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QS Edizioni - sabato 17 agosto 2024

Studi e Analisi

Proposta di riforma delle professioni della salute (parte seconda)

di Saverio Proia
immagine 10 gennaio - In questa seconda parte descrivo le parti riguardanti la istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute, della riforma della contrattazione e della partecipazione. Ritengo che sia quanto mai chiaro che con questa proposta di legge si libera l’insieme del personale non solo dirigenziale ma anche dei livelli dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo dipendente del Ssn dall’essere compreso nella medesima contrattazione del personale dei ruoli sanitario e sociosanitario

Nel precedente articolo avevo iniziato a delineare la prima parte di una proposta di legge di riforma globale o per rimanere nel settore olistica del personale del SSN in modifica e in integrazione delle vigenti normative e alla libera disposizione di chi intenda e voglia farsene carico in parte o nel complesso.

Di seguito descrivo le parti riguardanti la istituzione della categoria speciale dei professionisti della salute, della riforma della contrattazione e della partecipazione.

Ritengo che sia quanto mai chiaro che con questa proposta di legge si libera l’insieme del personale non solo dirigenziale ma anche dei livelli dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo dipendente del SSN dall’essere compreso nella medesima contrattazione del personale dei ruoli sanitario e sociosanitario, destinandolo ad altro comparto quale, ad esempio, quello delle Autonomie locali e delle Regioni, identico senso di liberazione, sono sicuro, che sarebbe vissuto dai professionisti della salute.

PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE DI CUI ALLA LEGGE 3/18 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE (parte seconda)

ARTICOLO 4 (Istituzione della categoria speciale delle professioni e dei profili professionali della salute di cui alla legge 3/18)
1. È istituita la categoria speciale del personale del Servizio Sanitario Nazionale dipendente appartenente alle professioni e ai profili professionali previsti dalla legge 3/18 alla quale si applica la contrattazione collettiva nazionale nelle modalità descritte nei commi seguenti.

2. La contrattazione nazionale della categoria speciale prevista dal comma precedente del personale dipendente e del personale a convenzione con il SSN, si svolge presso il Ministero della Salute attraverso una delegazione di parte pubblica composta dal ministro pro tempore o un suo delegato, da rappresentanti del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale, della Funzione Pubblica e della Conferenza delle Regioni; a tal fine il Ministero della Salute istituisce una specifica struttura dirigenziale per la gestione delle procedure e delle fasi contrattuali avvalendosi anche di personale in comando o in mobilità da ARAN e da SISAC.

3. È istituito “L’accordo quadro di filiera unitario ed unificante del personale a qualsiasi titolo operante nei servizi e presidi a gestione diretta del SSN o con lo stesso accreditati” propedeutico ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del SSN e delle strutture private accreditate finalizzato:
a) ad omogeneizzare gli istituti contrattuali normativi ed economici del personale nel pubblico e nel privato accreditato, favorendo la maggiore unificazione possibile dell’attuale molteplicità dei contratti in quest’ultimo settore;
b) a promuovere la partecipazione vincolante delle rappresentanze sindacali nelle fasi di elaborazione del Patto della Salute tra Stato e Regioni nella programmazione, nell’elaborazione delle scelte programmatiche, nel loro monitoraggio, verifica e rimodulazione al fine di garantire ai professionisti produttori di salute il loro il protagonismo positivo nella concertazione, comprensione e condivisione delle politiche per la salute per far sì che la contrattazione sia uno strumento attuativo delle scelte programmatorie in sanità;

4. il contratto collettivo nazionale della categoria speciale di cui al comma 1. del presente articolo è articolato in:
a) una parte comune finalizzata a definire la vincolante partecipazione sindacale nel percorso di cui all’articolo precedente lettera b.;
b) area della dirigenza dei professionisti della salute;
c) area dei professionisti e dei profili professionali della salute.

5. L’ipotesi di accordo raggiunta tra le parti è portata alla contemporanea approvazione della parte pubblica e della parte sindacale, raggiunta la quale è sottoscritta tra le parti e resa immediatamente vigente.

6. Il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è di norma di lavoro dipendente eccetto le singole opzioni di chi opta per rimanere a rapporto convenzionale e le specifiche realtà individuate dalle Aziende sanitarie locali su criteri decisi dalle Regioni, sentiti i sindacati medici rappresentativi della categoria; il requisito per accedere all’incarico di medico di medicina generale è il possesso della specifica specializzazione universitaria di cui al seguente articolo…., a far data dall’anno seguente la conclusione del primo corso di specializzazione universitaria, fermo restando la validità del corso di formazione regionale per l’accesso all’incarico di medicina generale per un ulteriore tempo individuato dal Ministero della Salute, di concerto con le Regioni, sentita la FNOMCeO, previo confronto con i sindacati medici rappresentativi della categoria.

ARTICOLO 5 (Regolamentazione e promozione della partecipazione dei professionisti della salute)
1. In attuazione dei principi di cui al primo articolo della presente legge la Repubblica garantisce alle rappresentanze ordinistiche e sindacali delle professioni della salute il diritto al confronto preliminare all’emanazione del Patto per la Salute tra Stato e Regioni e dei conseguenti atti programmatori e analogo confronto è previsto in ogni Regione e Provincia autonoma propedeutico all’approvazione del Piano sanitario o sociosanitario regionale; analogo confronto è garantito in caso di emanazione di provvedimenti riguardante il personale della presente legge..

2. In attuazione di quanto previsto nel comma precedente, le rappresentanze ordinistiche e sindacali, quali soggetti che contribuiscono all’elaborazione del Patto per la Salute, sono abilitate a richiedere annualmente il monitoraggio e la verifica della programmazione sanitaria e sociosanitaria e a proporre correzioni in corso d’opera.

3. La Repubblica in attuazione ai principi della presente legge ritiene necessario, per lo sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale e la sua capacità di erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione efficaci ed efficienti, lo sviluppo di una reale ed incisiva democratizzazione dell’attività professionale e dell’organizzazione del lavoro all’interno delle Aziende sanitarie riformando il potere monocratico del Direttore Generale, attraverso forme di partecipazione reali in grado di incidere, proporre, verificare e se del caso correggere le scelte di programmazione e le conseguenti azioni di loro concretizzazione sia nelle fasi della contrattazione collettiva aziendale tra parte pubblica e parte sindacale che nella promozione di un nuovo e positivo protagonismo di chi opera in prima linea e nelle retrovie dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, affinché le scelte di politica della salute aziendale sia comprese e condivise come proprie da ogni professionista della salute.

2. In attuazione della normativa di cui al precedente comma il Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, sentiti gli Ordini nazionali delle professioni di cui alla legge 3/18 e previo confronto con i sindacati rappresentativi della categorie interessate è delegato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto ministeriale che detti i criteri e i contenuti per riformare, potenziandone ruolo e funzioni, il Consiglio Sanitario Aziendale, i Consigli di Dipartimento e di Distretto con la caratteristica di essere elettivi e rappresentativi di tutte le professionalità presenti garantendo loro poteri reali nelle procedure di programmazione, monitoraggio e verifica delle scelte aziendali, dipartimentali e distrettuali in materia di attuazione del diritto alla salute, fermo restando il diritto ed il dovere del singolo professionista della salute di esprimere contrarietà e critica in caso di direttiva che si ritenga errata deontologicamente, legalmente o pericolosa per la persona in cura, assicurando il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente.

3. Al fine di assicurare lo sviluppo di questo nuovo clima di lavoro democratico e partecipativo aziendale è garantita ai professionisti ed operatori eletti negli organismi di cui al comma precedente la non punibilità nelle dichiarazioni e negli atti esercitati in virtù del loro mandato elettivo, allorché esprimono il loro pensiero critico e di dissenso.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 contiene anche criteri e indicazioni per potenziare il governo aziendale con la istituzione di un “consiglio di indirizzo” plurale rappresentativo degli enti locali e delle forze sociali, con poteri non solo consultivi ma di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio, verifica e rimodulazione delle scelte di politica della salute.

Saverio Proia

10 gennaio 2024
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