Definiti i perimetri di azione del Professionista specialista e del professionista esperto.
La Conferenza delle Regioni ha approvato il documento,
anticipato ieri da Quotidiano Sanità, che chiarisce una volta per tutte requisiti, tempi e modi per attribuire al personale del comparto le due differenti funzioni previste dal Contratto del Comparto 2016-2018 dando così una base comune alle aziende per una corretta applicazione del contratto.
Il documento prevede tre livelli di differenziazione in base all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione:
- competenza di livello base quella del professionista sanitario neo-inserito in una specifica area;
- competenza di livello 1 quella maturata dal professionista sanitario a seguito di esperienza professionale in una particolare area, anche attraverso formazione specifica;
- competenza di livello 2 quella maturata dal professionista che ha sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili come equivalenti ai percorsi di formazione complementare regionale oppure quella maturata dal professionista in possesso del master di 1° livello.
E' poi previsto che la Commissione Salute potrà avviare interlocuzioni con le rappresentanze degli Ordini nazionali delle professioni sanitarie (FNOPI, FN TSRM-PSTRP, FNOPO) e con il Consiglio nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali nonché con i sindacati del comparto sanità per la presentazione del documento e il confronto su possibili tematiche di carattere generale per la formazione complementare regionale.