“Considerato che, a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell’ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi”.
È quanto scrive il Tar Lazio in un’ordinanza in cui ha accolto il ricorso di alcuni medici contro la nota AIFA del 9 dicembre 2020 recante “principi di gestione dei casi covid19 nel setting domiciliare” nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-covid, prevede unicamente una “vigilante attesa” e “somministrazione di fans e paracetamolo“, e nella parte in cui “pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid”.
Il Tar ha poi fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.07.2021.