Le prestazioni transfrontaliere per le quali è necessario richiedere l'autorizzazione preventiva sono:
a. le p
restazioni di assistenza ospedaliera che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte, sulla base di una valutazione dello stato di salute da parte del medico che ha in cura il paziente;
b. le
prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di day surgery elencate nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all'interno dell'allegato 6A del Dpcm 12 gennaio 2017 (sono i nuovi Lea e l’allegato è quello dei Drg ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria);
c. le
prestazioni di chirurgia ambulatoriale, terapeutiche e di diagnostica strumentale inserite nell'Allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, individuate all'interno dell'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'allegato 4 e all'allegato 6 B del Dpcm 12 gennaio 2017 (sempre i nuovi Lea, ma questa volta si tratta delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery, trasferibili in regime ambulatoriale) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 2, dello stesso decreto, quello cioè che nei Lea stabilisce le regole per le prestazioni ambulatoriali.
Sono queste le prestazioni “transfrontaliere” autorizzabili secondo il "Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva" inviato alla Stato Regioni per l’intesa e su cui i governatori hanno però chiesto il rinvio del punto, nonostante il parere favorevole delle commissioni tecniche coinvolte.
Nel decreto di natura regolamentare sono indicati gli ambiti di applicazione specificando che riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva, i principi generali, circoscrivendo l'applicazione del decreto alle prestazioni soggette a esigenze di pianificazione che riguardano l'obiettivo di assicurare nel territorio nazionale la possibilità di un accesso sufficiente e permanente a una gamma equilibrata di cure di elevata qualità. In particolare, è precisato che il decreto di applica alle prestazioni che comportano il ricovero per almeno una notte ovvero quelle che richiedono l'utilizzo di una infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale.
Poi ovviamente identifica le prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva, tra cui i ricoveri ospedalieri che richiedono almeno un pernottamento e le prestazioni ambulatoriali terapeutiche o di diagnostica strumentale che richiedono (le Tac ad esempio) infrastrutture sanitarie o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, quali la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), ovvero quelle impiegate nell'ambito della radioterapia e della medicina nucleare.
E considerando che la sala operatoria è una infrastruttura sanitaria altamente specializzata e costosa, si individuano anche gli interventi di day surgery, e le prestazioni di chirurgia ambulatoriale previste nei nuovi Lea e si richiamano infine le norme del Dlgs 38/2014 (“Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”) che regolamentano il diniego dell'autorizzazione e le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione e al rimborso.
Il regolamento indica anche le modalità per l'aggiornamento dell'elenco delle prestazioni soggette ad autorizzazione preventiva, tramite decreto ministeriale, correlate all'aggiornamento dei Lea in caso fossero ridefinite prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale che utilizzino infrastrutture ed apparecchiature di elevata complessità e costi. L'aggiornamento terrà anche conto di eventuali nuove indicazioni dell'Unione Europea.
Regioni e Province autonome dovranno dare “idonea pubblicità” alle disposizioni del regolamento, con la pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali e nelle altre forme ritenute idonee. Informazioni che saranno date anche attraverso il Punto di contatto nazionale istituito presso il ministero della Salute e pubblicate sul suo sito web.