È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 23 giugno 2011 la determinazione Aifa sulle procedure di payback per l’anno 2011.
L'elenco dei prodotti per i quali le aziende possono avvalersi del pay-back, con la quantificazione dei relativi importi, è già stata pubblicata sul sito dell’Agenzia. Le aziende farmaceutiche tempo fino al 27 giugno 2011 per inviare la dichiarazione di accettazione e poi, entro l'11 luglio, dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi relativi alla prima rata del pay-back 2011, calcolato sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2010. Gli importi relativi alla seconda e terza rata disponibili sul sistema della trasparenza, devono essere versati rispettivamente entro il 5 settembre e il 7 ottobre 2011.
Le aziende che non intendono avvalersi del pay-back per tutte o alcune specialità, ma che attualmente godono della sospensione della riduzione del 5% del prezzo come previsto dalla determinazione Aifa del del 27 settembre 2006, sono comunque tenute al pagamento degli importi relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2011.
Ecco la nota dell’Aifa sulla metodologia per il calcolo del pay-back 5% nell’anno 2011.
Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, che proroga al 31 dicembre 2011 i termini del D.L. 30 dicembre 2009 n.194 convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010, relativi alla sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006
Procedura
• Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back per l'anno 2010, ai sensi della Determinazione AI FA del 7 aprile 2010 (G.U. n.89 del 17 aprile 2010), e che hanno ottenuto/mantenuto la proroga della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006 (Determinazione AIFA del 9 giugno 2010 — G.U. n.136 del 14 giugno 2010);
• Relativamente a questo insieme di specialità medicinali sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2010.
• La riduzione di prezzo del 5% è stata calcolata nel seguente modo:
- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo al pubblico vigente e il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (EF) e al netto dell'IVA;
- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il prezzo ex factory vigente ed il prezzo ex factory ridotto del 5%, al netto dell'IVA;
- per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche — farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%;
• Le differenze di prezzo per ciascuna specialità medicinale così calcolate sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2010 successivamente riportato all'anno, ottenendo così l'importo totale di pay-back per ciascuna specialità medicinali, in ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica.
• Laddove l'azienda farmaceutica decida di non aderire al pay-back 2011, per una parte o per l'intero elenco dei propri prodotti per i quali è fornita l'opzione di scelta, l'ALFA rende noto l'importo di pay-back che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2011 durante il quale ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalità di calcolo su descritte, essendo tuttavia riferito al periodo compreso tra il 1 gennaio 2011 ed il 30 giugno 2011.
Si sottolinea che il comma 1 dell'arti della determinazione ALFA del 27 settembre 2006 disponeva la riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci. Successivamente, la Finanziaria 2007 (L. n. 296 del 27 dicembre 2006), al comma 796 lettera g) dell'arti , disponeva la possibilità per le aziende di sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico precedentemente introdotto, previo anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Pertanto, il valore del pay-back è sempre determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a carico del SSN, ovvero indipendentemente dall'eventuale presenza di concomitanti sconti obbligatori a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche.