Una sentenza che farà discutere quella del Tar Lazio che, accogliendo il ricorso della Glaxo Smith Kline, ha di fatto “bocciato” il metodo sin qui usato dall’Aifa per il calcolo delle quote di ripiano degli sfondamenti della spesa farmaceutica ospedaliera
In particolare il Tar si è soffermato sulla “legittimità costituzionale nonché quella comunitaria del sistema di contenimento della spesa pubblica farmaceutica ospedaliera basato sull'assegnazione di un budget alla singola azienda farmaceutica e nella fissazione per legge di un tetto alla suddetta spesa” e sulle “modalità applicative con cui è stata data attuazione a tale sistema di contenimento della spesa pubblica farmaceutica ospedaliera”.
Sotto la lente il metodo con cui l’Aifa quantifica la quota di spesa farmaceutica diretta e per conto da sottrarre al computo della spesa ospedaliera “per calcolare l'importo della spesa farmaceutica ospedaliera sulla base del quale dovevano essere poi individuati i singoli budget e doveva essere calcolato l'eventuale sfondamento del tetto di spesa”.
Secondo Il Tar, infatti, “per quanto concerne la distribuzione diretta e per conto c'è un dato aggregato a livello nazionale, formato sulla base dei dati prodotti dalle singole regioni e un dato aggregato a livello di singola Regione elaborato sulla base dei dati delle singole strutture pubbliche”.
“Ora è chiaro – scrive il Tar - che la mera indicazione da parte dell'AIFA del solo dato complessivo nazionale non consente in alcun modo alle aziende farmaceutiche destinatarie del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica a livello ospedaliero di verificare l'esattezza complessiva del suddetto dato aggregato; nemmeno può ritenersi sufficiente a tal fine la conoscenza dei dati aggregati delle singole regioni in quanto è il risultato dei dati delle singole strutture sanitarie pubbliche ivi ubicate”.
“In sostanza – sottolinea la sentenza - le esigenze di tutela delle aziende farmaceutiche destinatarie dei provvedimenti di ripiano possono ritenersi adeguatamente salvaguardate solamente consentendo a queste ultime di prendere visione dei dati della singola struttura sanitaria al fine di compararlo con l'unico dato in possesso della singola azienda, che è quello relativo alla fornitura dello specifico medicinale a ciascuna struttura”.
Anche per quanto riguarda il computo di altre componenti della spesa ospedaliera, sempre ai fini della determinazione delle quote di ripiano il Tar ha espresso tutte le sue perplessità sulla metodologia dell’Aifa accogliendo i ricorsi di GSK e annullando i relativi provvedimenti di ripiano della spesa ospedaliera 2013.
Ripercussioni anche per le farmacie? "In apparenza il caso non riveste alcuna importanza per le farmacie (gli sfondamenti dell’ospedaliera, di norma, vengono coperti “fifty-fifty” da Regioni e aziende produttrici), invece - scrive
Federfarma - è vero il contrario perché nelle 20 pagine del dispositivo i giudici bocciano le procedure con cui l’Aifa stima la spesa della diretta/dpc (che serve a quantificare per sottrazione l'ammontare dell'ospedaliera e l'eventuale sfondamento)".
E secondo il sindacato dei titolari di farmacia, "le considerazioni del Tar sul ricorso potrebbero rivelarsi interessanti per le farmacie. Quest’autunno, infatti, scrive Federfarma aveva impugnato davanti al Tar le procedure di ripiano dell’Aifa, in questo caso inerenti la spesa farmaceutica territoriale. I titolari, in particolare, dovrebbero ripianare l’eventuale sfondamento in quota parte, al netto della diretta. Nel suo ricorso, tuttavia, Federfarma accusa di scarsa chiarezza le modalità con cui l’Agenzia del farmaco aveva stimato la spesa del doppio canale. Sul procedimento si è ancora in attesa della prima udienza davanti ai giudici".