Studi e Analisi
Aziende ospedaliere universitarie “fuori norma” e pareri ministeriali fuori misura
di Ettore JorioNemmeno il tempo di finire di scrivere l’articolo apparso sul tema su questo quotidiano lo scorso 16 gennaio. Ed ecco una richiesta di parere e una tempestiva redazione dello stesso, funzionale a proporre una soluzione al caso che tale non è sotto il profilo del diritto (parere allegato).
La lettura del parere espresso dal Capo dell’Ufficio del Ministero della Salute in data 16 gennaio (prot. 285), relativamente al percorso di fusione per incorporazione nella Azienda Ospedaliera Mater Domini dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, incorporanda, suscita una qualche meraviglia. Non fosse altro per la pregiata firma che lo stesso reca, riferibile al Magistrato incaricato di renderlo sul piano istituzionale.
Determina infatti stupore la costruzione logico-giuridica cui il medesimo parere affonda le sue radici. Ciò perché lo fa facendo proprie, pedissequamente e di tutta fretta, affermazioni fattualmente infondate recate dalla rispettiva istanza che ha fornito contenuti di documenti pubblici non corrispondenti al vero. Al riguardo, sarebbe stato sufficiente leggere il Decreto del Presidente della Giunta regionale calabrese n- 170/1995 per svelare l’arcano.
L’esegeta ministeriale ha quindi acquisito come scontata l’esistenza di un provvedimento regionale (DPGR 170) di costituzione di una sedicente A.O.U. denominata Mater Domini. Così non è, e non è mai stato! L’allegato DPGR 170, avente ad oggetto la “Costituzione Aziende Ospedaliere della Regione Calabria Legge Regionale n° 26 del 12.11.1994”, nel dispositivo decreta «Con decorrenza 1 febbraio 1995 sono costituite (unitamente ad altre tre AO di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria) …………….. d) Azienda Ospedaliera “Mater Domini” di Catanzaro».
Quindi, l’A.O. Mater Domini non trova allo stato alcuna attribuzione né istitutiva e né costitutiva della qualità di AOU, che è cosa del tutto diversa dalla mera Azienda Ospedaliera, tale rimane ancora quella catanzarese. Per divenire tale avrebbe dovuto perfezionare, ad opera della Regione, la procedura prevista dal d.lgs. 517/1999, nella sua fase di transitorietà dei primi quattro anni ovvero oggi in via ordinaria, pena il rimanere ancorato al suo status di mera Azienda ospedaliera.
Invero, non vi è provvedimento regionale, amministrativo e legislativo, che l’abbia mai qualificata come tale, tanto da essere riportata reiteratamente nelle leggi della Regione Calabria come Azienda Ospedaliera e non già Universitaria (cfr. allegato stralcio L.R. n11/2004).
Da qui, l’errata conclusione cui il parere è pervenuto per assoluta erroneità del presupposto, dimostrativo così di essere stato redatto in aperta violazione di legge.
Un assunto, questo, palesemente rinvenibile nella giurisprudenza formatasi e consolidatasi sul tema specifico. Il TAR Campania – sez. di Napoli (sentenza n. 4425/2012, che qui si allega), occupandosi di un caso perfettamente analogo, ha ritenuto imprescindibile il coinvolgimento dello Stato e, quindi, del MIUR, prima, e della Sanità, dopo, nel valutare l’opportunità di costituire Aziende Ospedaliere Universitarie, esclusivamente attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Al riguardo, ha sancito l’ineludibilità di assolvere ad una disciplina costitutiva-trasformativa, intesa a trasformare una AO in una AOU, da completarsi su più step, coinvolgenti la Regione istante, l’Università aderente e lo Stato, quale istituzione competente a definire la procedura con l’adozione di un Dpcm.
Il tutto con la conseguenza di ritenere illegittimi gli atti, se diversamente assunti. Una illegittimità causata dalla chiara incompletezza determinata dall’assenza della partecipazione dello Stato, chiamato - come per legge – a concludere il procedimento costitutivo.
Conseguentemente, ogni grave omissione procedurale, prima fra tutte quella di non consegnare allo Stato la definizione del percorso con un Dpcm, costituisce grave inadempienza, tanto da ritenere inesistente, sotto il profilo giuridico, qualsivoglia atto assunto in difformità.
Pervenire a conclusioni diverse - in assenza peraltro, nel caso di specie, di un provvedimento regionale che quantomeno costituisse come Azienda Ospedaliera Universitaria l’attuale Mater Domini, (diversamente da come lasciato far supporre al redattore del parere) - genererebbe pesanti ricadute sociali, se seguito dai provvedimenti commissariali dallo stesso auspicati.
Concludendo, il tenore del parere rilasciato non è ancora condividibile nelle sue considerazioni finali. Legittima il Commissario ad acta ad intervenire in autotutela, così come la legge gli consente di fare liberamente ricorrendone i presupposti di diritto e di merito, per modificare e/o rettificare le soluzioni al caso rappresentate (male!) nel Programma Operativo Regionale (punto. 10.1). Nel particolare, per espungere tutti i riferimenti riguardanti “due Dpcm e autorizzazione del MUR”, ritenendoli necessari solo “in caso di istituzione di nuove aziende ospedaliere universitarie, senza considerare che la Mater Domini sarebbe tale, in quanto documentalmente Azienda Ospedaliera da sempre (cfr. allegato stralcio della legge regionale n. 11/2004), ma con la necessità di poterlo diventare sotto la denominazione “Renato Dulbecco”. Ciò a seguito del perfezionamento della programmata fusione per incorporazione dell’altra A.O. catanzarese.
Impedire l’esercizio della tesi prospettata di ricorrere al Dpcm costitutivo, prescritto dall’art. 8 del D.lgs. 517/99, avrebbe dovuto consigliare l’individuazione di percorso alternativo che, tuttavia, non è dato affatto dedurre dal parere ministeriale reso, atteso che siffatto strumento è classificato come atto funzionale a consigliare l’assunzione illuminata di provvedimenti della PA attiva destinataria del medesimo necessari per conseguire il risultato programmato.
Proprio per questa non trascurabile finalità, con quali atti commissariali perfezionare l’evento programmato della fusione per incorporazione con destinazione AOU “Renato Dulbecco”?
Ettore Jorio