È illegittima la legge n.6/2011 della Regione Umbria che disciplina l'attribuzione degli incarichi nelle Aziende sanitarie, nella parte relativa alla nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale con la
sentenza 129/2012 depositata il 17 maggio scorso.
A promuovere il ricorso era stata la Presidenza del Consiglio e le motivazioni, secondo la Consulta, sono fondate perché, si legge nella sentenza, “la normativa qui censurata disciplina in modo autonomo e unilaterale le modalita' di nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie, senza prevedere alcun coinvolgimento della componente universitaria e restringendo il procedimento di intesa con il rettore soltanto ai nominativi dei candidati idonei, contenuti in un elenco predisposto in via esclusiva dalla Giunta regionale”.
Ma anche perché, prosegue la Corte Costituzionale, la legge regionale affida “in modo sostanzialmente esclusivo alla Giunta regionale il procedimento di valutazione, conferma dell'incarico o risoluzione del contratto per i direttori generali prevedendo per le aziende ospedaliere soltanto un parere della Conferenza Permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, laddove il procedimento stesso doveva essere definito in uno specifico protocollo d'intesa tra gli enti interessati”.