“A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'AIFA, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali”.
Recita così il comma 9 dell’articolo 11 della legge 122 del 30 luglio 2010 che ora ha trovato applicazione con la delibera approvata ieri sera dal Cda dell’Aifa.
Il testo della delibera non è ancora noto ma secondo quanto riferito stamattina dal
Sole 24 ore i risparmi ottenibili sarebbero addirittura superiori a quelli previsti dalla manovra economica di luglio.
Il quotidiano parla infatti di oltre 830 milioni annui con effetti per 625 milioni di euro già nel 2011. I farmaci equivalenti colpiti dal provvedimento sarebbero 4.188 con tagli al prezzo che potranno arrivare fino al 40%, escludendo i farmaci con prezzi fino a 2 euro.