La Commissione tecnica. In particolare, per quanto riguarda la Commissione tecnica (costituita da 3 membri: il Direttore sanitario dell'Azienda e due primari della disciplina oggetto della selezione), cui spetta di valutare l'idoneità dei partecipanti alla selezione dei posti vacanti di primario, il ddl prevede l’istituzione di un elenco regionale dei primari della disciplina oggetto di selezione, composto da almeno otto nominativi. Nell'impossibilità di raggiungere il numero di otto nominativi a livello regionale, si provvederà ad integrare l'elenco con disponibilità di altre regioni. La designazione dei nominativi dei componenti la Commissione avviene per sorteggio. Inoltre, non possono essere inseriti nell'elenco dei nominativi da sorteggiare i primari che operano nell'Azienda i cui posti sono oggetto di selezione. Al termine della selezione, la Commissione tecnica stilerà un elenco degli idonei sulla base di una valutazione complessiva (non comparativa), redigendo una specifica relazione comprovante l'idoneità del candidato.
Alla Giunta il potere dell’autorizzazione preventiva alla copertura del posto. Nel provvedimento viene confermata la preventiva autorizzazione della Giunta regionale alla copertura del posto, con l'introduzione del vincolo che la procedura per l'attribuzione dell'incarico deve concludersi entro dodici mesi dal provvedimento di autorizzazione.
Elenco candidati aggiornato ogni due anni. Relativamente alla nomina e valutazione dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali (Ospedaliere e Asl), il ddl prevede l'istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina, aggiornato di norma ogni due anni. Viene rafforzato il sistema di valutazione dell'operato del Direttore generale, individuando obiettivi annuali di attività e valutando i risultati di gestione conseguiti secondo una specifica tempistica, anche avvalendosi di apposite strutture di valutazione.
Pareri anche dal territorio. Il sistema di valutazione prevede, inoltre, l'acquisizione preventiva dei pareri degli "Ati" (che hanno sostituito la Conferenza dei Sindaci), della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale e del Consiglio regionale.
Criteri di revoca. Il ddl introduce una serie di criteri che comportano la revoca e/o risoluzione del contratto del Direttore generale: insorgenza di grave disavanzo d'esercizio tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'Azienda; mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione, mancata realizzazione degli obiettivi previsti negli atti della programmazione regionale e la valutazione negativa sull'attività svolta.
Durata max incarico 10 anni. Le funzioni di Direttore generale non potranno essere esercitate presso la stessa Azienda sanitaria per un periodo superiore ai dieci anni e comunque per non più di due mandati.