Scienza e Farmaci
Farmaci. Aifa pubblica il documento con le indicazioni per le situazioni di irreperibilità
Sul sito dell’AIFA è stato pubblicato il libretto “NON SI TROVA” contenente alcune chiare indicazioni per i pazienti e per i professionisti sotto forma di risposta agli interrogativi che sorgono in caso di irreperibilità di un farmaco.
Il documento, elaborato nell’ambito nel Tavolo Tecnico sulle indisponibilità - che vede la partecipazione delle principali sigle rappresentative di tutta la filiera del farmaco ed al quale prende parte anche la Federazione - ribadendo la differenza tra il fenomeno della carenza e quello dell’indisponibilità riepiloga in modo chiaro e schematico le azioni da intraprendere per gestire correttamente le due diverse situazioni.
Quando il farmaco è carente – ossia irreperibile sull’intero mercato nazionale a causa di difficoltà produttive dichiarate dall’azienda – il farmacista può trovare una possibile indicazione su cosa fare per sopperire alla mancanza del farmaco nell’Elenco dei farmaci carenti pubblicato sul sito dell’Agenzia.
Se il farmaco non è presente nell’elenco dei farmaci carenti di Aifa, invece, il problema della sua mancanza in farmacia potrebbe essere legato ad una discontinuità locale nella distribuzione (indisponibilità). In questo caso il farmacista potrà segnalare la mancanza alle Regioni e Province Autonome (che a loro volta effettueranno le verifiche necessarie a valutare la disponibilità o meno del prodotto), e provvedere nel frattempo a ordinare il farmaco direttamente all’azienda che lo commercializza, attraverso le procedure di legge a tutela del paziente.
Infine, il documento fa esplicito riferimento all’attività galenica come importante strategia di contrasto al fenomeno delle carenze ricordando che “in alcuni casi il medico può prescrivere un galenico anche per sopperire allo stato di carenza di un farmaco, a condizione che il principio attivo sia descritto nelle Farmacopee dei paesi dell’UE o sia contenuto in farmaci prodotti industrialmente e autorizzati nell’UE; sono sempre da escludere i principi attivi contenuti in farmaci la cui autorizzazione è stata revocata o non confermata per motivi attinenti ai rischi d’impiego (Art. 5, L. n. 94/1998)”.