Polemiche in Alto Adige per l’ordinanza del presidente della Provincia,
Arno Kompatscher, che introduce l’obbligo di tamponi nasali per i bambini e i ragazzi che vogliono frequentare la scuola in presenza. L’obbligo è contenuto nell’ordinanza 18 firmata il 1° aprile da Kompatscher.
Dopo avere spiegato che “i servizi per la prima infanzia, le attività della scuola dell’infanzia, le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado e delle scuole di musica si svolgono in presenza”, mentre “le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole professionali si svolgono con un massimo del 75% degli studenti e studentesse in presenza”, l’ordinanza precisa infatti che “fino al termine del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica altoatesina, si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening, ferme restando le determinazioni dell’Azienda Sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità di didattica digitale integrata”.
Un obbligo non gradito ai genitori di alcuni alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado in differenti comuni della Provincia, che hanno impugnato l’ordinanza ma incassato ieri il no del Tar alla richiesta di sospensiva.
La questione è che, secondo il presidente del Tar che ha emesso il decreto,
Michele Menestrina, in questa sede di delibazione sommaria non sono stati presentati elementi che permettere al giudice trarre conclusioni e dunque di, eventualmente, sospendere il provvedimento. “Il danno grave lamentato dai ricorrenti” è stato “declinato in modo sommario ed estremamente generico” dai genitori.
Ma Menestrina rimprovera alla Giunta provinciale di non avere in alcun modo chiarito “le ragioni che hanno determinato l'autorità provinciale a imporre l'effettuazione obbligatoria dello screening diagnostico al fine della partecipazione alle attività didattiche in presenza, né risultano indicati, se non in termini estremamente generici, i dati relativi all'andamento epidemiologico, in particolare in ambito scolastico, e non sono esplicitati i suoi effetti sul sistema sanitario locale”.
Dunque, “in assenza – e, men che meno, in sostituzione – di documenti scientifici in relazione agli effetti sugli studenti, nemmeno chiaramente e plausibilmente descritti dai ricorrenti”, al giudice non resta che “respingere l’istanza cautelare” e fissare la trattazione collegiale, che si svolgerà il 27 aprile.