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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Studi e Analisi

Sul Pnrr Governo dia segnali di attenzione per il Ssn

di Tiziana Frittelli
immagine 27 febbraio - L’articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure Pnrr e dei soggetti attuatori” in realtà è rivolto solo agli Enti locali. Al Ssn per affrontare la grande sfida del Pnnr, servono strumenti straordinari anche sul versante delle risorse umane e delle competenze professionali coinvolte. Il Governo deve dare un segnale importante di attenzione per il Ssn

Nessuno può avere dubbi sul fatto che il nostro Paese non avrebbe potuto affrontare la pandemia con efficacia e tempestività, senza gli strumenti apportati da una legislazione di emergenza, che ci ha consentito di derogare temporaneamente, tra l’altro, ai criteri di accreditamento per creare i doppi percorsi all’interno delle strutture sanitarie, al regime ordinario dell’evidenza pubblica per contratti di fornitura, servizi e lavori sopra e sotto soglia, alle norme in materia di reclutamento del personale, che ci hanno consentito di reclutare rapidamente le unità necessarie ad affrontare una realtà sconosciuta, fino a prevedere un provvisorio regime speciale di responsabilità erariale teso a incentivare comportamenti proattivi da parte dei dipendenti pubblici.

Oggi il Ssn si trova ad affrontare la grande sfida del Pnnr, alla quale è agganciata la riforma della sanità territoriale, la Missione 6, che vale oltre 15 mld, che va attuata entro il 2026, con milestones intermedie a far data dal 2024. Per affrontare questa sfida, sono, in particolare, necessari profili professionali e tecnici sul versante lavori, ICT e ingegneria clinica che, entro tempistiche inderogabili, stabilite dai Contratti istituzionali di sviluppo tra Regioni e Governo, devono, con la massima tempestività, mettere a terra progetti di elevata complessità tecnica, in un contesto, peraltro, divenuto fortemente critico sotto il profilo economico, poiché i forti rincari indotti dalla crisi energetica rischiano di far saltare tutti i quadri economici già presentati. Se si vuole avere garanzia del risultato, servono strumenti straordinari anche sul versante delle risorse umane e delle competenze professionali coinvolte.

Con questo proposito il Governo, evidentemente e giustamente preoccupato della realizzazione della più grande sfida di questo Paese in questo frangente storico, ha emanato il Decreto legge 24 febbraio 2023 n 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnnr (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, che contiene corposi interventi per assicurare attuazione al Pnnr.

L’articolo 8 è rubricato “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori, ma in realtà è rivolto solo agli Enti locali. Le misure straordinarie previste per le risorse umane sono di estremo rilievo.

1) Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Pnnr e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, è elevata al 50 per cento la percentuale di contratti dirigenziali a termine (equivalenti ai contratti 15 septies del D.lgs n. 502/1992 e smi), limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnnr. Questa deroga è particolarmente importante, perché consente di acquisire specifiche professionalità, difficili da reperire con concorsi a tempo indeterminato, riservati a skills che hanno i requisiti di base, ma non quel target ulteriore necessario per affrontare situazione complesse come quelle richieste dal PNRR. Nel mondo sanitario il ricorso a contratti ex art 15 septies D.lgs n. 502/1992 e smi per dirigenza tecnica, professionale ed amministrativa è stata fortemente limitata e soffre di quote estremamente basse, che, attualmente, non consentono una immissione speciale di professionisti da impegnare nei progetti del Pnnr.

2) Il D.L. n. 13 del 2023 prevede, per gli enti locali, che, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del Pnnr e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano determinati requisiti possono incrementare, oltre i vigenti limiti normativi, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Le politiche contrattuali dell’ultimo decennio, in considerazione delle scarse risorse messe a disposizione della contrattazione collettiva, hanno di fatto minimizzato la retribuzione di risultato, privando le amministrazioni di uno strumento di governo del personale, che sarebbe particolarmente utile in questo momento, per affrontare una sfida complessa ed epocale.

3) Per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del Pnnr, l’incentivo per funzioni tecniche, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga ai vigenti limiti normativi. Questo strumento, per disposizione normativa, è sempre stato precluso alla dirigenza, ma ora sarebbe importante poterne usufruire.

Ma perché, ancora una volta, il Ssn rimane fuori?

  • La Pandemia non si sarebbe mai potuta affrontare senza l’acquisizione straordinaria in area sanitaria di professionalità tecniche e amministrative, che, tuttavia, in base alla normativa sopra richiamata, risultano, allo stato, escluse da qualunque processo di stabilizzazione.
  • La remunerazione delle Direzioni strategiche del Ssn è la più bassa di tutto il comparto pubblico, ferma al 2001, elemento importante non tanto e non solo sotto il profilo economico, ma per la inadeguata considerazione che, nonostante le enormi responsabilità giornaliere (si pensi solo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro), viene attribuita a chi dovrà mettere a terra la grande sfida del Pnnr.
  • Le misure di favore, in termini di incentivazione e valorizzazione professionale, per i profili tecnici coinvolti dalla realizzazione del Pnnr sono state previste solo per i dipendenti degli Enti locali non contemplando in via diretta il settore sanitario.
  • Il Pnnr non copre tutti gli interventi strutturali e di innovazione tecnologica del sistema. È improcrastinabile anche un ammodernamento normativo delle più risalenti procedure di assegnazione ed utilizzo dei fondi ex art. 20 della legge 67 del 1988, che, diversamente dalle procedure regolate dalla recente normativa sul Pnnr oggetto di specifico e deciso snellimento, sono lunghe, farraginose e non adeguate alla necessità di completare quegli interventi che, comunque, si affiancano agli interventi del Pnnr. Per l’accesso e la regolamentazione della utilizzazione dei fondi in conto capitale, che non incidono sul bilancio di esercizio, occorre ridimensionare tale asimmetria normativa in tema di disciplina procedurale, anche al fine di non compromettere la stessa efficacia dei nuovi interventi strutturali inseriti nel Pnnr.

Chiediamo al Governo un segnale importante di attenzione per il Ssn, per metterlo in grado di affrontare al meglio la grande sfida che ci aspetta.

Tiziana Frittelli
Presidente di Federsanità

27 febbraio 2023
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