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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Regioni e Asl

Concorso farmacie. Le Regioni chiedono estensione graduatorie a 6 anni e più chiarezza sul punteggio per le farmacie rurali

di G.R.
immagine 14 aprile - Per le Regioni l’attuale  validità della graduatoria (2 anni) “vanifica l’esito del concorso in considerazione dei ricorsi presentati nei diversi gradi di giudizio che non consentono di procedere con l’interpello dei candidati utilmente collocati". Il rischio è quello di veder assegnate solo un numero esiguo di sedi. Quanto al punteggio si chiede una norma che confermi in modo incontrovertibile, un’unica lettura della legge. LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE REGIONI ALLE NORME DEL 2012.
Concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche e attribuzione punteggio alle farmacie rurali: queste le due tematiche al centro delle proposte di modifica presentate dalle Regioni. Innanzitutto, quanto al concorso straordinario varato dal Cresci Italia del governo Monti nel 2012, viene proposto l’allungamento da due a sei anni della validità della graduatoria.
 
Questo il testo proposto dalle Regioni del nuovo articolo 23, comma 12-duodevicies, lettera c):
“A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per sei anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”.
 
Nella relazione all'emendamento le Regioni spiegano che l’attuale decorrenza dei termini di validità della graduatoria (2 anni) “vanifica di fatto l’esito del concorso straordinario stesso; ciò principalmente in considerazione dei ricorsi avverso le graduatorie presentati nei diversi gradi di giudizio che non consentono di procedere con l’interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria”.

Il rischio palesato sarebbe dunque quello di “assegnare, nella migliore delle ipotesi, solo un numero esiguo di sedi, pregiudicando le aspettative dei candidati e sottraendo, nel contempo, al cittadino la possibilità di usufruire di un servizio farmaceutico più efficiente”.

Passando poi all’attribuzione del punteggio delle farmacie rurali, questa la richiesta delle Regioni: “Il punteggio massimo stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del Dpcm 30 marzo 1994 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni è da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221”.
 
Questa disposizione, si spiega nella relazione, è finalizzata a riconoscere un incentivo in favore dei professionisti che hanno esercitato l’attività in sedi disagiate, garantendo il servizio pubblico farmaceutico nell’intero territorio nazionale. L’incremento percentuale non può determinare, in nessun caso, un superamento del tetto che la normativa vigente prevede per la valutazione dei titoli di servizio (35 punti). Principio questo – si legge nella relazione – applicato da tutte le Regioni. “Tuttavia - si spiega – un isolato precedente giurisprudenziale ha rimesso in discussione detto principio, interferendo pesantemente sull’espletamento delle procedure in corso relative al concorso straordinario del Dl 1/2012”.

I provvedimenti di approvazione di graduatoria del concorso straordinario di diverse regioni sono stati impugnati dai candidati prospettando la tesi interpretativa secondo cui il punteggio aggiuntivo consentirebbe di “sfondare il tetto dei 35 punti” previsto per il servizio professionale con superamento quindi anche del punteggio complessivo di 50 punti.
 
La struttura complessiva del concorso straordinario prevede un tetto massimo di punteggio per i titoli professionali tanto per la candidatura singola quanto per la candidatura presentata in forma associata (costituita da 2 o più candidati). “Risulta evidente – scrivono le Regioni – che il beneficio per i farmacisti rurali, già particolarmente significativo per la sua entità, non potrebbe ragionevolmente spingersi fino ad alterare il rapporto descritto della disciplina regolamentare, ma deve collocarsi all’interno della valutazione complessiva dei titoli professionali del ‘singolo’ o dell’’associazione’”.

“Si rende opportuno, pertanto – conclude la relazione – adottare una norma di legge che confermi, in modo esplicito e incontrovertibile, un’unica lettura ermeneutica compatibile con la finalità perseguita dalla disciplina vigente e con il suo dettato testuale. Ciò al fine di scongiurare, in futuro, l’apertura di dispendiosi procedimenti giurisprudenziali in occasione di concorsi unici ordinari per titoli ed esami indetti ai sensi della legge n. 326/2003 e, nell’immediato, l’ingiustificato procrastinarsi della conclusione dei concorsi straordinari nelle singole Regioni”.  
 
Giovanni Rodriquez
14 aprile 2016
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