione, la Corte ha ritenuto che le previsioni impugnate afferiscano alla materia di competenza legislativa concorrente “tutela della salute” e che solo attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può dunque svilupparsi, “in una prospettiva generativa”, verso la migliore tutela del diritto alla salute.
Da qui la parziale illegittimità anche di tale norma.
La sentenza, quindi, ha sollecitato il legislatore, al fine di scongiurare l’adozione di “tagli al buio”, ad acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto e a non trascurare, per garantire maggiore effettività al principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui l’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
È appena il caso di ricordare che la Conferenza, così istituita nell'ambito della Conferenza unificata, come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, comprende i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo e trasmette le proprie determinazioni alle Camere.
La legge ne disciplina il funzionamento e la composizione, secondo principi e criteri direttivi prefissati che vanno dalla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto; alla proposizione di criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza di cui verifica l'applicazione; alla verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard, passando per l’istituzione di una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte