Studi e Analisi
Si apre un anno decisivo per la programmazione sanitaria regionale
di Ettore JorioNella logica oramai preminente - ove persino nelle gare di appalto si predilige una maggiore cura della fase progettuale delle opere pubbliche, che si rafforzerà verosimilmente con il nuovo Codice dei contratti - assume un rilievo indiscutibile la maggiore attenzione alle fasi preliminari di programmazione e di progettazione di tutto il fare istituzionale. Questa sarà una grande occasione per decisori pubblici e dirigenza nel loro dovere di fornire prova dei risultati conseguiti e, in difetto, di essere considerati responsabili dell’inadempimento, sia di tipo politico che burocratico.
L’onere programmatorio
In una tale logica, attesa l’esigenza che si ha di prevedere il tutto nella programmazione economica, da rappresentare nel bilancio di previsione garante della corretta pianificazione, anche finanziaria, e del rispetto dei principi contabili, assumeranno una notevole importanza sia il progetto di fattibilità, sia tecnica che economica, che la progettazione esecutiva. Un percorso doveroso anche per dare contezza pubblica delle previsioni, di costo e di qualità budgettati, da confrontare peraltro con le rendicontazioni che l’UE pretenderà ai fini del percorso PNRR, sia intermedie che finale.
PNRR e DM77
Il tutto a garanzia della trasparente determinazione della spesa, dei tempi di realizzazione, della qualità del manufatto e della sua corrispondenza alle norme di tutela di sicurezza ed alla certezza erogativa, del soddisfacimento infine del fabbisogno epidemiologico collettivo, cui per esempio saranno destinate le case e gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali di cui al DM77.
Un valore e un tempo di realizzazione che, se più prossimo della scadenza massima fissata per l’agosto 2026, dovranno nel tempo contribuire alla verosimile corretta determinazione del fabbisogno, soprattutto, di personale, ma anche degli allestimenti tecnologici. Entrambi occorrenti per dare vita erogativa concreta e non già teorica alle anzidette strutture nel processo di assicurare i Lea di assistenza territoriale, sconosciuta quasi ovunque al grado di alta qualità che invece merita.
Regionalismo asimmetrico
Dunque, un gran lavoro in tal senso da parte di Regioni ed enti dei rispettivi Servizi sanitari regionali nella compilazione dei format contenuti nel dossier diramato dal ministro Caderoli - messo a punto dall’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con il contributo del Nucleo PNRR Stato-Regioni del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie - dedicato alla “Ricognizione della normativa e delle funzioni statali nella materie di cui all’articolo 116, terzo comma, Cost.”.
Un gran lavoro ricognitivo dovrà essere speso soprattutto alla scheda n. 8 afferente alla “Tutela della salute”, in quanto materia probabilmente pretesa da molte Regioni nella loro competenza legislativa esclusiva. Un lavoro propedeutico e fondamentale, quello di effettuare i compiti richiesti evidenziati nel dossier, per mettere a punto quella che sarà la legge ordinaria dello Stato di disciplina del regionalismo asimmetrico.
Pertanto, l’anno in corso sarà decisivo al riguardo. Ciò perché offre l’occasione di cambiare regole in tema di legislazione, non più di solo dettaglio ma estesa ai principi fondamentali, mettendo così le Regioni in condizione di disciplinare, insieme e coordinatamente, la salute e l’assistenza sociale praticate nei loro territori. Rivitalizzando così quell’assistenza alla persona debole trascinata dappertutto nel baratro con la competenza esclusiva residuale regionale ereditata dalla revisione costituzionale del 2001, tra l’altro senza strumenti economici adeguati per un cambiamento, risolvibili con i costi e fabbisogni standard perequati al 100%.
Non solo. Quest’anno potrà dare modo alle Regioni avvedute – che si spera lo diventino tutte - di stravolgere i loro connotati infrastrutturali delle loro organizzazioni della salute e, con questo, assicurare una condizione erogativa accettabile.
Adempimenti dell’anno in corso
Condizione perché tutto ciò avvenga, è la pretesa che quanto sancito nella legge di bilancio per il 2023, ai commi 791-802, venga puntualmente ed esaustivamente adempiuto dalle Regioni che dovranno:
1) essere capaci oggi della ragionata compilazione dei format ricognitivi anzidetti, da perfezionare con un massivo contributo dei sindaci;
2) agire con responsabilità nella scelta, se attratte dal farlo, delle materie sulle quali hanno contezza di intervenire con una legislazione di qualità e con una accorta regolamentazione della spesa. In proposito, sono da bandire quelle scelte all’ingrosso effettuate da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2017/2018, brutti esempi di grossolana pretensione, tanto da arrivare a rivendicare (la Lombardia) la disciplina dei porti senza essere bagnati dal mare.
Le Regioni saranno, pertanto, tenute in questo periodo ad impegnarsi alacremente, prioritariamente su cosa e come fare per la tutela della salute integrata. Alcune Regioni, più di altre, si sono preparate all’evento, per esempio la Lombardia con un assessore alla sanità di peso, il Veneto con una organizzazione collaudata sul piano legislativo.
Ettore Jorio
Università della Calabria