Sconti sui farmaci a pagamento da ‘liberalizzare’ anche con iniziative come tessere fedeltà, cash back, riduzioni per fasce o tipologie di clienti. E' quanto propone l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha
deliberato la consueta segnalazione al Governo per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. “Sarebbe necessario rendere esplicito che gli sconti su tutti i farmaci e sulle preparazioni magistrali distribuiti da farmacie, parafarmacie e dagli esercizi autorizzati alla vendita possono essere applicati liberamente, anche in modo diversificato (ossia consentendo fidelizzazioni, premialità, sconti per categorie di pazienti)”. A tal proposito “si propone di modificare il Decreto Cresci-Italia aggiungendo dopo le parole ‘dandone adeguata informazione alla clientela’ la seguente precisazione: ‘Gli sconti possono essere applicati liberamente, consentendo anche fidelizzazioni, premialità e sconti per categorie di pazienti’”.
Il legislatore, ricorda l'Antitrust, ha stabilito che “le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela”, includendovi così anche i farmaci di fascia A acquistabili a fronte di prescrizione medica purché pagati dal consumatore. Detta norma non ha soltanto ampliato le categorie di farmaci scontabili, portando a termine il processo di liberalizzazione avviato nel 2006 con il c.d Decreto Bersani e ampliato con c.d. il Decreto Salva Italia nel 2011, ma ha anche eliminato il precedente obbligo di praticare gli sconti “a tutti gli acquirenti” e ha sostituito il vincolo alla chiarezza e leggibilità degli sconti con il più generico requisito di fornire un’“adeguata informazione alla clientela”. Infatti, con la previsione di cui all’articolo 11, comma 8, del D.L. n. 1/2012, il legislatore ha inteso ridisciplinare il regime giuridico degli sconti sui farmaci, ponendo come unico limite quello di darne “adeguata informazione alla clientela”, senza, dunque, riproporre le due previgenti condizioni dell’esposizione dello sconto “in modo leggibile e chiaro al consumatore” e dell’applicazione dello stesso “a tutti gli acquirenti”. Una diversa interpretazione comporterebbe una limitazione all’obiettivo di apertura del mercato e di liberalizzazione delle politiche di prezzi, impedendo sconti e modalità di definizione delle politiche commerciali a favore del consumatore (quale tessere fedeltà/cash back/sconti per fasce o tipologie di clienti). Peraltro, tale obiettivo di liberalizzazione delle politiche di prezzo se, da un lato, è rilevante in una prospettiva concorrenziale, dall’altro, non è in contrasto con la tutela della salute in quanto permane il ruolo del medico che, in caso di farmaci soggetti a prescrizione, garantisce il controllo sull’uso e consumo corretto del prodotto. In questa prospettiva, al fine di fugare ogni dubbio sulla questione interpretativa in rilievo - evidenzia l'Autorità - sarebbe necessario rendere esplicito che gli sconti su tutti i farmaci e sulle preparazioni magistrali distribuiti da farmacie, parafarmacie e dagli esercizi autorizzati alla vendita possono essere applicati liberamente, anche in modo diversificato (ossia consentendo fidelizzazioni, premialità, sconti per categorie di pazienti).
L’Antitrust segnala anche alcune osservazioni sul tema delle
Parafarmacie e servizi di prenotazione visite e ritiro referti: l'Autorità, si ricorda, nell’esercizio dei propri poteri di segnalazione, già in due occasioni ha rilevato che “escludere alle parafarmacie la possibilità - riconosciuta alle farmacie - di offrire servizi (quali il servizio CUP o il servizio ritiro del referto) idonei ad ampliare la gamma dei servizi offerti e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza. L’esclusione delle parafarmacie dall’esercizio di tali attività rappresenta, infatti, un comportamento idoneo a determinare per queste ultime un ingiustificato svantaggio concorrenziale rispetto alle farmacie. Tale esclusione è idonea ad avere ricadute negative anche sui consumatori i quali vengono privati di un potenziale ulteriore canale di accesso ai suddetti servizi. A tale proposito, si rileva come in più occasioni l’Autorità abbia sottolineato la rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione di prodotti farmaceutici”. La discriminazione tra farmacie e parafarmacie non trova giustificazione nel vigente quadro normativo, secondo l'Antitrust. Al contrario, il legislatore ha promosso le parafarmacie per favorire la libertà di scelta del consumatore e mercati più concorrenziali. Ecco perché l’Autorità auspica un intervento di carattere legislativo al fine di
orientare in senso pro-concorrenziale la disciplina nazionale e regionale sui servizi di prenotazione di visite mediche specialistiche tramite CUP e servizi connessi, ampliandone l’affidamento anche alle parafarmacie.